Se la realizzazione di un nuovo balcone, con trasformazione di una finestra in porta, modifica il prospetto ma non la sagoma dell’edificio, rientra nelle ristrutturazioni edilizie assentibili con SCIA.
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La realizzazione di un nuovo balcone mediante trasformazione di una finestra in porta-finestra può essere assentita con SCIA quando l’intervento modifica il prospetto dell’edificio senza alterarne la sagoma. È il principio ribadito dal Consiglio di Stato in una recente sentenza, che riconduce l’opera alla ristrutturazione edilizia soggetta a SCIA, purché non ricorrano le condizioni dell’art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. 380/2001. Rileva inoltre la disciplina comunale sulle distanze: nel caso esaminato, gli sporti inferiori a 1,50 metri erano esclusi dal relativo calcolo.
Balcone con finestra trasformata in porta: permesso o SCIA? Il dilemma
La realizzazione di un nuovo balcone, con trasformazione di una finestra in porta, è fattibile con SCIA o serve sempre il permesso di costruire?
La domanda è gettonatissima, e nella sentenza 6748/2026 del Consiglio di Stato arrivano chiarimenti per un certo verso molto interessanti: nel caso specifico, il balcone, con trasformazione di finestra in porta, è stato ritenuto assentibile con SCIA perché l’intervento modificava il prospetto ma non la sagoma. Il regolamento edilizio considerava inoltre irrilevanti, ai fini delle distanze, gli sporti inferiori a 1,50 m.
Attenzione ai naviganti: Palazzo Spada non afferma che per realizzare un balcone basta sempre la SCIA. La soluzione dipende dalle caratteristiche dell’intervento, dalla modifica o meno della sagoma e dalla disciplina comunale applicabile.
Il caso: balcone e porta-finestra con SCIA
Un comune aveva deciso di non sanzionare, ritenendole legittime, le opere realizzate dai controinteressati in conformità alla SCIA e alla CILA riguardanti la trasformazione di una finestra in porta e la realizzazione di un balcone su un immobile.
I vicini avevano proposto ricorso, sostenendo che fosse necessario il permesso di costruire. Non solo: sussisterebbe violazione delle distanze regolamentari tra costruzioni pari a m. 10, da misurarsi dalla sporgenza del balcone.
La questione delle distanze: il balcone va considerato o no?
Con il primo motivo, si impugna la sentenza per omessa pronuncia sulle censure formulate con il primo motivo del ricorso introduttivo, concernenti la violazione dell’art. 9 del D.M. 1444 del 1968, in quanto l’intervento realizzato non sarebbe conforme allo strumento urbanistico né alla sovraordinata normativa statale in tema di rispetto delle distanze tra costruzioni.
Secondo l’appellante, l’invocata prescrizione avrebbe imposto che ai fini della verifica delle distanze venisse considerato anche il balcone, che, aldilà dell’estensione, costituisce proiezione dell’unità abitativa, in quanto destinato ad ampliare la superficie abitativa dei vani che vi accedono.
Secondo il Consiglio di Stato, il tema delle distanze tra edifici confinanti non è apprezzabile nella fattispecie, visto che, come statuito dalla sentenza appellata, il Regolamento edilizio comunale vigente, approvato con delibera consiliare n. 16 del 9 marzo 2022 – neanche impugnato dal ricorrente – prevede che non si considerano ai fini del calcolo delle distanze gli sporti inferiori a metri 1,50, come quello in esame.
Questa statuizione non è contestata né minimamente confutata dalle argomentazioni dell’appellante, il quale non allega né dimostra che l’affaccio in un questione non sia uno sporto inferiore a 1,5 metri.
Ok alla SCIA: ecco perché
In seconda istanza, l’appellante sostiene che la sentenza del TAR competente avrebbe errato nel ritenere la SCIA titolo idoneo ai fini dell’intervento oggetto di causa, consistente nella costruzione di un balcone previa trasformazione della preesistente finestra in porta di accesso allo stesso: sarebbe, precisamente, errata la qualificazione dell’intervento nell’ambito delle opere di manutenzione straordinaria, così come indicato nella SCIA, trattandosi, invece, di ristrutturazione edilizia in ragione dell’incremento di superficie e della modifica dei prospetti, che necessita del rilascio di un permesso di costruire.
Arriviamo al dunque: secondo Palazzo Spada, il ricorrente non censura specificamente l’ulteriore motivazione della sentenza secondo cui gli interventi denunciati, “non avendo comportato variazione della sagoma ma solo del prospetto”, rientrano nella ristrutturazione edilizia soggetta a SCIA, di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. n.380/2001, in quanto diversi da quelli indicati nell’art. 10, comma 1, lett. c).
In definitiva: in questo caso è possibile procedere con la SCIA visto che gli interventi, rientranti nel novero della ristrutturazione edilizia ‘leggera’, modificano solo il prospetto ma non la sagoma dell’edificio.
FAQ TECNICHE: Realizzione di nuovo balcone con trasformazione di finestra in porta | Ingenio
La realizzazione di un nuovo balcone richiede sempre il permesso di costruire?
No. Se il balcone modifica il prospetto ma non la sagoma dell’edificio, l’intervento può rientrare nella ristrutturazione edilizia soggetta a SCIA. La verifica va comunque fatta sulle caratteristiche concrete dell’opera.
Quando la trasformazione di una finestra in porta-finestra può essere eseguita con SCIA?
La modifica può essere ricondotta alla ristrutturazione edilizia con SCIA quando è collegata alla realizzazione del balcone e l’intervento non comporta una variazione della sagoma. Occorre comunque verificare la disciplina urbanistica ed edilizia applicabile all’immobile.
Perché nel caso esaminato il balcone non ha comportato problemi sulle distanze?
Il regolamento edilizio comunale prevedeva che gli sporti inferiori a 1,50 metri non fossero considerati ai fini del calcolo delle distanze. Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto decisiva la specifica disciplina comunale, non contestata dal ricorrente.
La modifica del prospetto comporta automaticamente la necessità del permesso di costruire?
No. La sola modifica del prospetto non determina automaticamente l’obbligo del permesso. La distinzione passa anche dalla sagoma: nel caso deciso dal Consiglio di Stato, l’assenza di una sua variazione ha consentito di ricondurre l’intervento alla ristrutturazione edilizia soggetta a SCIA.
Il principio della sentenza vale per qualsiasi nuovo balcone?
No. La pronuncia non stabilisce che ogni balcone possa essere realizzato con SCIA. Il titolo edilizio deve essere individuato valutando opere, sagoma, prospetti, eventuali incrementi rilevanti e disciplina urbanistica e regolamentare comunale.
LA SENTENZA E’ SCARICABILE IN ALLEGATO
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