#Finsubito news dalla rete – Aree idonee FER e vincolo paesaggistico: le regole per i Comuni | Articoli



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Il D.Lgs. 190/2024, modificato dal DL 175/2025 e dalla legge 4/2026, disciplina le aree idonee per gli impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) e le procedure autorizzative in presenza di vincoli paesaggistici. Per gli impianti interamente ricadenti in aree idonee, l’art. 11-quater prevede specifiche semplificazioni, escludendo l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi interessati e attribuendo alla Soprintendenza un parere obbligatorio ma non vincolante. Il Comune deve valutare gli interessi coinvolti, motivare la decisione finale e considerare eventuali misure di mitigazione.


Con la
precedente circolare dell’ 8 gennaio 2026 “Aree idonee all’installazione degli impianti FER e regime intertemporale”, sono
state illustrate le principali novità introdotte al Dlgs 190/2024
dal DL 175/2025, convertito in legge con modifiche con L. n. 4 del 15
gennaio 2026, pubblicata in GU n. 15 del 20/01/2026.

E’
stato specificato poi che la transizione energetica assume un rilievo
strategico per quanto riguarda la politica ambientale e quella di
sviluppo economico dell’Unione Europea tanto da far assumere alla
realizzazione degli impianti FER la qualifica di interesse pubblico
prevalente.

Le
disposizioni di cui agli artt 11 bis, ter, quater e quinquies del
Dlgs 190/2024, introdotte dal Dl 75/2025, sono pertanto volte a
inquadrare, nell’ambito del territorio nazionale, le aree in cui
viene presunta la sussistenza del menzionato interesse pubblico
prevalente alla realizzazione dell’impianto FER
rispetto ad altri
tipi di interesse che possono venire in gioco.

Tratteremo
pertanto nello specifico di come questo interesse debba essere
gestito nell’ambito dei procedimenti autorizzatori in capo
all’Amministrazione Comunale
(Pas art 8 Dlgs 190/2024) qualora
sussista sull’area valutata idonea un vincolo paesaggistico.

Quadro
normativo dopo la conversione in legge del DL 175/2025

Con
la normativa di conversione è stato previsto che le disposizioni di
cui agli articoli neo introdotti, non
si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore
del DL 175/2025 (22/11/2025), le quali continuano a svolgersi ai
sensi della disciplina previgente, così come illustrata nella
circolare sopra richiamata.

Viene
specificato che per procedure in corso si intendono quelle
abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione
ambientale, per le quali la verifica di completezza della
documentazione presentata a corredo del progetto, risulti compiuta
alla data di entrata in vigore del citato decreto.

La
normativa di conversione non dispone alcuna particolare modifica in
ordine alle aree idonee, al netto della disciplina specifica che
riguarda gli impianti agrivoltaici, cui verrà dedicata una circolare
ad hoc, ma le nuove disposizioni sull’individuazione di ulteriori
aree idonee da parte delle Regioni, hanno lo specifico obbiettivo di
dare un riscontro alle preoccupazioni soprattutto degli Enti locali,
in precedenza esclusi da qualsiasi voce in capitolo.

Lo
schema generale di individuazione delle aree idonee (in dettaglio
schematizzate nella prima circolare e definibili come aree idonee
“nazionali”) rimane infatti immutato, ed allo stesso si aggiunge
un’ulteriore possibilità (da esercitarsi entro 180gg dalla Legge
di conversione) per le Regioni e Province autonome di dettagliare
altre aree da considerarsi idonee.

In
questa ipotesi è stato espressamente previsto, in sede di
conversione, che questa seconda possibilità possa essere esercitata
garantendo l’opportuno coinvolgimento degli Enti locali
.

L’Amministrazione
comunale potrà poi intervenire direttamente per quanto riguarda
l’individuazione di aree idonee in zona agricola
.

L’art
11 bis co 4 lett. g) Dlgs 190/2024 prevede che
al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree
agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non
debbono essere inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole
utilizzate (SAU) né superiori al 3 per cento delle SAU medesime. La
successiva lettera h) consente poi ad ogni Amministrazione comunale
di prevedere, motivatamente un limite massimo differente.

Viene
poi previsto dall’art 11 bis co 1 lett a) Dlgs 190/ 2024 che
rientri tra le aree idonee anche il sito ove siano già
installati impianti FER  e in cui vengano realizzati
interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento,
potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a
sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area
occupata superiore al 20 per cento, comunque non consentita qualora
si tratti di gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree
agricole.

