Un lunedì mattina l’ufficiale giudiziario entra in un laboratorio di falegnameria. Guarda il pantografo a controllo numerico, la sega squadratrice, il furgone parcheggiato nel cortile. Prende appunti. Da quel momento il tempo dell’impresa non è più scandito dagli ordini dei clienti, ma dalle scadenze di un’esecuzione forzata. È qui che nasce la domanda che dà il titolo a questa ricostruzione: il concordato minore può davvero tenere in piedi i macchinari, i mezzi e il laboratorio di chi vuole continuare a lavorare?
La risposta breve è sì, ma solo a certe condizioni e solo se si arriva in tempo. Il concordato minore in continuità, disciplinato dagli articoli 74 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), è lo strumento pensato proprio per l’imprenditore minore e il professionista che vogliono proseguire l’attività pagando i creditori con i flussi futuri, non con la svendita dell’attrezzatura. Ma il codice non regala nulla: i beni strumentali si salvano se il piano lo prevede in modo credibile, se l’OCC lo attesta, se le misure protettive arrivano prima dell’asta e se, dopo l’omologa, le rate vengono pagate davvero.
Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Questa è la regola che attraversa l’intera procedura, ed è la regola che seguiremo tappa per tappa.
La timeline, in sintesi, è questa:
– il primo segnale della crisi (decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento dei macchinari);
– l’incarico all’Organismo di composizione della crisi (OCC) e la costruzione del piano;
– le attestazioni sui beni strumentali, compresa quella sul mutuo dell’art. 75, comma 3;
– il deposito della domanda con l’istanza di misure protettive;
– il decreto di apertura, che blocca pignoramenti e aste;
– i 30 giorni del voto, l’udienza e l’omologa;
– gli anni di esecuzione del piano, con il laboratorio ancora aperto.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché il concordato minore è una procedura di sovraindebitamento che passa obbligatoriamente da un OCC, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce la procedura dall’interno, dalla parte di chi redige le attestazioni. E perché salvare i beni strumentali di un’impresa in difficoltà è, prima ancora che una questione giuridica, una questione di continuità aziendale, terreno su cui opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
📩 Il pignoramento dei tuoi macchinari non aspetta: scrivici adesso, tutti i recapiti dello Studio sono in fondo a questa pagina.
La mappa del tempo: dove si gioca la partita dei beni strumentali
Prima di entrare nelle singole tappe conviene avere sotto gli occhi la sequenza completa. Il concordato minore non è un atto unico: è una catena di passaggi in cui ogni anello ha un termine, un soggetto che lo gestisce e una conseguenza precisa per i beni dell’impresa. Alcuni termini sono fissati dalla legge in modo rigido; altri dipendono dall’organizzazione del tribunale e dell’OCC; altri ancora sono nelle mani del debitore, che può accelerare o rallentare a seconda della qualità della documentazione che porta.
La tabella che segue mette in fila le tappe nell’ordine in cui le svilupperemo. Per ognuna indica cosa accade ai beni strumentali, la norma di riferimento e la durata realistica. I tempi “reali” sono indicativi: variano da tribunale a tribunale e, soprattutto, dalla completezza delle carte. Come dato concreto di riferimento, nel caso del Tribunale di Cremona (R.G. 18/2026) tra il deposito del ricorso (19 febbraio 2026) e il decreto di apertura sono passati quattro giorni (23 febbraio 2026), e l’udienza per il voto e l’omologa è stata fissata al 7 maggio 2026: meno di tre mesi dal deposito.
| Tappa | Cosa succede ai beni strumentali | Norma | Termine di legge | Durata realistica |
|---|---|---|---|---|
| 1. Giorno 0: il primo segnale | Precetto o pignoramento minacciano macchinari, furgone, attrezzature | artt. 515 c.3 c.p.c., 2740 c.c. | Nessuno per il debitore; il creditore può pignorare decorso il termine del precetto | Giorni |
| 2. Giorni 1-30: incarico all’OCC | Si verifica se l’impresa è “minore” e se la continuità è possibile | artt. 2 c.1 lett. c-d, 74 c.1 CCII | Nessun termine fisso | 2-4 settimane |
| 3. Giorni 30-75: piano e attestazioni | Si decide quali beni restano, si stima il loro valore di mercato | art. 75 c.1, c.2 e c.3 CCII | Nessun termine fisso | 4-10 settimane |
| 4. Il giorno del deposito | Si chiede il blocco delle azioni esecutive | art. 78 c.2 lett. d CCII | Istanza contestuale alla domanda | 1 giorno |
| 5. Pochi giorni dopo: il decreto di apertura | Pignoramenti e aste si fermano; vietati atti straordinari non autorizzati | art. 78 c.1, c.2, c.5 CCII | Fino a 15 giorni per integrazioni; reclamo 30 giorni se inammissibile | Da pochi giorni a qualche settimana |
| 6. Entro 30 giorni dalla comunicazione: il voto | I creditori aderiscono o dissentono; il silenzio vale assenso | artt. 78 c.2 lett. c, 79 CCII | Non superiore a 30 giorni | 30 giorni + tempi di comunicazione |
| 7. L’udienza e l’omologa | Il giudice verifica fattibilità, maggioranza, convenienza | art. 80 CCII | Nessun termine fisso | 1-3 mesi dalla chiusura del voto |
| 8. Dopo l’omologa: gli anni dell’esecuzione | Le rate del mutuo strumentale corrono alle scadenze originarie | artt. 75 c.3, 81 CCII | Durata del piano | 3-7 anni (secondo il piano) |
| 9. Quando il calendario si rompe | Diniego, inefficacia delle misure, liquidazione controllata | artt. 80 c.5, 268 c.4 CCII | Reclamo ex art. 50 CCII | Variabile |
La lettura verticale della tabella racconta una storia precisa: i beni strumentali sono più esposti nelle prime quattro tappe, quando il creditore può ancora agire e la protezione del tribunale non c’è. Dalla quinta tappa in poi il rischio si sposta: non è più l’asta, ma l’inadempimento del piano. Chi perde un macchinario, nella stragrande maggioranza dei casi, lo perde prima del decreto di apertura, non dopo.
