Bonus affitto genitori separati 2026: ecco chi può ottenerlo, aperte le domande e online le FAQ.
Una separazione può cambiare radicalmente gli equilibri economici di una famiglia, soprattutto quando uno dei due genitori deve lasciare l’abitazione nella quale vivevano i figli e affrontare le spese di un nuovo alloggio. Proprio a queste situazioni si rivolge il bonus affitto genitori separati 2026, un contributo statale che può raggiungere i 6.000 euro all’anno e per il quale è già possibile presentare domanda.
La misura, gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), dispone di uno stanziamento di 20 milioni di euro annui e punta ad alleggerire il peso delle spese abitative sostenute da madri e padri che, dopo la fine del matrimonio, non possono più utilizzare la precedente casa familiare.
Il beneficio, tuttavia, non riguarda indistintamente tutte le persone separate o divorziate che vivono in affitto. Le condizioni previste dalla normativa sono piuttosto precise e alcuni requisiti, apparentemente secondari, possono determinare l’esclusione. Per chiarire i dubbi più frequenti, il Ministero ha pubblicato una serie di FAQ ufficiali che aiutano a distinguere le situazioni ammesse da quelle non finanziabili.
Bonus affitto genitori separati 2026: importi e scadenza delle domande
Il nuovo sostegno economico è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, mentre le modalità operative sono state definite dal decreto interministeriale n. 200 del 14 settembre 2026.
L’agevolazione può coprire il 50% del canone di locazione annuale, entro il limite massimo di 6.000 euro. Il tetto corrisponde a 500 euro mensili, ma l’importo effettivamente riconoscibile dipende dalla spesa ammissibile e dalla durata del contratto considerata ai fini del contributo.
Per comprendere il meccanismo, un genitore che sostiene un affitto di 700 euro al mese per l’intero anno, pari a 8.400 euro complessivi, potrebbe ottenere un sostegno di 4.200 euro, purché siano rispettate tutte le altre condizioni stabilite dal provvedimento.
Le richieste devono essere trasmesse esclusivamente attraverso la piattaforma telematica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, accessibile mediante SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi.
La procedura è stata attivata il 7 ottobre 2026 e rimarrà disponibile fino alle ore 12 del 28 ottobre 2026. Si tratta quindi di una finestra temporale limitata, che rende particolarmente importante controllare in anticipo la documentazione necessaria.
Chi può richiedere il contributo: reddito, figli e situazione familiare
La finalità dell’intervento è sostenere chi, pur continuando ad adempiere ai propri obblighi genitoriali, deve provvedere autonomamente al pagamento di un’altra abitazione.
Per accedere al fondo occorre essere legalmente separati o divorziati, non risultare assegnatari della precedente casa familiare e avere almeno un figlio a carico di età inferiore a 21 anni alla data del 7 ottobre 2026, giorno di pubblicazione dell’avviso.
È inoltre previsto un limite di reddito individuale pari a 35.000 euro, verificato attraverso l’ultima dichiarazione dei redditi. Non è quindi l’ISEE familiare il parametro economico di riferimento per questa specifica agevolazione.
Il richiedente deve anche essere in regola con gli obblighi di cura e mantenimento della prole e disporre di un contratto di locazione regolarmente registrato, intestato a suo nome, ancora valido al momento della presentazione dell’istanza.
La presenza di figli minorenni, da sola, non garantisce il riconoscimento dell’aiuto. La misura è costruita attorno a una precisa combinazione di condizioni giuridiche, patrimoniali e abitative, tutte necessarie per accedere al finanziamento.
Casa familiare di proprietà: il requisito che può escludere dal bonus
Uno degli aspetti più delicati riguarda la proprietà dell’immobile precedentemente utilizzato dalla famiglia. Il contributo è riservato a chi ha dovuto lasciare un’abitazione assegnata giudizialmente all’altro genitore e appartenente al richiedente, all’ex coniuge oppure ai figli.
Questa precisazione introduce una distinzione importante rispetto ad altre forme di sostegno all’affitto. Se la precedente casa familiare era semplicemente presa in locazione, oppure concessa in comodato o appartenente a terzi, non è possibile usufruire della misura.
La stessa esclusione riguarda le situazioni nelle quali l’immobile sia stato venduto prima della presentazione della domanda. Inoltre, deve esistere un provvedimento di assegnazione della casa all’altro genitore: non è sufficiente che uno dei due coniugi abbia deciso di trasferirsi altrove.
Esiste poi un ulteriore vincolo patrimoniale. Il richiedente non può possedere altre abitazioni nel Comune in cui si trova l’ex residenza familiare o nei Comuni limitrofi entro un raggio di 50 chilometri, fatta eccezione per la stessa casa assegnata all’ex coniuge.
Le FAQ ministeriali chiariscono che anche una piccola quota di proprietà immobiliare può impedire l’accesso. Non sono previste deroghe per immobili ricevuti in eredità, condivisi con altri proprietari, occupati da parenti o gravati da diritti reali di godimento riconosciuti a terzi.
La circostanza che un’abitazione non sia concretamente utilizzabile dal richiedente, pertanto, non elimina automaticamente l’incompatibilità prevista dal decreto. È un elemento da verificare con particolare attenzione prima di avviare la procedura.
