Questa pagina raccoglie le domande che gli imprenditori in difficoltà ci rivolgono più spesso quando sentono parlare di “concordato”: quello minore e quello preventivo. Le abbiamo lasciate come arrivano, con le parole di chi le pone, e abbiamo risposto come si risponde a voce, seduti allo stesso tavolo. Alcune risposte sono brevi, altre più lunghe, perché alcune domande meritano due righe e altre una spiegazione completa.
Il quadro normativo, in sintesi. Entrambi gli strumenti sono disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), nel testo modificato dal terzo correttivo, il D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024. Il concordato minore occupa gli articoli da 74 a 83 ed è uno strumento della crisi da sovraindebitamento, gestito con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Il concordato preventivo occupa gli articoli da 84 in avanti ed è lo strumento di regolazione della crisi riservato all’impresa che, se le cose andassero male, finirebbe in liquidazione giudiziale. Due procedure con lo stesso nome di famiglia, ma con regole di accesso, di voto e di omologazione molto diverse.
Perché ce ne occupiamo con cognizione di causa: il concordato minore passa necessariamente per un OCC e per un gestore della crisi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce la procedura anche dal lato di chi la istruisce. Il concordato preventivo, invece, si colloca nel mondo della crisi d’impresa vera e propria, quello in cui l’Avvocato opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021. Stare su entrambi i versanti è esattamente ciò che serve per capire, caso per caso, quale porta è quella giusta.
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Blocco A — Le basi
“Ma in parole semplici, che differenza c’è tra concordato minore e concordato preventivo?”
La differenza vera non è nella procedura, è nella dimensione dell’impresa: il concordato preventivo è per chi è “fallibile”, il concordato minore per chi non lo è.
Detto in modo più preciso: il concordato preventivo è lo strumento con cui un imprenditore commerciale che supera le soglie dimensionali di legge propone ai creditori un piano per uscire dalla crisi o dall’insolvenza, evitando la liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento). Il concordato minore svolge una funzione simile, ma è riservato a chi non può essere sottoposto a liquidazione giudiziale: l’imprenditore commerciale “sotto soglia”, l’imprenditore agricolo, il professionista, la start-up innovativa e, in generale, il debitore sovraindebitato che non è un consumatore.
Da questa differenza di platea discendono tutte le altre. Nel concordato minore non c’è un commissario giudiziale: c’è l’OCC, che assiste il debitore, verifica i dati, raccoglie i voti e riferisce al giudice. Nel concordato preventivo il tribunale nomina un commissario giudiziale, serve un attestatore indipendente, i creditori votano con regole più articolate e, se il piano è in continuità, vanno obbligatoriamente formate delle classi.
Un’altra differenza che si sente molto nella pratica riguarda il voto. Nel concordato minore vale il silenzio-assenso: il creditore che non risponde nel termine si considera favorevole. Nel concordato preventivo questo meccanismo non opera allo stesso modo, e il creditore inerte non aiuta il debitore a raggiungere le maggioranze.
Infine c’è la struttura del piano. Il concordato minore deve consentire la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale; la versione solo liquidatoria è ammessa soltanto se arrivano risorse esterne che migliorino in modo apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Il concordato preventivo conosce invece due modelli principali, in continuità e liquidatorio, ognuno con requisiti propri che vedremo più avanti.
“Chi può fare il concordato minore e chi il preventivo? Posso scegliere io?”
Nella maggior parte dei casi no, non si sceglie: decide la legge in base ai numeri dell’impresa.
Il CCII definisce l’impresa minore all’art. 2, comma 1, lettera d). È minore l’impresa che presenta congiuntamente tre requisiti: un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi antecedenti la domanda (o dall’inizio dell’attività, se più breve); ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro negli stessi tre esercizi; debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro.
La parola che conta è “congiuntamente”. Basta superare uno solo dei tre limiti, anche in un solo esercizio del triennio, per uscire dalla categoria dell’impresa minore e diventare un’impresa assoggettabile a liquidazione giudiziale. A quel punto il concordato minore non è più disponibile e la strada è il concordato preventivo (o gli altri strumenti riservati all’impresa “maggiore”, come gli accordi di ristrutturazione dei debiti).
Viceversa, l’imprenditore commerciale che resta sotto tutte e tre le soglie, l’imprenditore agricolo e il professionista non accedono al concordato preventivo: il loro strumento concordatario è il concordato minore. Quindi, per rispondere con franchezza: la “scelta” di cui parla il titolo di questa pagina è prima di tutto una verifica. Si sceglie davvero solo nei casi di confine, di cui parliamo nel blocco C, e nella costruzione del piano (continuità o liquidazione, classi o no, finanza esterna o no).
C’è poi un aspetto che molti sottovalutano: il concordato minore non è riservato solo all’imprenditore. Ci arriva anche il professionista con debiti nati dallo studio, il socio illimitatamente responsabile di una società di persone, e, secondo un orientamento di merito che si va consolidando dopo il correttivo, l’ex imprenditore che ha chiuso l’attività ma si porta dietro i debiti d’impresa.
“Ma perché la legge ha creato due strumenti diversi per la stessa cosa?”
Perché il costo e la complessità di una procedura devono essere proporzionati alla dimensione del problema.
Un concordato preventivo richiede un commissario giudiziale, un attestatore che certifichi la veridicità dei dati e la fattibilità del piano, un’articolata fase di voto, spesso la formazione di classi e un giudizio di omologazione con regole distributive complesse (la cosiddetta priorità assoluta sul valore di liquidazione e priorità relativa sul surplus da continuità, introdotte dalla direttiva europea 2019/1023). Tutto questo ha senso quando i debiti si contano in milioni e i creditori sono decine o centinaia.
