#Finsubito news dalla rete – Trasparenza incarichi consulenti enti PA: rischi, obblighi e sanzioni



Scopri quando un incarico esterno da parte di un ente può diventare inefficace e quali sono gli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013: quali dati pubblicare, entro quando e quali responsabilità ricadono sui dirigenti in caso di omissioni.


*Articolo della Rubrica ConsuLente Risponde – in risposta al quesito “Quali obblighi di pubblicazione devono rispettare gli enti per gli incarichi a consulenti e collaboratori e quali sono le conseguenze in caso di inadempimento?” a cura di Valentina Vasta – Sistema Susio.*

Un incarico perfettamente legittimo può diventare inefficace se l’amministrazione non rispetta gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa sulla trasparenza. Non si tratta di un semplice adempimento formale: la mancata pubblicazione può impedire il pagamento del compenso ed esporre il dirigente a responsabilità disciplinari ed economiche.

Quando un ente pubblico decide di avvalersi di un professionista o di un esperto esterno, si aziona una delle leve più importanti della Pubblica Amministrazione: l’acquisizione di competenze specialistiche per migliorare i servizi ai cittadini. Contestualmente, si attiva un principio cardine dell’azione pubblica: il diritto dei cittadini di sapere chi lavora per la PA, per quale motivo, con quali competenze e a quale costo.

A disciplinare questa materia è l’articolo 15 del D.Lgs. 33/2013, affiancato dalle precisazioni fornite nel tempo da parte di ANAC su questo tema. L’obiettivo della norma è semplice: prevenire conflitti di interesse, evitare sprechi di risorse pubbliche e garantire il controllo sociale.

  1. Quali sono gli incarichi interessati?

L’ANAC evidenzia come gli incarichi esterni siano caratterizzati da un’elevata eterogeneità. Non conta la denominazione formale del contratto, ma la sostanza della prestazione, che riguarda tutte le attività di natura intellettuale o professionale rese da soggetti esterni all’ente, i c.d. incarichi “intuitu personae”. Rientrano negli obblighi di pubblicazione dell’art. 15:

  • studi, pareri e consulenze professionali: Incarichi conferiti ad architetti, ingegneri, legali o commercialisti per perizie tecniche, supporto al RUP, collaudi o pareri giuridici complessi;
  • supporto tecnico-scientifico e organismi interni: Componenti esterni dei Nuclei di Valutazione, degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) o di comitati tecnico-scientifici a supporto dell’amministrazione;
  • attività di docenza e formazione: Esperti e docenti esterni chiamati a svolgere corsi di formazione o seminari per il personale dell’ente;
  • collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co): Prestazioni d’opera personali e continuative per affiancare gli uffici in progetti specifici;
  • incarichi e cariche a titolo gratuito: Consulenze e collaborazioni svolte senza compenso economico (ad esempio esperti che affiancano a titolo volontario amministratori locali).

 

Attenzione alle eccezioni

Considerata la varietà delle forme contrattuali utilizzate negli enti pubblici (consulenze professionali, collaborazioni coordinate e continuative, comitati tecnici, esperti a supporto della governance), l’ANAC precisa che spetta a ciascuna amministrazione individuare le eventuali fattispecie escluse; tuttavia, l’esclusione di un incarico dal perimetro dell’art. 15 non può avvenire arbitrariamente, ma richiede un’adeguata e rigorosa motivazione.

  1. Cosa deve pubblicare l’Ente?

Nella sezione “Amministrazione Trasparente” (sottosezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”), devono essere pubblicati in modo chiaro e accessibile:

  1. estremi dell’atto di conferimento:La determina, la delibera o il contratto che assegna l’incarico, specificandone oggetto e durata;
  1. curriculum vitae:redatto preferibilmente secondo il modello comune europeo o comunque in forma idonea a rappresentare le competenze professionali; il CV deve essere preventivamente “anonimizzato” o filtrato dagli uffici per proteggere i dati personali eccedenti (es. indirizzi privati, numeri di telefono personali, codici fiscali) nel rispetto del GDPR;
  1. dati su altri incarichi o cariche private:La dichiarazione relativa ad altre cariche ricoperte o attività professionali svolte dal consulente in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA;
  1. compenso lordo:L’importo totale spettante al consulente (al lordo di oneri fiscali e contributivi), mettendo ben in evidenza eventuali componenti variabili o bonus legati ai risultati;
  1. attestazione sui conflitti di interesse:Il documento che certifica l’avvenuta verifica, da parte dell’amministrazione, dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.
  1. Tempistiche, formato tabellare e semplificazione con PerlaPA

La trasparenza non riguarda solo cosa si pubblica, ma anche come e quando:

  • tempistiche: i dati devono essere pubblicati entro tre mesi dalla firma dell’atto e devono rimanere visibili sul sito per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico;
  • trasparenza dei compensi e formato aperto: le informazioni devono essere organizzate in tabelle riassuntive riutilizzabili (es. CSV, XML, JSON), garantendo al cittadino e agli operatori la possibilità di scaricare, analizzare e riutilizzare liberamente le informazioni;
  • semplificazione tramite l’Anagrafe delle Prestazioni: gli enti possono evitare di caricare manualmente tutti i dati sul proprio sito avvalendosi dell’integrazione con la banca dati nazionale PerlaPA (Anagrafe delle Prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica). In questo caso, è sufficiente inserire sul sito dell’ente un link ipertestuale diretto alla banca dati unificata.
  1. Le conseguenze della mancata pubblicazione: sanzioni severe

L’inadempimento degli obblighi dell’art. 15 non è una semplice svista formale, ma comporta conseguenze dirette e rilevanti, prima fra tutte l’inefficacia dell’atto (Art. 15, c. 2. Senza la pubblicazione preventiva, l’incarico non produce effetti e il compenso non può essere liquidato.

L’omessa pubblicazione dei predetti dati, determina, inoltre, ai sensi dell’art. 15, co. 3:

  • la responsabilità disciplinare del dirigente che ha disposto il pagamento del corrispettivo, accertata all’esito del relativo procedimento;
  • il pagamento di una sanzione pari alla somma liquidata, sempre a carico del dirigente che ha disposto l’erogazione del compenso, fatto salvo il risarcimento del danno ingiusto derivante dal mancato esercizio dell’attività obbligatoria. Ove ricorrano i presupposti previsti dall’art. 2058 c.c., può essere chiesto il risarcimento del danno anche in forma specifica.

 

Focus: il confine con il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023)

Un dubbio sempre più frequente riguarda la distinzione tra gli incarichi dell’art. 15 e gli appalti di servizi regolati dal Codice dei Contratti Pubblici. L’art. 15 riguarda le collaborazioni e consulenze di natura prevalentemente intellettuale affidate a singoli professionisti.

Quando invece la prestazione rientra in un vero e proprio appalto di servizi (comprese le gare per servizi legali), si applicano le regole sulla digitalizzazione dei contratti pubblici e la pubblicazione sulla Banca Dati Nazionale dell’ANAC (BDNCP). Per evitare sovrapposizioni burocratiche, la PA può assolvere all’obbligo inserendo in Amministrazione Trasparente un link diretto alla BDNCP.

 

Rendere trasparenti gli incarichi a consulenti e collaboratori non deve essere vissuto dagli enti come un appesantimento burocratico. Al contrario, rappresenta uno strumento fondamentale di Clean Governance e una tutela per i dirigenti stessi: la corretta e tempestiva pubblicazione garantisce la regolarità delle procedure, protegge l’ente da contenziosi e sanzioni, e rinnova ogni giorno il patto di fiducia tra le istituzioni e i cittadini.

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