A costo zero per lo stato, 114 milioni in più per il Servizio Sanitario Nazionale: l’emendamento FEDIR che rivoluziona il recupero crediti in sanità, i cosiddetti fondi “fantasma”.
Il ruolo di FEDIR
La FEDIR (Federazione Dirigenti e Direttivi Pubblici) è il primo sindacato della dirigenza dell’Area Funzioni Locali (tutela i dirigenti di Regioni, Enti Locali e i Segretari Comunali e Provinciali) e il primo sindacato rappresentativo della Dirigenza PTA (Professionale, Tecnica ed Amministrativa) della Sanità. Quest’ultima ricomprende i professionisti della tecnostruttura centrale (capi del personale, avvocati, provveditori, ingegneri e responsabili del bilancio, ecc.) e periferica (direttori amministrativi di ospedali, distretti e dipartimenti), componenti strategiche e indispensabili per il funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale.
Un emendamento per fermare la perdita dei crediti nella sanità
Ticket evasi, penali e rimborsi: presentata alla Camera e al Senato la norma per premiare chi recupera i fondi “fantasma”. Un meccanismo virtuoso per il recupero crediti sanità che si auto-finanzia senza pesare sui conti pubblici. Il sindacato: “Basta sprechi. E questo è solo il primo passo della nostra mobilitazione per la Dirigenza PTA, le Regioni e gli Enti Locali”.
Recuperare un tesoretto milionario per le cure dei cittadini, senza gravare di un solo centesimo sul bilancio dello Stato e senza nuove tasse. È l’obiettivo della proposta emendativa al DL 144/2026 (A.C. 3083) depositata da FEDIR (Federazione Dirigenti e Direttivi Pubblici) all’attenzione dei Presidenti delle Commissioni Bilancio e Ambiente della Camera (On. Roberto Pella e On. Giuseppe Mangialavori) e della X Commissione del Senato, Sen. Francesco Zaffini, interlocutore da sempre attento alle istanze della dirigenza sanitaria.
Il paradosso dei crediti “fantasma”
Oggi la Sanità pubblica accumula crediti per decine di milioni di euro che, per inefficienze e lentezze burocratiche, sfumano sistematicamente in prescrizione. Si tratta di ticket non pagati, penali non applicate ai fornitori inadempienti, rivalse assicurative e rimborsi dovuti da cliniche private per prestazioni inappropriate. Un vero e proprio salasso economico, ripetutamente bacchettato dalla Corte dei Conti, causato in primis dalla carenza di personale e di software adeguati.
La ricetta FEDIR: chi recupera viene premiato
Per invertire la rotta, la FEDIR propone un meccanismo che si auto-alimenta con gli incassi reali. L’emendamento autorizza le Aziende Sanitarie a trattenere una quota marginale – fino a un massimo del 5% – del maggior gettito effettivamente recuperato rispetto alla media degli ultimi tre anni.
Questa percentuale, ricavata esclusivamente dai fondi strappati all’evasione e alla prescrizione, verrebbe così reinvestita:
- Almeno il 20% per l’acquisto e il potenziamento di strumenti informatici e tecnologici dedicati agli uffici di recupero crediti.
- La quota restante per incentivare direttamente il personale della Dirigenza PTA (Professionale, Tecnica e Amministrativa) impegnato nelle complesse fasi di accertamento e riscossione (escludendo il contenzioso legale).
Un’operazione a costo zero: 114 milioni alla Salute pubblica
Essendo legato esclusivamente alle somme che rientrano fisicamente nelle casse delle Asl, l’emendamento è rigorosamente a costo zero per lo Stato. Anzi, produce ricchezza: a fronte di un fondo incentivante stimato in 6 milioni di euro su scala nazionale, ben 114 milioni di euro all’anno (il 95% del recuperato) resterebbero nelle casse del SSN per finanziare servizi ai cittadini.