Per una ditta individuale con 180.000 euro di debiti, un apparato del genere sarebbe sproporzionato. Il legislatore ha quindi previsto un percorso più snello: l’OCC al posto del commissario e dell’attestatore, voto per iscritto con silenzio-assenso, contenuto della proposta “libero”, cioè modulabile secondo le esigenze del caso.
Attenzione però a non leggere “più snello” come “più permissivo”. La Cassazione, come vedremo, ha chiarito che la libertà di contenuto del concordato minore non autorizza a scavalcare le regole fondamentali sul trattamento dei creditori. È uno strumento più semplice da azionare, non uno spazio franco.
“Entro quando devo muovermi? C’è una scadenza?”
Non c’è un termine di legge per chiedere il concordato, ma c’è un momento oltre il quale diventa molto più difficile.
Per il concordato minore, il limite pratico è l’aggressione del patrimonio: pignoramenti in corso, un’ipoteca giudiziale iscritta, un creditore che si prepara a vendere l’immobile. La domanda di concordato minore consente di chiedere misure protettive, ma prima si deposita, prima si congela la situazione.
Per il concordato preventivo il tema è più delicato. Se un creditore ha già chiesto la liquidazione giudiziale, il debitore può ancora accedere a uno strumento alternativo di regolazione della crisi, ma entro termini precisi scanditi dal procedimento. La Cassazione, con una pronuncia del giugno 2026 (n. 19789/2026), si è occupata proprio del termine di decadenza entro cui il debitore può presentare la sua istanza quando pende la domanda di un creditore, precisando che il riferimento resta la prima udienza fissata per decidere, e che un eventuale rinvio disposto in quella sede non sposta il termine. Tradotto: chi aspetta l’ultimo momento rischia di trovarsi fuori tempo massimo.
In entrambi i casi vale una regola di buon senso: il tempo che si impiega a preparare bene la domanda (documenti, bilanci, elenco creditori, piano) è sempre inferiore al tempo che si perde con una domanda dichiarata inammissibile.
Blocco B — La procedura
“Da dove si comincia, concretamente? A chi mi devo rivolgere per prima cosa?”
Dipende dallo strumento, e la differenza è netta fin dal primo passo.
Per il concordato minore, il primo interlocutore obbligato è l’OCC. Il debitore presenta istanza all’Organismo di Composizione della Crisi del circondario, che nomina un gestore della crisi. Il gestore esamina la documentazione, verifica la situazione economica e patrimoniale, controlla l’elenco dei creditori e, soprattutto, redige una relazione particolareggiata che accompagna la domanda al tribunale. Senza OCC, il concordato minore non si deposita. Il difensore lavora al fianco dell’OCC nella costruzione della proposta: il gestore non è il consulente del debitore, è un soggetto terzo che deve riferire al giudice anche ciò che non conviene al debitore.
Per il concordato preventivo, il primo passo è la scelta del professionista attestatore indipendente e la costruzione del piano con l’advisor contabile. La domanda si deposita al tribunale competente, e può essere anche una domanda “con riserva” (art. 44 CCII): si deposita un ricorso con la documentazione essenziale e ci si riserva di presentare proposta, piano e attestazione entro un termine fissato dal giudice. Questo consente di ottenere subito le misure protettive, ma impone obblighi informativi periodici e l’immediata nomina di un commissario giudiziale.
In pratica: nel concordato minore si lavora “a monte” con l’OCC per mesi prima di arrivare in tribunale; nel concordato preventivo si può entrare in tribunale più rapidamente, ma sotto una sorveglianza molto più stretta fin dal primo giorno.
Una cosa in comune: in entrambi i casi serve una fotografia completa e veritiera dei debiti e dei beni. Chi arriva con un elenco creditori approssimativo o con bilanci non aggiornati perde settimane, a volte mesi. Ed è proprio l’incompletezza della documentazione la prima causa di stallo che vediamo nelle pratiche di crisi.
“Che cosa ci deve essere scritto nella proposta? Posso offrire quello che voglio?”
Sì e no. Nel concordato minore l’art. 74, comma 3, CCII lascia al debitore ampia libertà: la proposta può prevedere il pagamento anche parziale dei crediti in qualsiasi forma, compresa la cessione di beni, e la suddivisione dei creditori in classi. Per tutto ciò che non è regolato, si applicano le norme del concordato preventivo in quanto compatibili (art. 74, comma 4).
Ma la libertà di forma non è libertà di violare l’ordine dei privilegi. La Cassazione, con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, ha dichiarato inammissibile una proposta di concordato minore che metteva sullo stesso piano creditori privilegiati e chirografari, pagandoli con la stessa percentuale. Il principio: anche nel concordato minore vanno rispettati gli articoli 2740 e 2741 del codice civile e la graduazione delle cause di prelazione, secondo le regole dettate per il concordato preventivo, nei limiti del rinvio dell’art. 74, comma 4. E il giudice può rilevarlo d’ufficio già in fase di ammissione.
I privilegiati, poi, possono essere pagati anche non integralmente, ma solo nei limiti di quanto otterrebbero dalla liquidazione del bene su cui cade la prelazione, come attestato dall’OCC (art. 75 CCII).