In
questo caso l’area deve considerarsi idonea anche se sottoposta a
vincolo ex Dlgs 42/04 fermo restando che per le aree ulteriori
occupate (salvo che non vi sia un ulteriore presupposto di idoneità)
rimane ferma la necessità di ottenere l’autorizzazione
paesaggistica.

Aree
idonee e vincolo paesaggistico

Si
è già avuto modo di preannunciare nell’ambito della precedente
circolare, che la potestà regionale di ampliare l’elencazione
delle aree idonee deve seguire i principi fissati dal comma quarto
dell’art 11 bis Dlgs 190/2024, che con particolare riguardo al tema
trattato nel presente scritto, statuisce alla lettera m) che, per
contemperare le esigenze di
tutela dell’ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e
paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree
ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela dal
Dlgs 42/2004 (sia culturali, storico architettonici che
paesaggistici) né
quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso
di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti
fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree
idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in
contrasto con le norme di attuazione previste dai piani
paesaggistici.

Ne
deriva che fuori dai casi di aree idonee “nazionali” ricadenti in
zona paesaggistica, nelle restanti ipotesi vige il regime ordinario
di autorizzazione paesaggistica ottenuta nell’ambito della
conferenza di servizi indetta per l’analisi delle Pas (art 8 Dlgs
190/2024).

Con
il DL 75/2025 è stata prevista una procedura agevolata di
realizzazione degli impianti fotovoltaici in aree idonee “nazionali”
interessate da tutela paesaggistica, che tiene conto della prevalenza
dell’interesse alla realizzazione dell’impianto.

L’art
11 quater
Dlgs
190/2024 prevede infatti che per gli interventi di cui all’allegato
A (attività libera) e per quelli dell’allegato B (soggetti a
Pas), che insistano su aree idonee seppur soggette a vincolo
paesaggistico, la realizzazione non è soggetta ad autorizzazione
dell’autorità competente in materia paesaggistica.

In
questa ipotesi nell’ambito della conferenza di servizi indetta per
la disamina della Pas dovrà essere comunque convocata la
Soprintendenza competente che ha il potere di esprime con parere
obbligatorio ma non vincolante.

Ambito
oggettivo

La
disposizione illustrata si applica per i procedimenti volti a
legittimare la realizzazione di impianti FER che ricadano interamente
in area idonea, indipendentemente dall’ubicazione delle opere
connesse e delle infrastrutture indispensabili, mentre non opera nel
caso in cui l’impianto ricada solo parzialmente in area idonea.

Facendo
riferimento alle definizioni contenute all’art 4 del Dlgs 190/24 :

  • lett
    f-quater) per “opere connesse” debbono intendersi le opere
    di connessione dell’impianto alla rete elettrica di distribuzione
    ovvero alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione
    nelle predette reti dell’energia prodotta o accumulata, nonché le
    opere di connessione alla rete di distribuzione del gas naturale o
    di idrogeno per gli impianti di produzione di biometano o di
    idrogeno, fatta eccezione per gli interventi edilizi;
  • lett
    f-quinquies) per “infrastrutture indispensabili” si
    debbono intendere tutte quelle opere o installazioni necessarie alla
    costruzione ovvero all’esercizio degli impianti di produzione di
    energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo
    asserviti ai medesimi, fatta eccezione per gli interventi edilizi.

Alla
luce di tali disposizioni è pertanto chiaro che le norme di favore
in ordine ai procedimenti autorizzativi di impianti in aree idonee,
trova applicazione tutte le volte in cui l’impianto produttivo di
energia rinnovabile (es pannelli fotovoltaici) ricada interamente in
una delle aree indicate come idonee.

Nella
pratica, si ponga il caso in cui venga proposta all’Amministrazione
una Pas per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in area
indicata idonea, in quanto adiacente
alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri
dalla stessa (art 11 bis co 1 lett l) n. 2 dlgs 190/04) in cui tutto
l’impianto (pannelli e strutture di supporto) ed opere connesse
ricadano in questo limite.

In
questo caso opererebbe in toto la disposizione agevolativa descritta
anche qualora tale area rientrasse tra quelle vincolate sotto il
profilo paesaggistico.

Diversamente
se l’intero impianto, inteso come pannelli fotovoltaici, ricadesse
in area idonea interessata da vincolo paesaggistico, mentre le opere
di connessione fuoriuscissero dal perimetro dell’area idonea e
rimanessero comunque nell’ambito del vincolo paesaggistico, avremo
che queste ultime dovrebbero essere oggetto di autorizzazione
paesaggistica, mentre l’impianto sarebbe soggetto a mero parere
obbligatorio ma non vincolante della Soprintendenza.