«Ogni euro lasciato andare in prescrizione è una risorsa sottratta alla tutela della salute e ai bisognidei cittadini: recuperare questi crediti rappresenta oggi una scelta obbligata e non più rinviabile per sostenere il Servizio Sanitario Nazionale – sottolinea con forza Elisa Petrone, Segretario Generale FEDIR –. Questo risultato, però, non si ottiene per inerzia: richiede l’impegno quotidiano e la professionalità della dirigenza amministrativa, che lavora costantemente per far quadrare i bilanci, verificare le inadempienze e garantire la corretta riscossione delle entrate. Tuttavia, al contrariodelle altre figure che operano nella sanità pubblica, questa dirigenza è storicamente priva di idonei strumenti di incentivazione. È il momento di colmare questo vuoto: valorizzare chi assicura il rientro di queste somme non rappresenta un costo per lo Stato, ma una leva strategica per moltiplicare le risorse disponibili, portando benefici concreti agli ospedali e a tutti i cittadini. Questo emendamento sana una sperequazione storica e fa bene al Paese: combatte gli sprechi, motiva i professionisti e porta ossigeno puro ai nostri ospedali e all’intero Sistema Sanitario Nazionale».
Il primo passo di una grande mobilitazione sindacale
Questa proposta per il recupero dei fondi “fantasma” rappresenta solo l’avvio di una più ampia offensiva sindacale. FEDIR annuncia infatti un pacchetto di ulteriori emendamenti, già pronti per i prossimi disegni di legge, mirati alla tutela dei diritti e alla giusta valorizzazione economica e giuridica di tutti i dirigenti rappresentati. Una battaglia a tutto campo che toccherà le specificità delle Regioni, degli Enti Locali, dei Segretari Comunali e Provinciali e dei Dirigenti PTA.
Recupero crediti sanità: la proposta emendativa della FEDIR
PROPOSTA EMENDATIVA AL DISEGNO DI LEGGE C. 3083, CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO–LEGGE 144/2026, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.
Articolo [XX] OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI RISCOSSIONE E RECUPERO CREDITI NEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN).
1. Fino al 5% delle somme recuperate per tecnologie e incentivi
Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica e di equilibrio del bilancio sanitario, gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale che hanno approvato il bilancio di esercizio dell’anno precedente, nell’ambito della contrattazione integrativa aziendale destinano, con accordo, una quota del maggior gettito derivante dalle somme accertate e riscosse relative al recupero di crediti aziendali nell’esercizio fiscale precedente, calcolato rispetto alla media degli incassi registrati nel triennio precedente, nella misura massima del 5 per cento, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali e all’incentivazione del personale appartenente al ruolo professionale, tecnico e amministrativo della dirigenza. L’accordo di cui al primo periodo definisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle quote.
2. Quali somme possono essere recuperate
La base di calcolo di cui al comma 1 è costituita dalle somme effettivamente incassate derivanti dal recupero di:
- a) quote di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) evase;
- b) surroghe e rivalse assicurative;
- c) penali per inadempienze contrattuali in materia di opere pubbliche e fornitura di beni e servizi;
- d) rimborsi derivanti da accertamenti di inappropriatezza delle prestazioni nei confronti di erogatori privati accreditati;
- e) altre entrate dirette derivanti da attività di recupero crediti ed efficientamento della riscossione.
3. Destinazione delle risorse recuperate
Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:
- a) per una quota non inferiore al 20 per cento, al potenziamento delle risorse strumentali, informatiche e tecnologiche degli uffici preposti alla gestione delle entrate, al controllo di gestione e al supporto amministrativo per il recupero crediti;
- b) per la restante quota, all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa destinati al trattamento economico accessorio del personale appartenente al ruolo professionale, tecnico e amministrativo della Dirigenza, direttamente ed attivamente coinvolto nei suddetti progetti nelle fasi di accertamento, istruttoria ed esecutiva con esclusione del contenzioso legale, e correlate al raggiungimento degli obiettivi di performance definiti in sede di contrattazione aziendale.
4. Deroga ai limiti di spesa
Le risorse destinate al trattamento economico accessorio di cui al comma 3, lettera b), sono corrisposte in deroga ai limiti di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
5. Attribuzione e controlli degli incentivi
L’incentivo di cui al comma 3, lettera b), è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il responsabile del procedimento, che accerta e attesta le specifiche attività svolte dal destinatario dell’incentivo. L’incentivo è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le aziende ed enti che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere al Collegio Sindacale le informazioni relative all’ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il numero dei beneficiari.
6. Limiti agli incentivi
L’incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell’anno di competenza non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L’incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 3, lettera a). Incrementa altresì le risorse di cui al comma 3, lettera a) la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all’amministrazione medesima oppure perché prive dell’attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.
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