Nel concordato preventivo la proposta è più “incasellata”. Se il piano è in continuità, va rispettata la regola distributiva dell’art. 84, comma 6: il valore di liquidazione si distribuisce secondo l’ordine delle prelazioni (priorità assoluta), mentre il valore eccedente, generato dalla continuità, può essere distribuito con maggiore flessibilità purché ogni classe dissenziente riceva almeno quanto le classi dello stesso grado e più di quelle di grado inferiore (priorità relativa). Se il piano è liquidatorio, l’art. 84, comma 4, impone due soglie di ammissibilità: le risorse esterne devono aumentare di almeno il 10% la soddisfazione dei chirografari rispetto alla liquidazione giudiziale, e i chirografari devono ricevere almeno il 20% del loro credito.
Queste due soglie, secondo la giurisprudenza di merito prevalente, non si applicano al concordato minore: lì basta che la finanza esterna migliori “in misura apprezzabile” la soddisfazione dei creditori. È una delle ragioni per cui il concordato minore, per chi vi può accedere, è spesso più praticabile.
“Come votano i creditori? E se qualcuno non risponde?”
Qui sta forse la differenza più concreta tra i due strumenti, quella che spesso decide l’esito.
Nel concordato minore, l’art. 79 CCII prevede che la proposta è approvata se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Il voto si esprime per iscritto, di regola via PEC, entro il termine assegnato. E il comma 3 introduce il silenzio-assenso: il creditore che non comunica nulla nel termine si considera favorevole alla proposta nei termini in cui gli è stata trasmessa. Se c’è un creditore che da solo supera la maggioranza dei crediti, serve anche la maggioranza per teste.
Nel concordato preventivo liquidatorio (art. 109, comma 1) serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se ci sono classi, la maggioranza delle classi. Nel concordato in continuità (art. 109, comma 5) la regola è più articolata: la proposta è approvata se tutte le classi votano a favore; in ciascuna classe basta la maggioranza dei crediti ammessi oppure, in mancanza, i due terzi dei crediti dei votanti, a condizione che abbiano votato creditori titolari di almeno la metà dei crediti di quella classe. Se l’unanimità delle classi non si raggiunge, entra in gioco la ristrutturazione trasversale (cross-class cram down) dell’art. 112, comma 2, con condizioni rigorose che il tribunale verifica.
Il punto pratico è questo: nel concordato preventivo un creditore che “dimentica” di votare non ti dà una mano; nel concordato minore sì. Per un piccolo imprenditore con molti fornitori di piccola taglia, spesso disattenti alla posta certificata, il silenzio-assenso può fare la differenza. Ma sarebbe un errore darlo per scontato: l’Agenzia delle Entrate, l’ente previdenziale e le banche di solito rispondono, e di regola sono i creditori più pesanti.
“E se vota contro l’Agenzia delle Entrate? È finita?”
No, e le spiego perché: in entrambi i concordati esiste un meccanismo che consente al tribunale di omologare anche contro il voto del Fisco, ma i presupposti non sono identici.
Nel concordato minore la regola è nell’art. 80, comma 3, CCII: se l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali è determinante per raggiungere la maggioranza, e la proposta è conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione controllata (valutazione in cui l’OCC ha un ruolo centrale), il giudice omologa comunque. La Cassazione, con l’ordinanza n. 14555 del 16 maggio 2026, ha chiarito che questo meccanismo ha una disciplina propria e semplificata: non occorre una formale proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 88 e non si applicano le regole più rigide del concordato preventivo, come il parere conforme della Direzione regionale dell’Agenzia.
Nel concordato preventivo, invece, il debitore deve formulare la proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi secondo l’art. 88 CCII, con l’attestazione specifica sulla convenienza (nel liquidatorio) o sul trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale (nella continuità). Il correttivo del 2024 ha riscritto l’articolo, separando le regole del cram down fiscale per il concordato liquidatorio (comma 3) e per quello in continuità (comma 4, con rinvio all’art. 112). Per le procedure anteriori al correttivo, la Cassazione (ord. n. 19790/2026) ha escluso che il vecchio comma 2-bis consentisse il cram down fiscale nel concordato in continuità.
C’è poi un chiarimento importante della Cassazione, l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026: nell’omologazione forzosa contro il voto del Fisco, il tribunale valuta la convenienza della proposta, non la “meritevolezza” del debitore. Anche pregresse violazioni fiscali sistematiche, da sole, non bloccano l’omologa se la proposta è più conveniente dell’alternativa.
“Quali sono tutti i passaggi, dall’inizio all’omologa?”
Ecco il percorso messo a confronto. I termini indicati sono quelli fissati dalla legge o, dove la legge rimette la scelta al giudice, quelli fissati nel provvedimento.
| Fase | Concordato minore — atto | Concordato preventivo — atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|---|
| Avvio | Istanza all’OCC e nomina del gestore della crisi | Incarico ad attestatore e advisor; eventuale ricorso con riserva (art. 44) | Nessun termine di legge; con riserva, termine fissato dal tribunale per il deposito del piano | OCC / Tribunale |
| Deposito | Ricorso con proposta, piano e relazione OCC (art. 76) | Ricorso con proposta, piano, attestazione (artt. 39, 87) | — | Tribunale |
| Misure protettive | Richiesta con la domanda | Richiesta con la domanda, anche con riserva | Durata fissata dal giudice nei limiti di legge | Tribunale |
| Apertura | Decreto di apertura (art. 78): comunicazione ai creditori a cura dell’OCC | Decreto di apertura (art. 47): nomina del commissario giudiziale, data del voto | Fissati nel decreto | Giudice / Tribunale |
| Voto | Dichiarazioni scritte all’OCC; silenzio = assenso (art. 79) | Voto telematico; maggioranze dell’art. 109; classi obbligatorie in continuità | Termine assegnato nel decreto | OCC / Commissario giudiziale |
| Relazione | Relazione finale OCC su voti e convenienza | Relazione del commissario giudiziale | Prima dell’omologa | Tribunale |
| Omologa | Sentenza di omologazione (art. 80), anche con cram down del comma 3 | Sentenza di omologazione (artt. 48, 112), anche con cram down trasversale e fiscale | — | Tribunale |
| Impugnazione | Reclamo alla Corte d’appello (art. 51) | Reclamo alla Corte d’appello (art. 51) | 30 giorni dalla notificazione | Corte d’appello, poi Cassazione |
| Esecuzione | Vigilanza dell’OCC; decreto di chiusura | Vigilanza del commissario; eventuale liquidatore giudiziale | Durata del piano | OCC / Commissario |
Come si vede, il percorso è parallelo. Cambiano gli attori (OCC contro commissario e attestatore), cambiano le maggioranze, cambia il peso della fase preparatoria. E alla fine, contro la sentenza di omologa o di rigetto, il binario delle impugnazioni è lo stesso: reclamo in appello e poi, nei limiti della legittimità, Cassazione.
