#Finsubito news dalla rete – uscita anticipata dagli incentivi, le nuove regole MASE


Per i proprietari degli impianti fotovoltaici incentivati
attraverso i primi quattro Conti Energia si apre la possibilità di
interrompere anticipatamente le convenzioni con il GSE, ottenendo
un corrispettivo economico in sostituzione degli incentivi
residui.

A disciplinare il meccanismo è il
D.M. 10 agosto 2026, n. 262
del
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza
Energetica
(MASE), adottato in attuazione dell’art. 2 del
D.L. n.
21/2026
, convertito dalla Legge n. 49/2026,
nell’ambito delle misure per ridurre gli oneri generali di sistema
e favorire il rinnovamento degli impianti fotovoltaici
esistenti.

La misura interessa una potenza complessiva massima di
10 GW, con fuoriuscita a decorrere dal 1° gennaio
2028 e obbligo di completare il rifacimento entro il 31 dicembre
2030.

Una scelta che richiede però di valutare la convenienza
dell’operazione, considerando che la fuoriuscita è subordinata al
rifacimento integrale dell’impianto, all’incremento della
producibilità e al rispetto di specifici obblighi sulla tecnologia
utilizzata e sulla vendita dell’energia.

Conto Energia: il nuovo DM MASE per l’uscita anticipata degli
impianti

L’art. 1 del decreto individua gli impianti che possono accedere
alla misura, limitandola a quelli con potenza nominale
incentivata superiore a 20 kW
, ammessi ai meccanismi del
Primo, Secondo, Terzo e Quarto Conto Energia, rispettivamente
disciplinati dai D.M. 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007, 6 agosto
2010 e 5 maggio 2011.

Gli impianti devono beneficiare di tariffe o premi fissi
indipendenti dall’andamento dei prezzi di mercato. Il riferimento
alla potenza nominale incentivata richiede particolare attenzione
per gli impianti che hanno subito modifiche o potenziamenti nel
corso degli anni. La verifica dovrà partire dalla convenzione GSE,
ricostruendo le caratteristiche originarie e gli eventuali
interventi successivi.

Accesso diretto e procedura competitiva: requisiti e modalità

L’art. 2 distingue due modalità di accesso, in funzione
dell’eventuale adesione alla rimodulazione delle tariffe prevista
dal D.L. n. 21/2026.

Gli operatori che hanno aderito alla rimodulazione entro il 31
maggio 2026 possono usufruire dell’accesso diretto alla
fuoriuscita
, previa presentazione di una manifestazione di
interesse al GSE.

Per gli altri è prevista una procedura
competitiva
, da svolgere entro il 30 giugno 2027, alla
quale potranno partecipare i soggetti che abbiano preventivamente
manifestato il proprio interesse.

Il contingente disponibile per la selezione sarà determinato
sottraendo dai 10 GW complessivi la potenza degli impianti ammessi
direttamente. Per garantire la competitività della procedura, il
contingente approvvigionabile dovrà essere inferiore di almeno il
5% rispetto al volume complessivo per il quale è stata presentata
manifestazione di interesse.

Gli operatori dovranno presentare un’offerta di ribasso
percentuale
rispetto al valore base determinato dal GSE.
Le offerte saranno ordinate in funzione del beneficio atteso per il
sistema, fino all’esaurimento del contingente.

La presentazione delle domande dovrà avvenire entro un periodo
non superiore a dieci giorni lavorativi, mentre le graduatorie
saranno pubblicate entro i dieci giorni lavorativi successivi.

Quanto vale l’uscita anticipata: il calcolo del corrispettivo

La disciplina economica è contenuta nell’art. 2, comma 4, del
D.L. n. 21/2026, al quale il decreto ministeriale rinvia.

Per gli impianti ammessi attraverso il canale diretto, il
corrispettivo è determinato in misura pari al 90% del
valore attualizzato dei flussi incentivanti residui
,
calcolato secondo i criteri previsti dalla normativa primaria; per
gli operatori soggetti alla procedura competitiva, il valore base
costituisce il riferimento sul quale formulare l’offerta di
riduzione percentuale.

La convenienza della fuoriuscita dipenderà quindi dalla durata
residua della convenzione, dall’entità degli incentivi ancora
spettanti e dal costo dell’investimento necessario per il
rifacimento.

A questi elementi si aggiungono i ricavi attesi dalla maggiore
produzione di energia e le condizioni alle quali questa potrà
essere venduta, rendendo necessaria una valutazione economica
riferita alle caratteristiche del singolo impianto.

Rifacimento integrale: scadenza 2030 e aumento della
producibilità

L’accesso alla misura comporta l’obbligo di realizzare un
rifacimento integrale dell’impianto a decorrere
dal 1° gennaio 2028, con entrata in esercizio entro il 31 dicembre
2030.

Il mancato rispetto del termine comporta, ai sensi dell’art. 5,
la decadenza dal diritto di percepire il corrispettivo
economico.

Per rifacimento integrale è necessario fare riferimento alla
definizione contenuta nell’Allegato 4, paragrafo 2, del D.M. 30
dicembre 2024, mentre l’art. 2, comma 4, lettera b), stabilisce i
livelli di producibilità che dovranno essere garantiti attraverso
l’incremento di potenza.

