#Finsubito news dalla rete – cosa cambia con il decreto 179/2026



L’intelligenza artificiale a scuola entra in una fase decisiva. Non si tratta più soltanto di stabilire se gli insegnanti possano utilizzare programmi capaci di produrre testi, elaborare contenuti o personalizzare le attività didattiche.


La questione riguarda ormai il funzionamento dell’intera istituzione scolastica: chi autorizza questi strumenti, quali garanzie devono offrire e come evitare che l’innovazione comprometta i diritti di studenti e lavoratori.

A introdurre nuovi riferimenti normativi è il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre, in vigore dal 23 ottobre 2026. Il provvedimento adegua la legislazione italiana al regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, conosciuto come AI Act, e dedica particolare attenzione al sistema dell’istruzione.

La novità più significativa non consiste nell’imposizione di una tecnologia alle scuole, ma nella necessità di affrontarne l’impiego attraverso scelte consapevoli e responsabilità definite. Per i dirigenti scolastici si apre così un terreno nel quale innovazione educativa, autonomia amministrativa e protezione dei dati devono procedere insieme.

Intelligenza artificiale a scuola: la sfida è governare l’innovazione

In molte realtà scolastiche l’utilizzo di applicazioni intelligenti è già entrato nella quotidianità. Alcuni docenti sperimentano strumenti per preparare esercitazioni, altri li impiegano per organizzare materiali o adattare le spiegazioni alle esigenze degli alunni. Anche gli uffici amministrativi possono ricorrere a soluzioni automatizzate per semplificare determinate operazioni.

Queste esperienze, tuttavia, possono svilupparsi senza un coordinamento complessivo. È proprio su tale aspetto che il nuovo quadro normativo invita a riflettere: una scuola non può affidare la propria trasformazione digitale esclusivamente alle iniziative dei singoli, né delegare ai fornitori la definizione delle condizioni di utilizzo delle tecnologie.

Il decreto 179/2026, soprattutto attraverso gli articoli 36, 37 e 38, definisce un percorso che coinvolge insegnamento, orientamento, formazione e tutela dei minori. Altre disposizioni interessano l’organizzazione del personale e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Rimane comunque fondamentale distinguere ciò che la legge richiede espressamente dalle opportunità lasciate alla discrezionalità degli istituti. Non ogni possibilità prevista dal legislatore si traduce automaticamente in un nuovo obbligo amministrativo.

Didattica e orientamento: come cambiano le attività degli studenti

Uno degli interventi più rilevanti riguarda il modo in cui le nuove tecnologie possono trovare spazio nell’apprendimento. L’articolo 36 permette alle istituzioni scolastiche di sviluppare percorsi dedicati all’intelligenza artificiale già durante il primo ciclo di istruzione, collegandoli agli obiettivi della cittadinanza digitale.

La finalità non è formare piccoli programmatori, ma aiutare bambini e ragazzi a comprendere le opportunità e i limiti degli strumenti algoritmici. Significa, per esempio, imparare a riconoscere informazioni inattendibili, interrogarsi sull’origine dei contenuti prodotti automaticamente e acquisire maggiore consapevolezza delle conseguenze sociali delle tecnologie.

Il provvedimento favorisce inoltre l’integrazione dell’IA nei percorsi STEAM, che comprendono scienze, tecnologia, ingegneria, matematica e discipline artistiche. Le scuole possono progettare moduli interdisciplinari, valorizzando creatività, sperimentazione e capacità di risolvere problemi.

Non viene però istituita una materia autonoma obbligatoria. La possibilità di ampliare le attività formative resta collegata all’autonomia scolastica e alla programmazione contenuta nel Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF).

Un’indicazione più incisiva riguarda invece l’orientamento. Per le scuole secondarie la norma prevede specifiche iniziative che aiutino gli studenti a conoscere le opportunità formative e professionali legate alle discipline STEAM, comprese le applicazioni dell’intelligenza artificiale.

Per i dirigenti sarà quindi importante esaminare i progetti già programmati, verificando se offrano un’adeguata conoscenza delle professioni emergenti e delle competenze richieste dal cambiamento tecnologico.

Privacy, piattaforme e valutazioni: dove servono maggiori garanzie

La diffusione di servizi basati sull’IA solleva questioni che vanno oltre l’efficacia didattica. Le applicazioni possono trattare informazioni personali, elaborare contenuti riferiti agli alunni e produrre risultati che influenzano attività importanti della vita scolastica.

Prima di introdurre una piattaforma, dunque, occorre comprenderne il funzionamento, le condizioni contrattuali e le modalità di trattamento dei dati. Un programma apparentemente gratuito, per esempio, potrebbe prevedere regole di conservazione o utilizzo delle informazioni incompatibili con le esigenze dell’istituto.

Il dirigente dovrebbe partire da una ricognizione delle soluzioni già utilizzate da docenti e personale amministrativo, coinvolgendo il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) e le altre figure competenti nelle verifiche necessarie.

Una particolare cautela riguarda i sistemi destinati a incidere sulla valutazione degli apprendimenti. Il regolamento europeo individua tra le applicazioni potenzialmente ad alto rischio, secondo i criteri previsti dalla normativa, quelle utilizzate per valutare i risultati formativi o influenzare in modo significativo i percorsi degli studenti.

Ciò non significa che ogni applicativo impiegato per correggere esercizi o preparare verifiche appartenga automaticamente a questa categoria. La classificazione dipende dalla funzione concreta dello strumento e dalle condizioni stabilite dall’AI Act.

