La sentenza n. 07381/2026 depositata il 7 ottobre 2026 chiude definitivamente la vicenda giudiziaria: confermata la legittimità dell’ordinanza di demolizione n. 04/2024 del Comune di Reggio Calabria. Respinti tutti e tre i motivi d’appello. Condannato il signor C. G. N. al pagamento delle spese di giudizio per 4.000 euro.
Si conclude con un epilogo netto la complessa vicenda giudiziaria che vedeva contrapposti il signor C. G. N. e il Comune di Reggio Calabria, incentrata sull’ordinanza di demolizione per opere abusive che interessava il caratteristico torrino bianco e rosso di via Gebbione, la cui vicinanza all’Aeroporto di Reggio Calabria aveva acceso l’attenzione della Società Aeroportuale Calabrese (SACAL).
Dopo la sospensione cautelare disposta dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 4437 del 9 dicembre 2025 – che aveva congelato l’esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 589/2025 in attesa del giudizio di merito – la Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 07381/2026 pubblicata il 7 ottobre 2026, ha respinto l’appello, confermando integralmente la legittimità del provvedimento comunale.
La vicenda processuale
Come noto ai lettori di AeroportiCalabria.com, tutto era partito dall’ordinanza di demolizione e sgombero n. 04/2024, emessa dal Comune di Reggio Calabria il 27 febbraio 2024, a seguito di una segnalazione della SACAL che aveva rappresentato la presenza di manufatti edilizi potenzialmente pericolosi per la navigazione aerea, identificati come “ostacoli indicativi” in prossimità della Pista 15.
L’ordinanza contestava al signor C. G. N. diverse irregolarità edilizie: l’innalzamento abusivo del torrino del corpo scala (da 2,40 metri autorizzati con Nulla Osta del Sindaco del 1961 a circa 3,20 metri), e la realizzazione di tre corpi di fabbrica aggiuntivi senza titolo edilizio, tra cui uno costruito in continuità con il torrino, con la stessa altezza e la medesima finitura cromatica a righe bianche e rosse.
Il TAR Calabria, con sentenza n. 589/2025 del 18 agosto 2025, aveva respinto il ricorso del signor C. G. N., ritenendo non sufficientemente provata l’epoca di realizzazione delle opere e in particolare l’asserita anteriorità al 1967. Contro questa pronuncia era stato proposto appello al Consiglio di Stato, con richiesta di misura cautelare urgente per evitare la demolizione.
Il 9 dicembre 2025 il Consiglio di Stato aveva accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’esecutività della sentenza del TAR e degli atti impugnati, e fissando l’udienza di merito per il primo quadrimestre del 2026. L’udienza si è poi tenuta il 15 settembre 2026, con la causa trattenuta in decisione.
Le motivazioni della sentenza
La sentenza n. 07381/2026 è articolata e affronta puntualmente tutti e tre i motivi d’appello proposti dalla difesa del signor C. G. N., respingendoli integralmente.
1. Onere della prova e datazione delle opere
Il primo motivo d’appello contestava l’assunto del TAR secondo cui l’onere di provare la datazione di un abuso edilizio grava esclusivamente sul privato. L’appellante sosteneva di aver prodotto un insieme organico di elementi documentali – la Licenza d’uso rilasciata dalla Prefettura il 3 gennaio 1963, le aerofotogrammetrie degli anni 1966 e 1978, e una consulenza tecnica di parte – idonei a costituire un solido principio di prova in ordine alla realizzazione delle opere in epoca antecedente al 1° settembre 1967.
Il Consiglio di Stato ha però ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di un ordine di demolizione, l’onere di dimostrare che le opere sono state realizzate legittimamente senza titolo ante 1967 incombe sul privato, unico soggetto nella disponibilità di documenti ed elementi di prova in grado di dimostrare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione del manufatto.
Nel caso specifico, il Collegio ha ritenuto che tale prova non sia stata raggiunta:
– La Licenza d’uso del 1963 non può far emergere alcunché in ordine alla effettiva consistenza delle opere poi realizzate, trattandosi di documentazione con risvolti meramente formali;
– Le aerofotogrammetrie non risultano sufficientemente significative, non emergendo la data cui risalgono né la esatta sovrapposizione tra i manufatti rappresentati e quelli contestati;
– La consulenza tecnica di parte non costituisce elemento di prova sufficiente, non bastando una perizia di parte per ribaltare l’onere della prova sull’Amministrazione se mancano elementi precisi, gravi e concordanti.