“Quanto dura, realisticamente, tutta la procedura?”
Più di quanto si immagini, ma quasi mai per colpa del tribunale.
Nel concordato minore, gran parte del tempo si consuma prima del deposito: raccolta dei documenti, verifica dei crediti da parte del gestore, precisazioni dei creditori, costruzione del prospetto di convenienza. È frequente che questa fase occupi diversi mesi. Una volta depositata la domanda, la fase giudiziale (apertura, voto, omologa) è di solito più breve. Poi c’è l’esecuzione del piano, che può durare alcuni anni, soprattutto se prevede pagamenti rateali dai flussi dell’attività.
Nel concordato preventivo, il deposito con riserva consente di entrare subito in tribunale, ma il tempo per presentare il piano definitivo è limitato e le verifiche del commissario sono più approfondite. Tra piano, attestazione, voto con classi ed eventuali opposizioni all’omologa, la fase giudiziale è normalmente più lunga di quella del concordato minore.
Il fattore che allunga davvero i tempi, in entrambi i casi, è la necessità di rifare il piano: una proposta dichiarata inammissibile, una classe mal formata, una comparazione con la liquidazione costruita su numeri deboli. Per questo il tempo speso in preparazione è tempo guadagnato.
Blocco C — I casi particolari
“La mia impresa è a cavallo delle soglie: un anno sopra, due sotto. Cosa faccio?”
È il caso di confine più comune, e la risposta è netta: se in anche uno solo dei tre esercizi precedenti l’attivo ha superato 300.000 euro o i ricavi lordi hanno superato 200.000 euro, oppure se i debiti complessivi, anche non scaduti, superano 500.000 euro, l’impresa non è minore. La verifica sull’attivo e sui ricavi si fa esercizio per esercizio, non sulla media.
Questo ha due conseguenze pratiche. La prima: il concordato minore sarebbe inammissibile, e depositarlo significherebbe perdere tempo mentre i creditori possono agire. La seconda: l’impresa è esposta alla liquidazione giudiziale su istanza dei creditori, e deve ragionare con gli strumenti “maggiori”, cioè concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, o prima ancora la composizione negoziata della crisi.
Ricordiamo anche che nel conteggio dei debiti rientrano quelli non ancora scaduti: il residuo del mutuo, il debito verso il leasing, le rate future di una rateizzazione. Molti imprenditori li dimenticano e si credono sotto soglia quando non lo sono.
Il contrario accade meno spesso ma accade: imprese che si ritengono “grandi” per il volume d’affari passato, ma che negli ultimi tre esercizi sono rimaste sotto tutte le soglie. Per loro il concordato minore è disponibile, e trascurarlo significa rinunciare al silenzio-assenso e a un percorso meno oneroso.
“Ho chiuso la ditta individuale e i debiti sono rimasti. Posso ancora fare il concordato minore?”
Sì, secondo l’orientamento oggi prevalente, con alcune precisazioni.
Per un periodo la giurisprudenza di merito si è divisa sull’accesso dell’ex imprenditore cancellato agli strumenti del sovraindebitamento, per via dell’art. 33, comma 4, CCII. Il correttivo del 2024 ha modificato il quadro e i tribunali, dopo di esso, riconoscono ampiamente che l’ex imprenditore possa ricorrere agli strumenti del sovraindebitamento per regolare i debiti pregressi. La Cassazione, già con la sentenza n. 22699 del 2023, aveva aperto alla possibilità per l’ex imprenditore di accedere alla procedura propria del consumatore anche in presenza di debiti residui d’impresa, a determinate condizioni.
Nella stessa direzione, il Tribunale di Verona, con sentenza del 2 dicembre 2025, ha ammesso al concordato minore un lavoratore dipendente che in passato era stato socio illimitatamente responsabile di una società di persone fallita, guardando alla natura dei debiti anziché alla condizione professionale attuale.
Cosa cambia per l’ex imprenditore? Che non avendo più un’attività da proseguire, il suo concordato minore sarà di norma liquidatorio, e dovrà quindi essere sostenuto da finanza esterna che migliori in modo apprezzabile la posizione dei creditori (art. 74, comma 2). Il Tribunale di Busto Arsizio, con decisione del 19 maggio 2026, ha ritenuto ammissibile anche un concordato minore liquidatorio fondato esclusivamente su finanza esterna, in assenza di attivo proprio del debitore.
“Sono un professionista, non un imprenditore: vale lo stesso discorso?”
Il professionista non accede mai al concordato preventivo: il suo strumento è il concordato minore, anche se ha debiti importanti.