L’obiettivo è impedire che decisioni capaci di incidere sul futuro educativo di una persona vengano affidate a procedure prive di adeguate garanzie, supervisione e trasparenza.

Benessere digitale: la scuola deve occuparsi anche dei rischi invisibili

Accanto alle opportunità offerte dalle tecnologie, il legislatore riconosce un problema educativo sempre più rilevante: il rapporto tra i giovani e gli ambienti digitali.

L’articolo 37 affronta l’uso eccessivo dei social media, le possibili dipendenze comportamentali e i rischi collegati alle piattaforme che utilizzano l’intelligenza artificiale per simulare interazioni e relazioni.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrà avviare un piano di formazione destinato agli insegnanti. L’iniziativa mira anche a sostenere interventi educativi rivolti agli studenti, con la possibilità di coinvolgere le famiglie.

La questione interessa direttamente la funzione sociale della scuola. Insegnare a utilizzare una tecnologia non basta quando gli stessi strumenti possono influenzare abitudini, capacità di concentrazione e relazioni personali.

Da questa prospettiva, l’educazione digitale diventa anche educazione alla responsabilità e al benessere. Le attività potranno integrarsi nei percorsi già dedicati alla cittadinanza, alla prevenzione dei comportamenti problematici e alla collaborazione educativa tra scuola e famiglia.

Formazione dei docenti e tutela dei lavoratori: le responsabilità del dirigente

L’articolo 38 affronta un altro passaggio essenziale: la preparazione professionale di chi opera nel sistema educativo. La formazione sull’intelligenza artificiale interesserà sia gli insegnanti in ingresso sia quelli già in servizio, compreso il personale docente dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti.

I contenuti non riguarderanno esclusivamente l’utilizzo pratico dei programmi. Il legislatore richiama la capacità di riconoscere errori e distorsioni, la sicurezza informatica, la riservatezza delle informazioni, l’inclusione e la valutazione critica dei risultati prodotti dai sistemi automatizzati.

La preparazione degli insegnanti dovrà inoltre sostenere un impiego pedagogicamente fondato dell’IA, evitando che la semplice disponibilità di nuovi applicativi venga confusa con un miglioramento della qualità dell’insegnamento.

Il decreto conferma l’autonomia delle istituzioni scolastiche nella scelta e nella gestione delle piattaforme. Prevede inoltre che gli Uffici scolastici regionali possano promuovere comitati tecnico-etici territoriali, organizzati attraverso reti di istituti, per accompagnare la sperimentazione e favorire l’aggiornamento dei regolamenti e dei Patti educativi di corresponsabilità.

Non viene imposto a ogni scuola di istituire un proprio organismo tecnico-etico. Si apre piuttosto la possibilità di condividere competenze e strumenti di supporto a livello territoriale.

Le responsabilità della dirigenza si estendono anche ai rapporti di lavoro. L’articolo 41 stabilisce che le decisioni definitive riguardanti assunzioni, modifiche o cessazioni del rapporto, valutazioni delle prestazioni e provvedimenti disciplinari, quando assistite dall’IA, debbano rimanere affidate a una persona fisica dotata di effettivo potere decisionale.

La norma introduce specifiche garanzie di trasparenza e tutela del lavoratore, prevedendo la nullità delle decisioni adottate in violazione del divieto di affidare integralmente tali determinazioni a trattamenti automatizzati.

L’articolo 42 interviene invece sulla sicurezza: quando i sistemi intelligenti incidono concretamente sull’organizzazione, sulle modalità di svolgimento delle mansioni o sulle condizioni lavorative, il loro impatto deve essere considerato nella valutazione dei rischi.

Le scadenze del decreto 179/2026 e gli interventi da programmare

Il calendario normativo contiene due date da distinguere con attenzione. La prima è il 23 ottobre 2026, quando il decreto legislativo entra in vigore. Da quel momento trovano applicazione le disposizioni direttamente operative, secondo le rispettive condizioni.

La seconda è il 21 gennaio 2027, corrispondente al termine di novanta giorni previsto per l’avvio del piano ministeriale sul benessere digitale e per l’adozione del provvedimento che disciplinerà la formazione dei docenti sull’intelligenza artificiale.

Quest’ultima scadenza non impone ai singoli istituti di completare tutti i percorsi formativi entro gennaio. Si riferisce invece agli adempimenti affidati al Ministero.

Nel frattempo continuano ad applicarsi, fino all’adozione del nuovo decreto sulla formazione, le Linee guida ministeriali introdotte con il DM 166 del 9 agosto 2025, come espressamente stabilito dall’articolo 38.

Sul piano operativo, le scuole possono utilizzare questa fase per riesaminare le proprie attività: dalle applicazioni impiegate nelle classi alle procedure amministrative, fino ai contenuti del PTOF, del Piano di formazione, dei regolamenti e dei Patti educativi di corresponsabilità.

Non occorre però predisporre automaticamente un nuovo documento denominato “Piano IA”. Il decreto non lo introduce come obbligo generalizzato. Gli eventuali aggiornamenti devono essere valutati alla luce delle attività effettivamente svolte e delle disposizioni applicabili.

La trasformazione in corso richiede dunque qualcosa di più della semplice familiarità con i programmi digitali. Una scuola capace di innovare deve saper scegliere, motivare le proprie decisioni e rendere comprensibili le regole che governano l’impiego delle tecnologie.

Il vero cambiamento introdotto dal nuovo quadro normativo riguarda il ruolo della governance scolastica: l’intelligenza artificiale può contribuire a migliorare l’apprendimento e l’organizzazione, purché il suo utilizzo rimanga al servizio delle persone, dell’equità e del diritto all’istruzione.


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