Giorno 0: il precetto, il pignoramento e il laboratorio nel mirino
Cosa succede
Siamo al giorno zero. Per comodità di racconto lo fissiamo a lunedì 2 novembre 2026, data di notifica di un atto di precetto da parte di un fornitore di pannelli che ha ottenuto un decreto ingiuntivo per 37.215 euro. L’impresa è una ditta individuale di falegnameria: un titolare, due dipendenti, un laboratorio di proprietà su cui grava un’ipoteca a garanzia di un mutuo, un furgone acquistato con un finanziamento, un pantografo a controllo numerico, una sega squadratrice, una bordatrice, attrezzatura minuta.
Il precetto è l’intimazione ad adempiere che precede l’esecuzione forzata. Decorso il termine indicato nell’atto, il creditore può chiedere all’ufficiale giudiziario di procedere al pignoramento. Nel caso di un’impresa, il bersaglio più immediato e più visibile sono proprio i beni mobili che si trovano nella sede dell’attività: le macchine, gli attrezzi, i veicoli. L’ufficiale giudiziario accede ai locali, individua i beni, ne stima sommariamente il valore e li sottopone a vincolo.
La norma
Il principio di fondo è quello dell’art. 2740 del codice civile: il debitore risponde dei propri debiti con tutti i suoi beni presenti e futuri. Non esiste un’immunità generale dei beni dell’impresa. Esiste però una regola di favore per chi lavora con le proprie mani, scritta nel terzo comma dell’art. 515 del codice di procedura civile.
Secondo questa disposizione, gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, e soltanto quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario, o indicati dal debitore, non appare sufficiente a soddisfare il credito. La stessa norma esclude il limite del quinto in due casi decisivi per il nostro tema: quando il debitore è costituito in forma societaria e, in ogni caso, quando nell’attività del debitore prevale il capitale investito sul lavoro.
Tradotto nel laboratorio del nostro esempio: la cassetta degli attrezzi del falegname che lavora da solo gode di una protezione rafforzata; il pantografo a controllo numerico da decine di migliaia di euro, in un’impresa che regge il proprio fatturato soprattutto sulla macchina, rischia di cadere fuori dalla tutela, perché lì il capitale investito può prevalere sul lavoro. Se poi l’attività è svolta da una s.n.c. o da una s.r.l., il limite non opera affatto.
I termini che si attivano
Il giorno zero accende il cronometro del creditore, non quello del debitore. Il termine del precetto (nel nostro esempio, dieci giorni: il pignoramento diventa possibile da giovedì 12 novembre 2026) è un termine a favore del debitore per pagare spontaneamente; scaduto, l’esecuzione può partire. Le eventuali opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi seguono le regole del codice di procedura civile e, quando si tratta di termini processuali ordinari, risentono della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
Sul versante del concordato minore, invece, nessun termine si apre al giorno zero. È proprio questo il paradosso: la legge non obbliga l’imprenditore a muoversi entro una certa data, ma la realtà sì. Ogni giorno che passa senza un incarico all’OCC è un giorno in cui il creditore può pignorare, chiedere la vendita, fissare l’asta.
Cosa può fare il debitore ora
Le opzioni concrete, in questa fase, sono tre.
La prima è verificare il titolo e il precetto: importi, interessi, notifica, eventuali vizi che giustifichino un’opposizione. È un controllo da fare subito, perché un’opposizione fondata guadagna tempo e talvolta ridimensiona il debito.
La seconda è verificare la pignorabilità dei beni già individuati o a rischio, alla luce dell’art. 515, comma 3, c.p.c.: si tratta di beni indispensabili all’arte o al mestiere? Nell’attività prevale il lavoro o il capitale? Ci sono altri beni sufficienti? Sono domande che, poste al giudice dell’esecuzione con gli argomenti giusti, possono limitare il pignoramento.
La terza, quella che cambia davvero il calendario, è avviare immediatamente il percorso del concordato minore, perché è l’unico strumento che, una volta aperto, impedisce di iniziare o proseguire le azioni esecutive su tutto il patrimonio dell’impresa, non solo sui beni che l’art. 515 protegge in parte.