Il professionista intellettuale (avvocato, commercialista, ingegnere, medico con studio) non è soggetto a liquidazione giudiziale, qualunque sia la dimensione dei suoi debiti. Quindi per lui il problema delle soglie non si pone: se non è un consumatore, perché i debiti nascono dall’attività, il concordato minore è la via concordataria.
Il concordato minore in continuità professionale è una figura ormai frequente nei tribunali. La Corte d’appello di Firenze, con decisione del 3 marzo 2026, si è occupata proprio di un concordato minore in continuità professionale con voto contrario del Fisco e dell’ente previdenziale, ritenendo applicabile l’art. 80, comma 3, CCII e non, per analogia, l’art. 88, comma 4, previsto per il concordato preventivo in continuità. È la stessa linea poi seguita dalla Cassazione nell’ordinanza n. 14555/2026.
E sul piano distributivo, alcuni tribunali stanno applicando anche al concordato minore in continuità la distinzione tra priorità assoluta e relativa: il Tribunale di Alessandria (pronuncia segnalata nell’aprile 2026) ha distinto le regole di distribuzione del surplus prodotto dalla prosecuzione dell’attività da quelle della finanza esterna, e il Tribunale di Verbania (pronuncia segnalata nel luglio 2026) ha ritenuto operante la distinzione anche nel concordato minore con continuazione dell’attività professionale.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce questi passaggi dall’interno: sa quali verifiche farà il gestore sul prospetto di convenienza e costruisce la proposta tenendone conto fin dal primo giorno.
“Ho una s.r.l. piccola: posso fare il concordato minore?”
Sì, se la società rispetta tutte e tre le soglie dell’impresa minore. Il concordato minore non è riservato alle persone fisiche: una s.r.l. o una s.n.c. con numeri contenuti vi accede come qualsiasi altro imprenditore sotto soglia.
Qui però emergono due questioni specifiche. La prima riguarda i soci. Nella s.r.l. i soci non rispondono personalmente dei debiti sociali, ma spesso hanno firmato fideiussioni a favore della banca. Il concordato della società non libera automaticamente il fideiussore: la posizione personale del socio garante va valutata a parte, eventualmente con uno strumento proprio. Nelle società di persone, invece, il socio illimitatamente responsabile è direttamente coinvolto, e la proposta deve tenerne conto.
La seconda questione riguarda il rapporto con i creditori. Una s.r.l. piccola ha spesso un creditore prevalente (la banca o l’Erario) che da solo supera la metà del passivo. In quel caso, nel concordato minore, oltre alla maggioranza dei crediti serve la maggioranza per teste, e il voto di quel creditore diventa decisivo. Se è il Fisco, si apre la strada dell’art. 80, comma 3; se è la banca, occorre lavorare sulla convenienza e sulla negoziazione prima del voto.
Blocco D — Le paure finali
“Se il concordato non passa, perdo tutto?”
No, il rigetto non comporta automaticamente la perdita dell’impresa o dei beni, ma ti lascia scoperto.
Nel concordato minore, se la proposta non è approvata o non è omologata, la liquidazione controllata non si apre in automatico: serve una domanda del debitore o dei soggetti legittimati. L’art. 83 CCII disciplina la conversione in procedura liquidatoria nei casi di revoca o risoluzione. Il problema reale è un altro: finite le misure protettive, i creditori riacquistano libertà di azione e possono riprendere o avviare pignoramenti.
Nel concordato preventivo il rischio è più alto. Se la domanda è dichiarata inammissibile o il concordato non è omologato, e c’è un’istanza di liquidazione giudiziale pendente, il tribunale può dichiarare subito l’apertura della liquidazione giudiziale. Per un’impresa sopra soglia, il fallimento del concordato preventivo è spesso l’anticamera della liquidazione.
Il limite reale: in entrambi i casi un concordato respinto brucia tempo, credibilità verso i creditori e, spesso, la possibilità di riproporre a breve una soluzione negoziata. Per questo conviene arrivare al voto con una proposta già testata sui creditori principali.
“Mi possono accusare di aver fatto il furbo? Ho debiti col Fisco da anni.”
La paura è comprensibile, e la risposta onesta distingue.
Nel concordato preventivo, come detto, la Cassazione (ord. n. 10723/2026) ha escluso che serva un giudizio di “meritevolezza” per l’omologazione forzosa contro il voto del Fisco: conta la convenienza della proposta. Pregresse violazioni fiscali, da sole, non bastano a negare l’omologa.
Nel concordato minore il discorso è simile, con una sfumatura. L’art. 77 CCII rende inammissibile la domanda se il debitore ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, se ha già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti o per due volte. Il Tribunale di Caltanissetta, in una pronuncia recente, ha ribadito che nel concordato minore non si richiede la meritevolezza in senso ampio, ma solo l’assenza di atti in frode ai creditori. Quindi non è il debito fiscale in sé a pesare: pesano gli atti fraudolenti (vendite simulate, sottrazione di beni, pagamenti preferenziali a parenti).
Il limite reale: se nel passato recente ci sono stati atti di disposizione del patrimonio poco trasparenti, vanno esaminati prima di depositare, non dopo. L’OCC nel concordato minore e il commissario nel preventivo li troveranno comunque.
“Quanto tempo ho davvero prima che mi pignorino tutto?”
Dipende da dove sono arrivati i creditori, ed è la prima cosa che verifichiamo.
Se c’è solo un sollecito o una diffida, i tempi sono relativamente ampi. Se c’è un decreto ingiuntivo notificato, il creditore può arrivare al precetto e al pignoramento in poche settimane dopo la definitività. Se c’è già un pignoramento in corso, ogni settimana conta, perché le misure protettive possono sospendere le azioni esecutive ma non cancellare ciò che è già accaduto.
