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Il denaro degli ospedali e le decisioni regionali
Quanto viene rimborsato per una prestazione sanitaria, quali investimenti arrivano in ospedale: una parte della trattativa entra nelle decisioni da cui dipende l’organizzazione dell’assistenza. Negli schemi definitivi esaminati in settembre dal Consiglio regionale della Liguria, le amministrazioni possono fissare tariffe di rimborso e remunerazione diverse da quelle nazionali. Gli oneri ricadono sul proprio bilancio, nel rispetto dei principi che regolano il sistema tariffario.
Le facoltà negoziate comprendono l’impiego delle somme trasferite dallo Stato per gli edifici e le tecnologie delle aziende sanitarie. Le amministrazioni possono destinare risorse alle assunzioni di personale e istituire fondi sanitari integrativi.
La distribuzione del denaro fra le diverse destinazioni della spesa riceve a sua volta maggiore libertà. La sintesi delle pre-intese pubblicata dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ammette deroghe ai singoli vincoli, mantenendo il tetto complessivo. Questa flessibilità è subordinata all’equilibrio economico-finanziario della sanità regionale e al rispetto dei LEA, i livelli essenziali di assistenza.
Le obiezioni di Decaro e Fico partono dagli organici
Il presidente pugliese Antonio Decaro teme che le amministrazioni con più risorse possano offrire condizioni economiche capaci di attirare medici e infermieri da altre aree del Paese. Nella posizione resa pubblica dalla Regione Puglia il 13 ottobre, il timore è che i territori meno ricchi si ritrovino con un servizio sanitario ulteriormente impoverito di professionisti. Il governatore chiede ai parlamentari pugliesi, compresi quelli di maggioranza, di prendere posizione contro il provvedimento. Il giorno seguente, 14 ottobre, il presidente della Campania Roberto Fico ha contestato una riforma che, a suo giudizio, renderebbe permanenti i divari nell’offerta dei servizi fra i territori.
Calderoli rivendica una battaglia storica della Lega
Per Calderoli il risultato avvicina la realizzazione di un impegno del programma del centrodestra. Nelle dichiarazioni diffuse da ANSA, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie richiama la lunga battaglia del suo partito e definisce il lavoro parlamentare ancora da compiere l’«ultimo miglio». Il valore politico attribuito alla riforma attraversa la discussione sull’identità stessa della Lega. Lo si era visto anche all’appuntamento al Monviso di settembre, dove la richiesta di maggiori poteri ai territori si accompagnava al confronto sulla direzione del partito.
La gestione delle emergenze sul territorio
Nelle emergenze di rilievo nazionale limitate al territorio di una Regione, lo schema esaminato dal Parlamento individua il commissario delegato nel presidente regionale. È ammessa la nomina di un’altra persona, scelta dal governatore d’intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile. Per le emergenze regionali è previsto anche un potere di ordinanza in deroga alle disposizioni statali, soggetto a limiti e a un procedimento che coinvolge il Consiglio dei ministri.
Le competenze negoziate comprendono procedure urgenti per assumere personale addetto alla protezione civile e la formazione degli operatori.
Gli elenchi professionali e i fondi pensione
Il capitolo sulle professioni riguarda attività non organizzate in ordini, di rilievo regionale, per le quali gli schemi prevedono elenchi d’iscrizione. A queste competenze si affianca il riconoscimento delle qualifiche per le nuove professioni regionali e per determinate attività il cui esercizio dipende dall’esperienza maturata in un altro Stato membro.
La previdenza complementare e integrativa concerne invece i fondi che affiancano la pensione obbligatoria. La trattativa assegna alle Regioni la possibilità di finanziare forme pensionistiche territoriali, anche con convenzioni stipulate con fondi già esistenti. Comprende la rappresentanza negoziale per accordi con i fondi destinati al personale delle Regioni e degli enti regionali, oltre ai dipendenti degli enti locali e del sistema sanitario regionale.
Perché il Parlamento interviene di nuovo
Le prime firme su questo ciclo di pre-intese risalgono al 18 e 19 novembre 2025. Alla Camera, nelle sedute del 21 e 22 luglio 2026, sono state approvate risoluzioni sugli schemi preliminari: gli atti, registrati nella documentazione di Montecitorio, esprimevano gli indirizzi dell’assemblea durante il negoziato. Per ciascuna Regione, il dossier sanitario era contenuto in un documento distinto da quello sulle altre funzioni. In settembre sono arrivate le deliberazioni dei Consigli regionali sui testi definitivi.
Durante l’esame delle leggi, deputati e senatori hanno facoltà di presentare emendamenti. Se le modifiche toccano la sostanza dell’accordo, Governo e Regione devono rinegoziarlo. La sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale tutela questo spazio d’intervento delle Camere, nelle quali trovano rappresentanza anche i territori estranei alle intese.
Ogni funzione deve avere una giustificazione
La stessa pronuncia richiede che le Regioni motivino il trasferimento di singole funzioni attraverso le proprie caratteristiche e le esigenze del territorio.
Per le funzioni che riguardano diritti civili e sociali, il trasferimento è subordinato alla precedente determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, i LEP, da garantire in tutta Italia. L’esame deve riguardare ciascuna attribuzione, anche nei settori classificati come estranei alla determinazione dei livelli.
Sul finanziamento, l’articolo 9 della legge n. 86 del 2024 impone che le intese rispettino l’invarianza finanziaria, escludendo nuovi o maggiori oneri per i conti pubblici. Anche le Regioni che ottengono maggiore autonomia concorrono agli obiettivi di finanza pubblica al pari delle altre.
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