Ciò che è precluso in questa fase è, di fatto, l’immobilità: non esiste una misura protettiva “anticipata” che il debitore possa ottenere senza aver depositato la domanda. Chi aspetta di “vedere come va” lascia la mossa al creditore.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è pagare il creditore più aggressivo con i soldi destinati al mutuo o ai contributi, per allontanare l’ufficiale giudiziario. Sembra una scelta di buon senso; in realtà è doppiamente dannosa. Da un lato non risolve nulla, perché gli altri creditori arrivano a ruota. Dall’altro rompe la regolarità dei pagamenti del mutuo garantito dai beni strumentali, che è proprio la condizione su cui, come vedremo, si regge la possibilità di salvarli con l’art. 75, comma 3, CCII.
Il secondo errore è “spostare” i macchinari: venderli in fretta a un parente, intestarli a una nuova società, portarli in un altro capannone. Oltre ai profili di responsabilità, queste operazioni compromettono in partenza la meritevolezza e la credibilità della futura proposta.
Quanto dura realmente
Tra la notifica del precetto e il primo accesso dell’ufficiale giudiziario possono passare pochi giorni o alcune settimane, a seconda del carico dell’ufficio e della solerzia del creditore. Nel nostro esempio l’accesso al laboratorio avviene martedì 24 novembre 2026: ventidue giorni dopo il precetto. Da lì alla vendita dei beni mobili pignorati i tempi dipendono dal tribunale, ma è una finestra che si misura in mesi, non in anni. È in questa finestra che il concordato minore deve essere costruito e depositato.
Dai giorni 1 ai 30: la scelta dello strumento e l’incarico all’OCC
Cosa succede
Il calendario ora corre su due binari. Su uno avanza l’esecuzione del fornitore; sull’altro, se l’imprenditore si è mosso, parte il lavoro di diagnosi. Nel calendario virtuoso del nostro esempio l’incarico all’OCC viene conferito giovedì 5 novembre 2026, tre giorni dopo il precetto.
Il primo compito non è scrivere il piano, ma verificare se il concordato minore è lo strumento giusto. Le domande sono essenzialmente tre: l’impresa è sottoposta alle procedure di sovraindebitamento o a quelle maggiori? L’attività può davvero proseguire? I flussi futuri bastano a sostenere un piano credibile?
La norma
L’art. 2, comma 1, lettera c), CCII definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. La lettera d) definisce l’impresa minore: quella che, nei tre esercizi precedenti la domanda (o dall’inizio dell’attività, se più breve), presenta congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro.
L’art. 74, comma 1, stabilisce che i debitori in sovraindebitamento, esclusi i consumatori, possono proporre ai creditori un concordato minore quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. Fuori da questa ipotesi, il comma 2 ammette il concordato minore solo se è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile. Il punto è decisivo per i beni strumentali: è il concordato in continuità quello che ha senso proteggere i macchinari, perché i macchinari servono a produrre il reddito con cui si pagano i creditori.
C’è poi un requisito implicito ma insormontabile: l’impresa deve esistere. La Cassazione, con la sentenza della Prima Sezione n. 20141 del 16 giugno 2026, ha ritenuto inammissibile il concordato minore proposto dall’imprenditore individuale già cancellato. Il messaggio temporale è chiaro: chi chiude la partita IVA per “fermare” i debiti e poi prova a chiedere il concordato minore ha già perso il treno della continuità.
I termini che si attivano
In questa fase non ci sono termini perentori di legge a carico del debitore. Ci sono però scadenze di fatto che conviene segnare in agenda: la data dell’accesso dell’ufficiale giudiziario, la data dell’eventuale istanza di vendita, le rate del mutuo in scadenza, le scadenze fiscali e contributive correnti. Nel nostro esempio la prima rata del mutuo del laboratorio successiva al precetto scade a fine novembre: lunedì 30 novembre 2026. Pagarla regolarmente è, fin d’ora, un atto di strategia processuale.
Cosa può fare il debitore ora
In questa tappa il debitore ha la massima libertà di scelta, e la usa bene se raccoglie subito i dati che serviranno alla diagnosi: bilanci o situazioni contabili degli ultimi tre esercizi, dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, contratti di mutuo e di finanziamento, contratti di leasing, elenco completo dei creditori con le cause di prelazione, inventario dei beni strumentali con anno di acquisto e stato d’uso.
Il secondo passaggio è il conteggio delle soglie dell’impresa minore. Chi supera anche solo uno dei tre parametri non può accedere al concordato minore e deve guardare agli strumenti dell’impresa non minore, compresa la composizione negoziata, che ha una logica temporale diversa.
Il terzo passaggio è la mappa dei beni strumentali: quali sono indispensabili alla continuità, quali sono gravati da garanzie, quali sono in leasing e quindi non di proprietà, quali potrebbero essere venduti senza danno per finanziare il piano. Una falegnameria può sopravvivere senza la seconda bordatrice; non sopravvive senza il pantografo.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è affidare l’impostazione a una logica “di sconto”: quanto posso ottenere di falcidia? È la domanda sbagliata al momento sbagliato. Nel concordato in continuità la prima domanda è: quanto genera l’impresa, mese per mese, al netto dei costi correnti, se i macchinari restano dove sono? Da quel numero dipende tutto il resto. Un piano che promette percentuali generose senza un flusso di cassa dimostrato è destinato a fermarsi prima dell’omologa.