Valutazioni
in capo all’Amministrazione procedente

Chiarito
il regime agevolato di autorizzazione degli impianti ricadenti in
aree idonee, nella prassi applicativa emergono non pochi problemi
relativamente alla trattazione dei pareri non vincolanti ma
obbligatori emessi dalle Soprintendenza, nota per avere un
atteggiamento piuttosto ostile rispetto all’impatto creato dagli
impianti in discussione.

Partendo
dal dato normativo l’Amministrazione, cui spetta la competenza
nella definizione del procedimento autorizzativo, in caso di parere
della Soprintendenza negativo dovrà considerare questi due elementi:

  • ai sensi
    dell’art 3 Dlgs 190/2024, in sede di ponderazione degli interessi,
    nell’ambito di singoli e specifici casi, la realizzazione di un
    impianto FER è considerata di interesse pubblico prevalente salvo
    che non vi siano “prove
    evidenti”
    che
    i progetti abbiano effetti negativi sull’ambiente, sul patrimonio
    culturale e sul paesaggio;
  • ai sensi
    dell’art 8 co 4 lett g) Dlgs 190/24, tra la documentazione
    necessaria per il deposito della Pas, vi è la relazione relativa ai
    criteri progettuali utilizzati ai fini dell’osservanza del principio
    della minimizzazione dell’impatto territoriale o paesaggistico
    ovvero alle misure di mitigazione adottate per l’integrazione del
    progetto medesimo nel contesto ambientale di riferimento.

Occorre
pertanto comprendere che rilievo poter dare all’eventuale parere
negativo della Soprintendenza, considerato che ai sensi dell’art 8
co 2 Dlgs 190/2024 “Gli
interventi sottoposti al regime di PAS che ricadano in aree
classificate come idonee o in zone di accelerazione ai sensi
dell’articolo 12, sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici
adottati, nonché compatibili con gli strumenti urbanistici approvati
e con i regolamenti edilizi vigenti” .

Va
anche considerato che
la
determinazione conclusiva della conferenza di definizione dell’iter
istruttorio di una Pas, costituisce un autonomo atto amministrativo
in cui dare conto delle ragioni per le quali l’Amministrazione
procedente (ovvero l’Amministrazione comunale) assuma una specifica
posizione ritenuta maggiormente conforme all’interesse pubblico (ex
multis
,
Cons. Stato, Sez. IV, 18 dicembre 2025).

L’autorità
procedente deve, quindi, emanare la determinazione conclusiva
indipendentemente dalle proprie convinzioni, ma coerentemente con
quanto è emerso durante l’iter istruttorio in quanto, la
conferenza di servizi decisoria si sostanzia in uno strumento di
semplificazione procedimentale finalizzato a consentire di assumere
una decisione finale pluristrutturata in presenza di amministrazioni
aventi competenze concorrenti nell’ambito di una specifica vicenda
amministrativa.

L’Amministrazione
procedente deve indicare, nella motivazione, le ragioni che l’hanno
indotta ad assumere la determinazione finale e non può dunque
limitarsi “ad una mera recezione notarile del dissenso espresso da
una delle amministrazioni partecipanti, ma è tenuta ad effettuare
una propria valutazione critica e comparativa degli interessi
coinvolti”. (Cds sez IV 668/2026) .

Quindi,
l’Amministrazione dovrà compiere una scelta propria e non potrà
limitarsi a predere atto e ripetere il parere negativo della
Soprintendenza in quanto laddove l’area sia idonea, pur in presenza
di vincoli, la disciplina di tutela paesaggistica non viene, per ciò
solo, senz’altro meno ma diventa “disponibile” per l’autorità
procedente, che dovrà consapevolmente valutarla verificando se la
stessa sia recessiva rispetto all’interesse alla realizzazione
dello specifico progetto.