Genitori non sposati: perché il provvedimento del Tribunale non basta
Un’altra limitazione interessa le coppie che hanno convissuto senza contrarre matrimonio. Anche quando la fine della relazione è stata regolata da un Tribunale, con decisioni relative all’affidamento e al mantenimento dei figli, il contributo non è accessibile ai genitori che non sono mai stati sposati.
Il decreto individua infatti i destinatari nelle persone separate o divorziate e richiede gli estremi di un provvedimento giudiziale di separazione o divorzio già emesso al momento della domanda.
Le decisioni giudiziarie riguardanti esclusivamente i rapporti tra genitori non coniugati e i loro figli non sono considerate equivalenti.
Si tratta di una differenza che può suscitare interrogativi sul piano dell’equità sociale. Le difficoltà economiche legate alla necessità di trovare una seconda abitazione possono infatti presentarsi indipendentemente dall’esistenza di un precedente matrimonio. La disciplina del fondo, tuttavia, limita espressamente il proprio ambito di applicazione.
Contratto d’affitto iniziato nel 2026: come viene calcolato il sostegno
Per ricevere l’agevolazione non è indispensabile aver sostenuto le spese di locazione fin dall’inizio dell’anno. Anche un contratto stipulato nel corso del 2026 può consentire l’accesso al beneficio, purché risulti ancora in vigore al momento dell’invio della richiesta.
In questa situazione, il calcolo prende in considerazione soltanto i canoni dovuti per le mensilità successive alla stipula del contratto.
Non possono invece essere recuperate attraverso il fondo le spese relative a precedenti accordi di locazione ormai cessati. Chi, per esempio, ha pagato un affitto durante i primi mesi dell’anno ma non dispone più di un contratto attivo alla data della domanda non soddisfa il requisito previsto.
Le indicazioni ministeriali affrontano anche il caso degli affitti cointestati. La presenza di un secondo intestatario non impedisce di richiedere il contributo, ma l’importo dichiarato deve corrispondere esclusivamente alla quota di canone attribuibile al beneficiario.
Il sostegno non viene quindi calcolato sull’intero costo dell’immobile quando una parte della spesa compete contrattualmente a un’altra persona. Questa precisazione evita che il finanziamento copra importi superiori all’effettivo onere riferibile al richiedente.
Altri aiuti per la casa: quando è possibile presentare domanda
Il bonus non può essere percepito contemporaneamente ad altre misure pubbliche aventi analoghe finalità abitative. L’incompatibilità interessa, per esempio, i contributi comunali o regionali destinati al pagamento del canone di locazione e le ulteriori forme di sostegno economico pubblico per l’alloggio.
Non possono inoltre accedere al fondo coloro che risultano già beneficiari di abitazioni pubbliche oppure di soluzioni residenziali a canone agevolato, calmierato o sovvenzionato nell’ambito di programmi pubblici.
È però necessario distinguere tra aver richiesto un’agevolazione ed esserne già beneficiari.
Chi ha inoltrato domanda per un altro contributo abitativo, senza averne ancora ottenuto il riconoscimento, può comunque presentare istanza per il fondo destinato ai genitori separati. Lo stesso principio vale per chi attende l’esito di una richiesta di assegnazione di un alloggio pubblico.
La condizione determinante, secondo le FAQ, è non risultare già beneficiario di una misura incompatibile alla data di presentazione della nuova domanda.
Come inviare la richiesta online e dove trovare le FAQ ufficiali
La procedura è interamente digitale. Prima di accedere alla piattaforma, è opportuno verificare la disponibilità degli estremi del provvedimento giudiziale, dei dati catastali dell’abitazione assegnata all’altro genitore, delle informazioni sul contratto di locazione e degli elementi reddituali richiesti.
Il portale prevede una verifica preliminare dei requisiti dichiarati. Una volta completata la compilazione, il richiedente deve procedere all’invio definitivo dell’istanza.
Il Ministero precisa che, al termine dell’operazione, viene visualizzato il numero identificativo della domanda accompagnato dalla dicitura «COMPLETATA». È inoltre possibile scaricare il riepilogo in formato PDF.
Particolare attenzione deve essere riservata al controllo delle informazioni inserite, perché una domanda già inviata non può essere modificata. Le dichiarazioni sono rese secondo le disposizioni del DPR 445/2000 e sono soggette alle responsabilità previste dalla legge in caso di informazioni false.
Per ricevere assistenza è disponibile l’indirizzo di posta elettronica [email protected], gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Chi intende partecipare dovrebbe inoltre consultare attentamente le risposte ufficiali ai quesiti ricorrenti. Il documento affronta otto situazioni concrete, dalla comproprietà immobiliare ai contratti d’affitto cointestati, offrendo indicazioni utili per evitare errori nella richiesta.
Il finanziamento rappresenta un intervento mirato su una particolare forma di disagio abitativo, spesso aggravata dalla necessità di sostenere contemporaneamente le spese di una nuova casa e gli obblighi economici nei confronti dei figli. La sua efficacia dipenderà anche dalla capacità di raggiungere le persone che rispettano tutti i requisiti previsti.
La scadenza del 28 ottobre 2026 alle ore 12 rende quindi essenziale non rinviare le verifiche. Per chi rientra nella platea individuata dalla normativa, il contributo può tradursi in un alleggerimento significativo del bilancio familiare. Per gli altri, le esclusioni chiarite dal Ministero mostrano quanto la misura sia circoscritta, nonostante l’ampiezza del problema che intende affrontare.
Bonus affitti per genitori separati 2026: le FAQ
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