Quanto dura realmente
La fase di diagnosi e di raccolta documentale dura, nella pratica, da due a quattro settimane quando l’imprenditore collabora e ha una contabilità ordinata. Può dilatarsi a due o tre mesi quando mancano i bilanci, le dichiarazioni non sono state presentate o l’elenco dei creditori va ricostruito da zero. Il tempo perso qui non si recupera dopo, perché il deposito della domanda, e quindi la protezione, può arrivare solo quando il fascicolo è completo.
Dai giorni 30 ai 75: il piano, le stime e l’attestazione sul mutuo strumentale
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase: quella in cui il destino dei beni strumentali viene scritto nero su bianco. Il piano deve dire quali beni restano all’impresa, come vengono pagati i creditori garantiti su quei beni, quanto ricevono gli altri, in quali tempi.
Nel nostro esempio i numeri sono questi. Il laboratorio, di proprietà del titolare, ha un valore di mercato stimato in 142.300 euro; su di esso grava un’ipoteca a garanzia di un mutuo con debito residuo di 68.740 euro, con rate mensili da 1.126 euro regolarmente pagate. Il furgone è stato acquistato con un finanziamento di 14.380 euro, senza alcuna garanzia reale. Il pantografo e le altre macchine sono di proprietà, liberi da vincoli, con un valore di realizzo stimato in 46.900 euro. Ci sono poi il fornitore precettante (37.215 euro), altri fornitori (18.640 euro), un fido bancario scoperto (22.610 euro), debiti fiscali e contributivi (41.960 euro).
La norma
L’art. 75 CCII disciplina la documentazione e il trattamento dei crediti privilegiati. Il comma 1 elenca ciò che va allegato alla domanda: il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti; una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; l’elenco dei creditori con cause di prelazione, somme dovute e domicilio digitale; gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni; la documentazione su redditi ed entrate del debitore e della famiglia.
Il comma 2 stabilisce che i crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avendo riguardo al valore di mercato dei beni attestato dall’OCC.
Il comma 3 è la norma chiave di questo articolo. Quando è prevista la continuazione dell’attività, la proposta può prevedere il rimborso, alle scadenze convenute, delle rate a scadere di un mutuo garantito da beni strumentali, alle stesse condizioni previste dal comma 2-bis per il mutuo sull’abitazione principale. Le condizioni sono, in sintesi: il debitore deve essere in regola con i pagamenti alla data della domanda, oppure deve essere autorizzato dal giudice a pagare il debito per capitale e interessi scaduto a quella data; l’OCC deve attestare che il credito garantito sarebbe soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.
Il Tribunale di Ferrara, con il provvedimento del 4 luglio 2023 commentato su EC News, ha letto questa disposizione come l’unica deroga espressamente prevista al principio di universalità oggettiva della procedura, e ne ha tracciato i confini con precisione: il finanziamento di un’auto, pur funzionale all’attività, non rientra nella deroga se non è assistito da una garanzia reale sul bene. Il debitore, in quel caso, voleva pagare integralmente e alle scadenze originarie il finanziamento chirografario dell’auto, mentre il debito erariale veniva rimesso all’alea dei redditi futuri: la proposta è stata dichiarata inammissibile anche per violazione dell’ordine tra i creditori.
I termini che si attivano
Il termine che conta, in questa fase, è un termine “di stato”: la regolarità dei pagamenti del mutuo strumentale si misura alla data della domanda. Non conta quando è stato conferito l’incarico all’OCC, né quando è iniziato il pignoramento: conta il giorno del deposito. Se a quella data le rate sono pagate, la prima condizione dell’art. 75, comma 3, è soddisfatta. Se ci sono rate arretrate, occorre chiedere al giudice l’autorizzazione a pagarle, con le risorse e nei modi indicati nel piano.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore, con l’OCC e con i propri consulenti, deve fare quattro cose.
La prima è far stimare correttamente i beni. Il valore di mercato del laboratorio e dei macchinari non è un dettaglio: è il parametro su cui l’OCC misura sia l’integrale capienza del mutuo ipotecario (art. 75 c.3) sia il trattamento minimo dei creditori garantiti (art. 75 c.2). Nel nostro esempio 142.300 euro di valore contro 68.740 euro di residuo: il credito della banca sarebbe soddisfatto integralmente dalla vendita, quindi il presupposto c’è.
La seconda è verificare che il pagamento delle rate non leda gli altri creditori. È il punto più delicato. Pagare 1.126 euro al mese alla banca significa sottrarli, in apparenza, alla massa. L’argomento a favore della deroga è che, senza il laboratorio, l’impresa si ferma e gli altri creditori riceverebbero meno: il confronto va fatto con numeri, non con affermazioni.
La terza è dare un trattamento coerente al finanziamento del furgone. Non essendo assistito da garanzia reale, quel credito è chirografario: non può essere pagato integralmente e alle scadenze originarie se gli altri chirografari ricevono una percentuale, e men che meno se i privilegiati vengono pagati meno di lui. È esattamente la lezione di Ferrara. Il furgone si salva tenendo in vita l’impresa, non privilegiando la finanziaria del furgone.