E’
infatti escluso che l’Amministrazione possa richiamare
acriticamente il parere negativo della Soprintendenza, ma dovrà
farsi carico di:

  • valutare
    se a fronte del parere negativo della Soprintendenza, vi possano
    essere delle soluzioni alternative (diverse dalla mera completa
    delocalizzazione dell’impianto) atte a contemperare gli interessi
    in gioco con modifiche progettuali non solo esteticamente
    preferibili, ma anche t
    ecnicamente
    accettabili
    ;
  • valutare
    se sussistano prove gravi ed evidenti dell’impatto negativo
    dell’impianto sul contesto paesaggistico tutelato che rendando
    l’interesse alla diffusione degli impianti FER, nel caso
    specifico, soccombente rispetto alle esigenze di tutela
    paesaggistica;
  • valutare
    all’opposto, i motivi per cui, nonostante quanto rappresentato
    dall’autorità competente in materia paesaggistica, il progetto
    debba comunque realizzarsi (TAR Lazio sez III 11395/2026).

Nell’ambito
della complessa valutazione cui è chiamata l’Amministrazione
comunale dovrà tenere in considerazione che:

  • dovrà
    sempre motivare le ragioni che l’hanno indotta a compiere una
    determinata scelta, sia che segua o meno il parere negativo della
    Soprintendenza;
  • nel
    merito della motivazione di cui al punto precedente, occorre
    rappresentare che l’orientamento ormai costante della
    giurisprudenza amministrativa (es Cds Sez IV 606/2026) ritiene non
    ostativa di per sè la semplice visibilità dell’impianto facendo
    eventualmente leva, per quanto riguarda il profilo paesaggistico a
    ulteriori elementi quali la

    qualità dei lavori dell’impianto,
    la presenza o meno di accorgimenti estetici correlati
    all’installazione (es alberature filtro). Secondo la
    giurisprudenza amministrativa
    non è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici le
    categorie estetiche tradizionali, che condurrebbero alla
    qualificazione di questi elementi come intrusioni.

  • La
    valutazione paesaggistica deve, quindi, concentrarsi sulle modalità
    progettuali di installazione dei pannelli, nonché sulla natura e
    sulla qualità dei materiali utilizzati, di modo che, in contesti
    vincolati, siano adottate soluzioni non solo esteticamente
    preferibili, ma anche tecnicamente
    accettabili.

In
sunto spetta all’AC valutare il bilanciamento degli interessi in
gioco in quanto il parere della Soprintendenza non è vincolante:

  • l’AC dovrà
    valutare se in relazione al caso specifico vi siano prove evidenti
    che l’interesse paesaggistico sia o meno prevalente su quello
    all’installazione dell’impianto FER in area sottoposta a
    vincolo;
  • di tale
    valutazione dovrà essere dato conto nella motivazione della
    decisione finale, considerando anche la possibilità di imporre
    eventuali interventi di mitigazione o modificativi (qualitativi,
    quantitativi e localizzativi) dell’impianto.

FAQ TECNICHE: Aree idonee all’installazione degli impianti FER | Ingenio

Gli impianti FER in aree idonee sono esenti dall’autorizzazione paesaggistica?
Sì, nei casi previsti dall’art. 11-quater del D.Lgs. 190/2024, per gli interventi degli allegati A e B che ricadono in aree idonee soggette a vincolo paesaggistico. La Soprintendenza deve comunque essere convocata nella conferenza di servizi e rende un parere obbligatorio ma non vincolante.

Quando si applica la semplificazione per gli impianti FER in area vincolata?
La semplificazione opera quando l’impianto di produzione ricade interamente nell’area idonea, anche se le opere connesse o le infrastrutture indispensabili si trovano al di fuori di essa. Se l’impianto è soltanto parzialmente in area idonea, il regime agevolato non si applica.

Il Comune deve seguire il parere negativo della Soprintendenza?
No. Il parere è obbligatorio, ma non vincolante. Il Comune deve svolgere una propria valutazione comparativa degli interessi, verificando se sussistano evidenze concrete di effetti negativi sul paesaggio e motivando la scelta conclusiva, sia che accolga sia che superi il dissenso.

Quali elementi deve valutare il Comune in caso di parere paesaggistico negativo?
L’amministrazione deve considerare l’impatto effettivo del progetto, le caratteristiche dell’installazione, i materiali utilizzati e le possibili soluzioni alternative. Può valutare modifiche progettuali e misure di mitigazione, purché siano esteticamente adeguate e tecnicamente realizzabili.

Quali novità introduce la legge 4/2026 per l’individuazione delle aree idonee?
La disciplina consente a Regioni e Province autonome di individuare ulteriori aree idonee, coinvolgendo gli enti locali, entro il termine previsto di 180 giorni dalla legge di conversione. Per le aree agricole regionali sono stabilite soglie riferite alla superficie agricola utilizzata (SAU), con possibilità per i Comuni di motivare un limite massimo diverso.


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