La rassicurazione fondata: sia il concordato minore sia il preventivo consentono di chiedere misure protettive che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio. Il limite reale: le misure hanno una durata, vanno chieste espressamente e, nel concordato preventivo con riserva, sono accompagnate da obblighi informativi stringenti la cui violazione può far cadere tutto.
“Se entro in concordato, posso continuare a lavorare?”
Sì, ed è anzi l’ipotesi preferita dalla legge in entrambi gli strumenti.
Il concordato minore nasce proprio per consentire la prosecuzione dell’attività: la forma liquidatoria è l’eccezione, ammessa solo con finanza esterna. Il concordato preventivo in continuità permette di proseguire l’attività direttamente o tramite un terzo (affitto, cessione d’azienda), e la legge tutela espressamente la conservazione dei posti di lavoro nella misura possibile.
Il limite reale: la continuità deve essere sostenibile. Se il piano si regge su flussi futuri irrealistici, il tribunale può ritenerlo non fattibile. La Cassazione (ord. n. 3659/2025) ha ribadito che la verifica di fattibilità giuridica spetta al giudice e deve essere sostanziale, non formale.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Certamente. Ecco due ipotesi dimostrative, con numeri costruiti per illustrare il funzionamento delle regole. Non sono casi reali.
Ipotesi 1 — Ditta individuale sotto soglia, concordato minore in continuità. Ditta individuale di impiantistica. Negli ultimi tre esercizi: ricavi lordi di 168.400 €, 181.700 € e 173.250 €; attivo patrimoniale mai superiore a 142.000 €. Debiti complessivi: 311.860 €, di cui 71.340 € privilegiati (Erario e INPS per 58.910 €, dipendenti per 12.430 €) e 240.520 € chirografari (banca 96.300 €; Erario e INPS per sanzioni e interessi di rango chirografario 38.460 €; fornitori 105.760 € ripartiti fra 18 creditori).
Verifica soglie: ricavi sempre sotto 200.000 €, attivo sotto 300.000 €, debiti sotto 500.000 € → impresa minore → concordato minore ammissibile, concordato preventivo precluso.
Valore della liquidazione controllata stimato dall’OCC: 63.800 €. Proposta: privilegiati pagati al 100% in 36 mesi dai flussi dell’attività; chirografari al 24%, pari a 57.725 €, in 60 mesi. Totale offerto: 129.065 €, contro 63.800 € dell’alternativa liquidatoria.
Voto: i privilegiati pagati integralmente non votano, quindi i crediti ammessi al voto sono i chirografari, 240.520 €. Esprimono voto favorevole creditori per 41.230 €; votano contro la banca (96.300 €) e un fornitore (7.650 €); tacciono creditori per 95.340 €, tra cui Erario e INPS per la quota chirografaria. Con il silenzio-assenso dell’art. 79, i favorevoli salgono a 136.570 €, pari al 56,8% → proposta approvata. Nessun creditore supera da solo la metà dei crediti ammessi (120.260 €) → non serve la maggioranza per teste.
Variante: se Erario e INPS (38.460 €) votassero contro invece di tacere, i favorevoli scenderebbero a 98.110 €, pari al 40,8% → maggioranza mancata. Ma poiché il voto degli enti è determinante e la proposta offre più della liquidazione controllata, il giudice può omologare ai sensi dell’art. 80, comma 3, senza che sia servita una transazione fiscale formale (Cass. n. 14555/2026).
Ipotesi 2 — S.r.l. sopra soglia, concordato preventivo in continuità. S.r.l. di lavorazioni meccaniche. Ricavi dell’ultimo esercizio: 614.300 €; debiti: 1.148.720 €. Basta il superamento dei ricavi per escludere la natura di impresa minore → concordato minore precluso, strumento concordatario disponibile: concordato preventivo.
Passivo: privilegiati 286.450 € (dipendenti 94.100 €, Erario 192.350 €); chirografari 862.270 €. Valore di liquidazione stimato: 331.600 €. Piano in continuità: flussi netti disponibili in cinque anni 418.900 €, più finanza del socio 37.500 €.
Distribuzione sul valore di liquidazione (331.600 €) secondo la priorità assoluta: privilegiati integrali 286.450 €; ai chirografari 45.150 €, pari al 5,2%. Surplus da continuità (418.900 − 331.600 = 87.300 €) più finanza esterna 37.500 €: con la priorità relativa, può essere distribuito anche in modo differenziato tra classi di chirografari (strategici e non strategici), purché ogni classe dissenziente riceva almeno quanto le classi di pari grado e più di quelle di grado inferiore. Risorse complessive per i chirografari: 45.150 + 87.300 + 37.500 = 169.950 €, pari al 19,7% del chirografo. Il piano forma due classi di pari grado, fornitori strategici (classe A, 311.400 €) e banche e altri creditori (classe B, 550.870 €), e riconosce a entrambe il 19,7%: un trattamento inferiore alla classe B, se dissenziente, violerebbe la regola della parità tra classi dello stesso grado.
Voto: classe privilegiati (non falcidiati, non votano se pagati integralmente e nei tempi di legge), classe A favorevole, classe B contraria. Unanimità delle classi mancata → il tribunale può omologare con la ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, se la classe B riceve almeno quanto avrebbe dalla liquidazione giudiziale e ricorrono gli altri presupposti. Qui la classe B otterrebbe in liquidazione circa il 5,2%: con il 19,7% il test di convenienza è superato.