La quarta riguarda i beni in leasing. Un macchinario in leasing non è di proprietà del debitore: appartiene alla società concedente. Non può quindi essere oggetto dell’art. 75 c.3, che parla di mutuo garantito da beni del debitore. Il contratto di leasing in corso pone un problema diverso, di contratto pendente: l’art. 74, comma 4, rinvia in quanto compatibili alle norme sul concordato preventivo, e la sorte del contratto (prosecuzione, scioglimento, trattamento dei canoni scaduti) va valutata alla luce di quella disciplina e delle clausole contrattuali. In questa sede basta un cenno: il piano deve dire espressamente se il leasing prosegue e con quali risorse si pagano i canoni, perché un macchinario in leasing con canoni insoluti è un macchinario che la concedente può pretendere di riprendersi.
La variante che non funziona: quando il mutuo supera il valore del bene
Per capire la logica dell’art. 75, comma 3, conviene guardare anche il caso opposto. Ipotesi: stessa falegnameria, ma il laboratorio vale 131.500 euro e il debito residuo del mutuo ipotecario è di 158.900 euro, perché il finanziamento è stato rinegoziato più volte e ha accumulato interessi. In questa situazione l’OCC non può attestare che il credito della banca sarebbe integralmente soddisfatto con la liquidazione del bene a valore di mercato: la vendita coprirebbe al massimo 131.500 euro, lasciando scoperti 27.400 euro.
Il comma 3 non è utilizzabile. Il mutuo va allora trattato secondo il comma 2: la banca riceve, per la parte garantita, almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione del laboratorio, e per i 27.400 euro eccedenti diventa a tutti gli effetti un creditore chirografario, che vota per quella parte insieme agli altri chirografari ai sensi dell’art. 79, comma 1. Il laboratorio può comunque restare all’impresa, ma il piano deve prevedere un pagamento alla banca costruito su quel valore, con tempi e modalità propri, e non il semplice proseguimento delle rate originarie.
La differenza pratica è enorme. Con il comma 3 il contratto di mutuo prosegue come se nulla fosse; con il comma 2 si apre una vera e propria rinegoziazione forzosa, che la banca può contestare in sede di omologa sul terreno della convenienza. Per questo la stima del valore di mercato dei beni strumentali va fatta all’inizio, non alla fine: è il dato che decide quale strada è percorribile e, di conseguenza, quanto tempo e quante risorse occorreranno per conservare il bene.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è “nascondere” i beni strumentali dal piano, nella convinzione che, se servono all’impresa, siano automaticamente esclusi dalla garanzia dei creditori. Non è così. Il Tribunale di Ferrara lo ha detto con chiarezza: la libertà di contenuto della proposta non consente di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale. I beni strumentali restano all’impresa perché il piano li destina alla continuità e i creditori ne traggono un vantaggio dimostrato, non perché vengono omessi.
Il secondo errore è sopravvalutare i macchinari per far “tornare i conti”. Una stima gonfiata non regge alla verifica dell’OCC e, se regge, regge male davanti al giudice: alla prima contestazione di un creditore il castello crolla.
Quanto dura realmente
La redazione del piano e delle attestazioni è la fase più lunga della preparazione: da quattro a dieci settimane nella pratica, in relazione alla complessità dei debiti, al numero dei creditori e alla disponibilità delle perizie. Nel calendario del nostro esempio il piano è pronto a inizio dicembre e la domanda viene depositata lunedì 14 dicembre 2026: quarantadue giorni dopo il precetto, venti giorni dopo il pignoramento dei macchinari.
Il giorno del deposito: la domanda e l’istanza di misure protettive
Cosa succede
Siamo a lunedì 14 dicembre 2026. La domanda di concordato minore viene depositata al tribunale competente tramite l’OCC, con il piano, la proposta, la relazione dell’OCC e tutti i documenti dell’art. 75, comma 1. Nello stesso atto il debitore chiede al giudice di disporre le misure protettive: è questo il passaggio che, sul piano pratico, decide la sorte del pantografo già pignorato il 24 novembre.
La norma
L’art. 78, comma 2, lettera d), CCII prevede che con il decreto di apertura il giudice, su istanza del debitore, disponga che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e non possano essere acquisiti diritti di prelazione. La stessa lettera prevede la sospensione delle prescrizioni, l’impedimento delle decadenze e il divieto di pronunciare la liquidazione controllata.
Due parole meritano attenzione. La prima è “proseguite”: la misura non riguarda solo le esecuzioni future, ma anche quelle già pendenti, come il pignoramento mobiliare del nostro esempio. La seconda è “su istanza”: il giudice non la dispone d’ufficio. Se il debitore non la chiede, il decreto di apertura può arrivare senza alcun blocco delle esecuzioni.
Il decreto del Tribunale di Cremona del 23 febbraio 2026 (R.G. 18/2026) è un esempio concreto della formula usata nella pratica: il giudice ha disposto che, fino al passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione, non potessero essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della debitrice né sui beni e diritti con cui esercita l’attività, motivando con il rischio che i pignoramenti presso terzi già in corso compromettessero la fattibilità del piano. È una motivazione che si attaglia perfettamente ai beni strumentali: se il pignoramento prosegue, la continuità salta, e con essa il piano.