Le soglie sono differenziate:

  • Incremento della producibilità di almeno il
    30%
    rispetto al valore atteso nel periodo residuo di
    incentivazione per gli impianti con moduli non collocati a terra
    oppure collocati a terra in area agricola;
  • incremento minimo del 100% per gli altri
    impianti, con una producibilità almeno doppia rispetto al valore
    atteso.

L’incremento di potenza è collegato quindi alla producibilità
dell’impianto, grandezze che non possono essere considerate
equivalenti. La produzione dipende infatti anche dalle
caratteristiche dei moduli, dal rendimento delle apparecchiature e
dalle condizioni di installazione.

Inoltre, come previsto dall’art. 2, comma 5, gli incrementi di
potenza sono determinati assumendo come riferimento quella
risultante alla data di stipula della convenzione in Conto
Energia.

Le modalità di calcolo necessarie a verificare il raggiungimento
dei livelli richiesti saranno definite dalle regole
operative GSE
.

Moduli
ammessi, contratti PPA e obblighi decennali

Il rifacimento dovrà essere realizzato utilizzando
esclusivamente moduli fotovoltaici iscritti al registro
previsto dall’art. 12 del D.L. n. 181/2023
, convertito
dalla Legge n. 11/2024, conformi ai requisiti territoriali e
tecnici richiamati dall’art. 2, comma 4, lettera c), del
decreto.

Un ulteriore obbligo riguarda la contrattualizzazione a termine
dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete, ascrivibile alla
potenza residua rispetto agli incrementi di producibilità
conseguiti con il rifacimento, anche attraverso i meccanismi
previsti dall’art. 28 del D.Lgs. n. 199/2021.

La previsione assume rilievo per la possibilità di utilizzare
contratti di compravendita dell’energia a lungo termine
(PPA)
, da considerare nella valutazione della redditività
dell’impianto rifatto.

È possibile inoltre partecipare ai meccanismi di sostegno
previsti dagli artt. 6, 7 e 7-bis del D.Lgs. n. 199/2021,
limitatamente alla potenza corrispondente all’incremento di
producibilità ottenuto.

Gli obblighi relativi ai moduli e alla contrattualizzazione
dell’energia dovranno essere rispettati per dieci anni
dall’entrata in esercizio
, pena la decadenza dai benefici
percepiti.

Entrata in esercizio: comunicazioni, controlli e decadenza

L’art. 6 disciplina gli adempimenti successivi al
rifacimento.

Il soggetto responsabile dovrà comunicare al GSE l’entrata in
esercizio dell’impianto entro novanta giorni dalla data
registrata nel sistema GAUDÌ di Terna
, secondo le modalità
previste dalle regole operative.

Il Gestore verificherà l’effettiva entrata in esercizio e il
rispetto degli obblighi tecnici e documentali entro i novanta
giorni successivi alla scadenza del termine per la
comunicazione.

L’esito negativo comporterà la decadenza dal diritto al
corrispettivo, mentre in caso di esito positivo si procederà alla
regolazione economica secondo le condizioni stabilite dalla
disciplina.

Regole
operative GSE: manifestazioni di interesse e termini

Le regole operative saranno pubblicate entro trenta giorni
dall’entrata in vigore del decreto. Le istruzioni dovranno definire
le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse, le
procedure di accesso diretto e competitivo, i contratti-tipo, la
documentazione richiesta, gli oneri istruttori e i criteri di
calcolo degli incrementi di potenza.

Inoltre, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle regole
operative, il GSE dovrà emanare l’avviso pubblico per le
manifestazioni di interesse, il cui termine per la presentazione è
fissato in trenta giorni dalla pubblicazione delle regole
operative
, e non dalla successiva emanazione
dell’avviso.

La disciplina attuativa dovrà essere letta anche in rapporto al
termine del 30 settembre 2026, previsto dall’art.
2, comma 4, del D.L. n. 21/2026 per l’esercizio dell’opzione di
fuoriuscita. Il coordinamento tra tale scadenza e la successiva
procedura di manifestazione di interesse rappresenta un aspetto da
verificare alla luce delle istruzioni del GSE.

Convenienza economica e verifiche prima dell’adesione

La possibilità di anticipare la conclusione delle convenzioni
implica per i soggetti responsabili degli impianti una verifica
preliminare del regime incentivante, della potenza originaria e
della durata residua degli incentivi, da confrontare con il
corrispettivo riconoscibile e il costo del rifacimento.

La valutazione dovrà comprendere anche la possibilità di
raggiungere gli incrementi di producibilità richiesti, la
disponibilità dei moduli ammessi, le tempistiche autorizzative e di
connessione e le condizioni di vendita dell’energia.

La pubblicazione delle regole operative GSE consentirà di
definire gli aspetti procedurali e tecnici ancora demandati alla
disciplina applicativa. Resterà comunque necessario considerare gli
obblighi decennali previsti dal decreto, che avranno effetti sulla
gestione dell’impianto anche dopo il completamento del
rifacimento.

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