Le due ipotesi mostrano il punto centrale di questa pagina: non è l’imprenditore a scegliere lo strumento sulla base delle preferenze, sono i numeri a indicarlo. La scelta vera è nella costruzione della proposta.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Chi deve dimostrare che la mia impresa è minore, e che succede se i miei numeri non sono affidabili?”
È la domanda decisiva, e quasi nessuno la pone. Il sistema del CCII collega la qualifica di impresa minore a dati contabili: attivo, ricavi lordi, debiti. Nel dubbio, spetta a chi invoca la qualifica di impresa minore dimostrare di possedere congiuntamente i requisiti. Se un creditore chiede la liquidazione giudiziale e il debitore sostiene di essere sotto soglia, è il debitore a doverlo provare con bilanci e scritture.
Ora, pensiamo alla realtà di molte piccole imprese: contabilità semplificata, bilanci depositati in ritardo o non depositati, crediti verso clienti mai svalutati, debiti tributari non ancora iscritti a ruolo e quindi “dimenticati”. In queste condizioni l’imprenditore rischia due errori opposti.
Il primo errore: credersi sotto soglia e depositare un concordato minore che il tribunale dichiara inammissibile perché, ricostruendo i dati, l’impresa risulta sopra soglia. Risultato: mesi persi, misure protettive cadute, creditori pronti a chiedere la liquidazione giudiziale.
Il secondo errore: credersi sopra soglia per un volume d’affari lontano nel tempo, e imbarcarsi in un concordato preventivo più oneroso e più rischioso, rinunciando al silenzio-assenso e al cram down semplificato dell’art. 80.
La verifica delle soglie non è una formalità da sbrigare in cinque minuti: è la prima decisione strategica, e va fatta sui documenti, esercizio per esercizio, conteggiando anche i debiti non scaduti. È anche il punto in cui un lavoro congiunto tra avvocato e commercialista rende di più: il primo sa quali dati il giudice guarderà, il secondo sa ricostruirli.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco i riferimenti principali che abbiamo richiamato nelle risposte, con il principio espresso in parole nostre e la ragione per cui contano nella scelta tra i due strumenti.
1. Cass. civ., Sez. I, sent. 28 ottobre 2025, n. 28574. Principio: la libertà di contenuto della proposta di concordato minore non permette di derogare alla responsabilità patrimoniale, alla parità di trattamento e all’ordine delle prelazioni; una proposta che equipara privilegiati e chirografari è inammissibile e il giudice può rilevarlo d’ufficio già prima del giudizio di omologa. Rilevanza: smentisce l’idea del concordato minore come strumento “senza regole” e avvicina, su questo punto, il minore al preventivo.
2. Cass. civ., Sez. I, ord. 16 maggio 2026, n. 14555. Principio: nel concordato minore l’omologazione contro il voto dell’amministrazione finanziaria segue la disciplina autonoma dell’art. 80, comma 3, CCII; non è necessaria una proposta di transazione fiscale ex art. 88 né il parere conforme della Direzione regionale. Rilevanza: è uno dei vantaggi concreti del concordato minore rispetto al preventivo per l’imprenditore con debiti fiscali.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. 22 aprile 2026, n. 10723. Principio: nell’omologazione forzosa del concordato preventivo contro il voto del Fisco il tribunale verifica la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non la meritevolezza del debitore, nemmeno in presenza di pregresse violazioni fiscali. Rilevanza: rassicura l’imprenditore sopra soglia con un passato fiscale difficile.
4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19790/2026 (giugno 2026). Principio: il vecchio art. 88, comma 2-bis, CCII, prima della riscrittura del correttivo 2024, non consentiva il cram down fiscale e previdenziale nel concordato in continuità, perché collegato alle sole maggioranze del concordato liquidatorio. Rilevanza: per le procedure anteriori al correttivo segna una differenza netta tra continuità e liquidazione nel preventivo.
5. Cass. civ., Sez. I, n. 15593/2026. Principio: la Corte ha esaminato i presupposti dell’omologazione trasversale del concordato in continuità non approvato dalla maggioranza delle classi, nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, anche in rapporto al trattamento dei crediti tributari e contributivi. Rilevanza: conferma la complessità del meccanismo del cram down trasversale, assente nella forma “piena” nel concordato minore.
6. Cass. civ., Sez. I, n. 19789/2026 (giugno 2026). Principio: quando pende la domanda di liquidazione giudiziale di un creditore, il termine di decadenza per chiedere l’accesso a uno strumento alternativo si misura sulla prima udienza fissata per decidere, e un rinvio disposto in quella udienza non lo sposta. Rilevanza: per l’impresa sopra soglia, aspettare significa rischiare di non poter più accedere al concordato preventivo.
7. Cass. civ., Sez. I, n. 19788/2026 (giugno 2026). Principio: la Corte ha precisato i presupposti di ammissibilità del reclamo proposto dal creditore dissenziente contro l’omologazione del concordato preventivo. Rilevanza: mostra che la partita non finisce con l’omologa di primo grado; il preventivo è esposto a impugnazioni articolate.
8. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3659/2025. Principio: il giudice deve svolgere una verifica sostanziale della fattibilità giuridica del piano concordatario, esaminando in concreto la capacità dei soggetti coinvolti di adempiere agli impegni assunti. Rilevanza: in entrambi i concordati, un piano costruito su garanzie solo apparenti non supera il vaglio del tribunale.
9. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20179/2025. Principio: la valutazione di fattibilità e di convenienza del piano è accertamento di fatto riservato ai giudici di merito; in Cassazione non si può chiedere un nuovo esame delle prove. Rilevanza: l’impostazione del piano si gioca davanti al tribunale e alla Corte d’appello; la Cassazione corregge solo errori di diritto.
10. Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176. Principio: il provvedimento della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta di concordato preventivo, senza aprire la liquidazione giudiziale, non ha natura decisoria e non è ricorribile in Cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. Rilevanza: un concordato preventivo dichiarato inammissibile può chiudere le porte senza un terzo grado di giudizio.
11. Cass. civ., n. 22699/2023. Principio: l’ex imprenditore può accedere agli strumenti di sovraindebitamento anche con residui debiti d’impresa, a determinate condizioni. Rilevanza: apre il perimetro del sovraindebitamento, e quindi anche del concordato minore, a chi ha cessato l’attività.
12. Corte d’appello di Firenze, Sez. II, 3 marzo 2026. Principio: nel concordato minore in continuità professionale, il cram down fiscale e previdenziale segue l’art. 80, comma 3, CCII, senza applicazione analogica dell’art. 88, comma 4, previsto per il preventivo. Rilevanza: anticipa l’orientamento poi accolto dalla Cassazione e riguarda direttamente i professionisti.
13. Tribunale di Verona, Sez. II, 2 dicembre 2025. Principio: può accedere al concordato minore anche chi oggi è lavoratore dipendente ma porta debiti derivanti dalla qualità di ex socio illimitatamente responsabile di una società fallita; conta la natura del debito. Rilevanza: allarga i casi in cui il concordato minore è la strada percorribile.
14. Tribunale di Busto Arsizio, 19 maggio 2026. Principio: è ammissibile un concordato minore liquidatorio basato esclusivamente su finanza esterna, anche in assenza di attivo proprio del debitore. Rilevanza: nel minore la finanza esterna non è soggetta alle soglie percentuali del preventivo liquidatorio.
15. Tribunale di Milano, 3 marzo 2025. Principio: omologato un concordato minore in cui la distribuzione delle risorse del patrimonio rispettava l’ordine delle prelazioni e la finanza esterna consentiva un risultato migliore dell’alternativa liquidatoria. Rilevanza: esempio di come l’uso corretto della finanza esterna rafforzi il giudizio di convenienza.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco il nostro lavoro, strumento per strumento.
1. Verifichiamo le soglie dell’impresa minore esercizio per esercizio, ricostruendo con il commercialista attivo, ricavi lordi e debiti (compresi quelli non scaduti) sui bilanci e sulle scritture degli ultimi tre anni, per stabilire con documenti quale strumento è davvero disponibile.
2. Censiamo l’intero passivo, incrociando estratti di ruolo, posizione previdenziale, centrale rischi e contabilità fornitori, e classifichiamo ogni credito per grado di privilegio.
3. Costruiamo il prospetto di convenienza rispetto alla liquidazione controllata o giudiziale, con stime di realizzo dei beni motivate, perché è su questo prospetto che si gioca il cram down.
4. Redigiamo la proposta nel rispetto dell’ordine delle prelazioni, alla luce di Cass. n. 28574/2025, e valutiamo se e come formare le classi.
5. Interloquiamo con l’OCC e il gestore della crisi nel concordato minore, fornendo documentazione completa e rispondendo alle sue richieste di integrazione.
6. Coordiniamo attestatore e advisor nel concordato preventivo, verificando la coerenza tra piano, attestazione e proposta.
7. Chiediamo e difendiamo le misure protettive, monitorando gli obblighi informativi la cui violazione potrebbe farle cadere.
8. Presidiamo la fase del voto, verificando le comunicazioni ai creditori, il computo delle maggioranze, il silenzio-assenso e, se necessario, preparando la richiesta di omologazione forzosa.
9. Gestiamo le opposizioni e i reclami davanti al tribunale e alla Corte d’appello, e, dove ci sono questioni di diritto, fino in Cassazione.
10. Seguiamo l’esecuzione del piano fino al decreto di chiusura, vigilando sul rispetto delle scadenze.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesano due abilitazioni in particolare. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC danno una conoscenza diretta di come il concordato minore viene istruito, quali verifiche vengono svolte sulla convenienza e quali carenze documentali fermano una pratica. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa porta invece nel campo del concordato preventivo e degli strumenti dell’impresa sopra soglia l’esperienza delle trattative con banche e creditori istituzionali, spesso decisive prima ancora del voto.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino in Cassazione: grazie all’abilitazione di cassazionista, lo stesso difensore segue la pratica dal primo esame dei numeri fino all’eventuale ricorso di legittimità, senza passaggi di mano che disperdono la linea difensiva.
Accanto all’avvocato lavora uno staff di avvocati e commercialisti sullo stesso caso, perché nella scelta tra concordato minore e preventivo le questioni contabili e quelle giuridiche non si possono separare.
Chiusura
Tre messaggi emergono da queste risposte. Primo: tra concordato minore e concordato preventivo non si sceglie per gusto, si sceglie in base ai numeri, e la verifica delle soglie va fatta sui documenti di tre esercizi. Secondo: il concordato minore offre vantaggi concreti (silenzio-assenso, cram down fiscale semplificato, nessuna soglia minima per i chirografari), ma non consente di violare l’ordine dei privilegi. Terzo: in entrambi gli strumenti la partita si vince con un prospetto di convenienza solido e con i tempi giusti.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si trova esattamente all’incrocio dei due mondi: la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC coprono il concordato minore, la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 copre la crisi dell’impresa sopra soglia, e l’abilitazione di cassazionista garantisce la continuità della difesa fino all’ultimo grado.
📩 Prima di depositare qualsiasi domanda, facciamo insieme la verifica dei numeri: scrivici oggi stesso, i contatti dello studio sono riportati al termine di questa pagina.
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