I termini che si attivano
Il deposito non fa ancora scattare termini a carico dei creditori: quelli partono dal decreto e dalla sua comunicazione. Fa però scattare un “termine implicito” per il debitore: da questo momento ogni atto deve essere coerente con il piano depositato. Pagare un creditore anteriore fuori dal piano, vendere un macchinario, concedere una garanzia sono atti che, una volta aperta la procedura, cadono sotto il regime del comma 5 dell’art. 78.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore, in questa tappa, ha una sola grande finestra: formulare un’istanza di misure protettive motivata e specifica. Specifica significa che indica le procedure esecutive pendenti (tribunale, numero di ruolo, beni pignorati, data della prossima udienza o della vendita), spiega perché quei beni sono indispensabili alla continuità e dimostra, con i numeri del piano, che la loro perdita renderebbe il piano non fattibile.
È qui che si vede la differenza tra un’istanza standard e un’istanza costruita sul caso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, imposta l’istanza partendo dal punto di vista di chi dovrà valutarla: quali esecuzioni, quali beni, quale impatto sulla fattibilità. È lo stesso punto di vista che il giudice adotta quando decide se concedere il blocco.
Contemporaneamente, se ci sono rate arretrate del mutuo strumentale, il debitore chiede l’autorizzazione al pagamento del debito scaduto per capitale e interessi, così da soddisfare la prima condizione dell’art. 75, comma 3.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è depositare una domanda incompleta “per prendere tempo”, contando sul fatto che il giudice concederà un termine per integrare. Il termine esiste (fino a quindici giorni, art. 78 c.1), ma è una concessione, non un diritto, e nel frattempo le misure protettive non ci sono. Una domanda lacunosa può essere dichiarata inammissibile: il reclamo è possibile, entro trenta giorni, ma in sede di reclamo piano e proposta non si possono modificare, e il pignoramento intanto va avanti.
Quanto dura realmente
Il deposito è un atto di un giorno. Ciò che dura è l’attesa del decreto: dipende dal carico del tribunale, dalla completezza del fascicolo e dall’eventuale richiesta di integrazioni. Il dato di Cremona (quattro giorni tra ricorso e decreto) mostra che, con un fascicolo ordinato, i tempi possono essere molto brevi. Altrove possono servire alcune settimane. È per questo che l’istanza deve indicare con evidenza la data della prossima vendita: il giudice che sa che l’asta è fissata a breve ha un motivo in più per decidere in fretta.
Pochi giorni dopo: il decreto di apertura e lo stop ai pignoramenti
Cosa succede
Siamo a giovedì 17 dicembre 2026, tre giorni dopo il deposito. Il giudice, verificata l’ammissibilità della domanda, dichiara aperta la procedura di concordato minore con decreto. Da questo momento il pignoramento mobiliare del 24 novembre si ferma: il creditore non può proseguire, non può chiedere la vendita del pantografo, non può fissare l’asta. Gli altri creditori non possono iniziare nuove esecuzioni né iscrivere nuove garanzie. Il laboratorio resta aperto e le macchine restano al loro posto.
Il decreto, però, non è solo uno scudo. È anche un guinzaglio: da quel giorno il debitore non può compiere liberamente atti che eccedono l’ordinaria amministrazione.
La norma
L’art. 78, comma 1, CCII stabilisce che, se la domanda è ammissibile, il giudice dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone che l’OCC comunichi la proposta e il decreto ai creditori. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni. Il decreto che dichiara inammissibile la domanda è invece reclamabile entro trenta giorni davanti al tribunale, che decide in camera di consiglio; nel reclamo piano e proposta non possono essere modificati.
Il comma 2 elenca il contenuto del decreto: la pubblicazione nell’area dedicata del sito del tribunale o del Ministero e, per l’imprenditore, nel registro delle imprese (lett. a); la trascrizione, se il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di immobili o mobili registrati (lett. b); l’assegnazione ai creditori di un termine non superiore a trenta giorni per far pervenire all’OCC, via PEC, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione e le eventuali contestazioni (lett. c); le misure protettive su istanza del debitore (lett. d).
Il comma 2-bis prevede la nomina di un commissario giudiziale con le funzioni dell’OCC in tre casi: quando è disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina è necessaria per tutelare gli interessi delle parti; quando è proposto un concordato in continuità che deve essere omologato secondo le regole dell’art. 112, comma 2; quando lo chiede il debitore. Nel caso di Cremona il commissario è stato nominato nello stesso decreto, scegliendolo nella persona del gestore della crisi già designato dall’OCC.
Il comma 5 chiude il cerchio: gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.
I termini che si attivano
Dal decreto in poi il calendario ha tre orologi.
Il primo è quello delle misure protettive, che durano fino all’omologazione definitiva: non è un termine che scade da solo, ma un ombrello che resta aperto finché la procedura arriva al suo esito.
Il secondo è il termine per le integrazioni, se il giudice lo ha concesso: fino a quindici giorni, da rispettare con rigore, perché un’integrazione tardiva espone alla dichiarazione di inammissibilità.
Il terzo è il termine per il voto, che però non decorre dal decreto ma dalla comunicazione ai creditori a cura dell’OCC. Nel nostro esempio l’OCC comunica decreto e proposta lunedì 21 dicembre 2026.
C’è poi un termine da tenere presente se il decreto è negativo: trenta giorni per il reclamo contro l’inammissibilità. Sulla sospensione feriale serve prudenza: il periodo 1-31 agosto è quello della sospensione dei termini processuali ordinari, ma per i procedimenti regolati dal codice della crisi la regola va verificata sulla disciplina specifica, che tende a escluderla. In pratica, per non correre rischi, conviene calcolare i termini della procedura come se agosto non esistesse come “zona franca”.