La sentenza cita sul punto anche precedenti specifici (Cons. Stato, sez. VI, n. 570/2022; sez. II, n. 1109/2021; sez. VI, n. 8475/2019; sez. VI, n. 139/2018; sez. VI, n. 7569/2025; sez. VI, n. 1270/2026), confermando che la prova della datazione ante-1967 deve essere rigorosa e non può basarsi su semplici indizi o presunzioni prive di riscontro.
2. La questione del “centro abitato”
Il secondo motivo d’appello deduceva l’inapplicabilità della sanzione per carenza del presupposto territoriale richiesto dalla normativa all’epoca vigente, sostenendo che l’immobile, all’epoca della sua edificazione (primi anni ’60), sorgesse in un’area che non presentava le caratteristiche proprie di un “centro abitato”.
Il Consiglio di Stato ha respinto anche questa censura, rilevando che essa postula la realizzazione del manufatto in epoca ante ’67, circostanza che – come evidenziato in relazione al primo motivo – non risulta suffragata da adeguati elementi probatori. Inoltre, come rimarcato dal Comune, emergerebbero comunque elementi che depongono nel senso dell’intervenuta urbanizzazione dell’area, avendo il piano regolatore comunale approvato nel 1970 attribuito all’area in parola la destinazione “D – Terziario – Direzionale – Residenziale”, prendendo atto del carattere anche residenziale fino ad allora assunto da questa porzione di territorio comunale.
3. La natura di “volumi tecnici”
Il terzo motivo d’appello riguardava la qualificazione di almeno due dei tre piccoli corpi di fabbrica realizzati sul lastrico solare come “volumi tecnici”, come tali non computabili nella volumetria urbanistica.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che un volume tecnico è uno spazio o un manufatto edilizio destinato esclusivamente a contenere impianti e apparecchiature indispensabili al funzionamento di un edificio (come ascensori, caldaie o impianti di climatizzazione). Tale circostanza non è però emersa dagli atti di causa, e il giudice di prime cure non era gravato da adempimenti istruttori che avrebbe dovuto effettuare l’appellante a sostegno di quanto dedotto.
Le conseguenze
La sentenza respinge integralmente l’appello e condanna parte appellante al rimborso, in favore del Comune di Reggio Calabria, delle spese del presente grado di giudizio nell’importo di euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
La sentenza ordina che la stessa sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ciò significa che, una volta decorsi i termini per eventuali ricorsi ulteriori (il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi di giurisdizione, non nel merito), l’ordinanza di demolizione n. 04/2024 del Comune di Reggio Calabria diventerà esecutiva e il torrino bianco e rosso – insieme agli altri manufatti contestati – dovrà essere demolito.
Considerazioni finali
La vicenda si chiude dunque con una pronuncia che, pur nella sua complessità tecnica, appare netta: il Consiglio di Stato ha ritenuto che il signor C. G. N. non sia riuscito a fornire quella prova rigorosa e documentata richiesta dalla giurisprudenza per dimostrare la legittimità delle opere realizzate ante 1967.
La decisione cautelare del dicembre 2025, che aveva sospeso la demolizione in attesa del merito, non ha trovato conferma nella sentenza definitiva: il Collegio, pur avendo riconosciuto la particolare evidenza del periculum connesso alle conseguenze demolitorie, ha poi ritenuto infondate tutte le censure nel merito.
Rimane la domanda di fondo che molti si erano posti: l’altezza di questo torrino, di circa 3,20 metri (innalzato di 80 centimetri rispetto ai 2,40 metri autorizzati nel 1961), può davvero limitare le operazioni dell’Aeroporto di Reggio Calabria? La sentenza non entra nel merito di questa specifica valutazione tecnica, limitandosi a confermare la legittimità dell’ordinanza comunale sotto i profili edilizi e procedurali. La questione della effettiva incidenza sulla sicurezza aerea, in questo specifico contesto, resta dunque affidata alle valutazioni tecniche degli enti competenti – SACAL ed ENAC in primis – che avevano originato la segnalazione.
AeroportiCalabria.com continuerà a seguire gli sviluppi della vicenda.
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