Cosa può fare il debitore ora
Con il decreto in mano, il debitore deve fare tre cose concrete.
La prima è comunicare il decreto al giudice dell’esecuzione e all’ufficiale giudiziario della procedura mobiliare pendente, perché il blocco produca effetti immediati sul fascicolo esecutivo. Un’asta fissata e non revocata per difetto di comunicazione è un rischio che non vale la pena correre.
La seconda è organizzare la gestione corrente dell’impresa in modo coerente con il piano: pagare fornitori nuovi, stipendi, utenze, contributi correnti; continuare a pagare le rate del mutuo strumentale alle scadenze, se il piano prevede l’art. 75 comma 3; non pagare i debiti anteriori fuori dal piano.
La terza è chiedere l’autorizzazione del giudice per ogni atto straordinario: la vendita della bordatrice che il piano destina alla liquidazione, la sostituzione di un macchinario con un nuovo contratto di finanziamento, la concessione di una garanzia. Senza autorizzazione, l’atto è inefficace verso i creditori anteriori.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è considerare il decreto come un “liberi tutti”. Il debitore protetto dalle misure smette di pagare anche ciò che deve continuare a pagare: le rate del mutuo strumentale, i debiti nuovi, i contributi correnti. È un errore che si paga due volte: la banca può contestare il rispetto delle condizioni dell’art. 75 comma 3, e il giudice, al momento dell’omologa, si troverà davanti un’impresa che genera nuovi debiti mentre chiede di ristrutturare i vecchi. La fattibilità del piano, che si misura anche sul comportamento successivo al deposito, ne esce compromessa.
Quanto dura realmente
Il decreto arriva, nella pratica, tra pochi giorni e qualche settimana dopo il deposito. Il dato del Tribunale di Cremona (decreto in quattro giorni) è un riferimento reale di ciò che un fascicolo completo consente. Se il giudice chiede integrazioni, la tappa si allunga del tempo concesso più quello necessario a valutarle: in tutto, da due a sei settimane. Da questo momento in poi i beni strumentali sono al riparo dalle aste, ma la loro sorte definitiva si decide nelle due tappe successive.
Entro 30 giorni dalla comunicazione: il voto dei creditori
Cosa succede
Il calendario ora corre verso mercoledì 20 gennaio 2027: è l’ultimo giorno del termine di trenta giorni assegnato dal giudice, calcolato dalla comunicazione dell’OCC del 21 dicembre 2026. Entro quella data ogni creditore deve far pervenire all’OCC, via PEC, la propria dichiarazione: adesione, mancata adesione, contestazioni.
Nel nostro esempio la proposta prevede: rimborso del mutuo ipotecario sul laboratorio alle scadenze originarie (art. 75 comma 3); pagamento integrale dei debiti fiscali e contributivi privilegiati in sessanta rate mensili; pagamento del 36% ai creditori chirografari (fornitore precettante, altri fornitori, banca del fido, finanziaria del furgone) in sessanta rate mensili; mantenimento in azienda di laboratorio, pantografo, sega squadratrice e furgone; vendita della seconda bordatrice, non indispensabile.
La norma
L’art. 79 CCII stabilisce che il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se un solo creditore è titolare di crediti pari o superiori alla maggioranza, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi; se ci sono più classi, la maggioranza dei crediti deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori privilegiati soddisfatti solo in parte sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
Non votano e non si computano il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e gli affini fino al quarto grado, le società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo, i cessionari o aggiudicatari di crediti da meno di un anno prima della domanda e i creditori in conflitto d’interessi.
Il comma 3 contiene la regola che più di ogni altra pesa sul calendario: in mancanza di comunicazione all’OCC nel termine assegnato, si intende che il creditore abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui gli è stata trasmessa. È il silenzio-assenso.
I termini che si attivano
Il termine per il voto è un termine assegnato dal giudice, non superiore a trenta giorni per legge. Per il creditore è un termine decisivo: chi non dichiara entro la scadenza viene contato tra i favorevoli. Per il debitore è un tempo di attesa attiva, non passiva.
Vediamo il calcolo. I crediti chirografari ammessi al voto sono: fornitore precettante 37.215 euro; altri fornitori 18.640 euro; banca del fido 22.610 euro; finanziaria del furgone 14.380 euro. Totale: 92.845 euro. La maggioranza richiesta è superiore a 46.422,50 euro. Nessun creditore da solo raggiunge la maggioranza dei crediti, quindi non serve la maggioranza per teste. La banca del mutuo strumentale, pagata integralmente alle scadenze, non ha una parte residua di credito insoddisfatta da far votare. I crediti fiscali e contributivi, pagati integralmente, seguono la stessa logica.
Ipotesi di esito: il fornitore precettante vota contro (37.215 euro); la banca del fido aderisce (22.610 euro); gli altri fornitori e la finanziaria del furgone non rispondono (18.640 + 14.380 = 33.020 euro, che valgono come consenso). Favorevoli: 55.630 euro, pari al 59,9% dei crediti ammessi. Il concordato è approvato.
Cosa può fare il debitore ora
In questa tappa il debitore non vota, ma non deve restare fermo. Può fornire all’OCC i chiarimenti richiesti dai creditori, documentare l’andamento dell’attività nei mesi successivi al deposito, dimostrare che le rate del mutuo strumentale e i debiti correnti vengono pagati. Un creditore che vede un’impresa viva, con il laboratorio aperto e le commesse in corso, ha meno ragioni per opporsi.
Può anche prepararsi alle contestazioni. Il fornitore precettante, che ha visto sfumare il proprio pignoramento, potrebbe sostenere che la proposta non è conveniente rispetto alla liquidazione. È il momento di avere pronto il confronto numerico con l’alternativa liquidatoria. Nel nostro esempio, se il laboratorio fosse venduto all’80% del valore di mercato (113.840 euro) e i macchinari all’80% del valore stimato (37.520 euro), si ricaverebbero 151.360 euro; tolti 68.740 euro per il mutuo ipotecario e ipotizzate spese di procedura per 9.400 euro, resterebbero 73.220 euro; pagati i privilegiati fiscali e contributivi (41.960 euro), ai chirografari andrebbero 31.260 euro, cioè il 33,7%. La proposta offre il 36%: è superiore all’alternativa liquidatoria, anche senza considerare i tempi della liquidazione.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è dimenticare che il silenzio vale assenso e trattare la fase del voto come una campagna elettorale, inseguendo singolarmente i creditori con promesse fuori dal piano. Qualsiasi accordo separato con un creditore, che gli riconosca più di quanto previsto dalla proposta, altera la parità di trattamento e mette a rischio l’omologa. Il secondo errore, speculare, è non accorgersi che tra i creditori ce n’è uno che non può votare (un parente, una società collegata, un cessionario recente) e fare i conti della maggioranza in modo sbagliato.
Quanto dura realmente
Il termine di legge è di trenta giorni al massimo dalla comunicazione; a questi si aggiungono i giorni che passano tra il decreto e la comunicazione dell’OCC e quelli necessari all’OCC per raccogliere le dichiarazioni e riferire al giudice. Nel complesso, questa tappa occupa nella pratica da cinque a otto settimane dal decreto. Nel nostro calendario il voto si chiude il 20 gennaio 2027, trentaquattro giorni dopo il decreto.
L’udienza e l’omologa: il giudice pesa la continuità
Cosa succede
Siamo a giovedì 4 marzo 2027. Il giudice tiene l’udienza in cui verifica l’esito del voto, esamina le contestazioni e decide sull’omologazione. Una settimana dopo, giovedì 11 marzo 2027, deposita la sentenza di omologa. Da quel momento il piano diventa vincolante per tutti i creditori anteriori, anche per il fornitore che ha votato contro.
Il laboratorio, il pantografo, la sega squadratrice e il furgone restano all’impresa: non perché siano stati sottratti ai creditori, ma perché il piano omologato li destina alla produzione del reddito con cui i creditori verranno pagati.
La norma
L’art. 80 CCII stabilisce che il giudice, verificati l’ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano e il raggiungimento della maggioranza dell’art. 79, comma 1, in assenza di contestazioni omologa il concordato minore con sentenza, disponendo adeguata pubblicità e, se necessario, la trascrizione. Con la sentenza dichiara chiusa la procedura.
Se un creditore o un altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l’OCC, omologa comunque se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Lo stesso articolo consente l’omologa anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, quando la loro adesione è determinante per la maggioranza e la proposta è per loro conveniente rispetto alla liquidazione. Il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento non può contestare la convenienza.
Sulla fattibilità economica, la dottrina recente (Informazione Fiscale, 10 agosto 2025) richiama il criterio di verosimiglianza secondo la comune esperienza indicato da Cass. Sez. Un. n. 1521 del 23 gennaio 2013 e da Cass. n. 9061 del 7 aprile 2017: il giudice non deve avere la certezza che il piano riuscirà, ma deve ritenere verosimile, sulla base di dati concreti, che i flussi promessi si realizzino. Per un concordato in continuità che conserva i beni strumentali, questo significa che i flussi devono essere dimostrati con contratti, commesse, storico dei ricavi, non con previsioni astratte.
Sull’ammissibilità giuridica pesa anche l’ordine dei creditori. La Cassazione, con la sentenza della Prima Sezione n. 28574 del 28 ottobre 2025, ha affermato che anche il concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione. È la stessa logica che ha portato il Tribunale di Ferrara a bocciare il piano che pagava integralmente il finanziamento chirografario dell’auto lasciando il Fisco all’alea dei redditi futuri.
I termini che si attivano
Con la sentenza di omologa cessano le misure protettive in quanto tali: il loro presupposto era la pendenza della procedura sino all’omologazione definitiva. Al loro posto subentra l’efficacia vincolante del piano. Le azioni esecutive dei creditori anteriori, per i crediti regolati dal piano, non possono più essere esercitate al di fuori di esso.
Si aprono, al tempo stesso, i termini per l’impugnazione della sentenza da parte dei soggetti legittimati, secondo le regole generali del codice della crisi. Finché questi termini non sono decorsi, l’omologazione non è definitiva. È un dettaglio che conta per i beni strumentali: le misure dell’art. 78 c.2 lett. d) operano “fino all’omologazione definitiva”, quindi la protezione non si interrompe nel momento in cui la sentenza viene depositata.
Cosa può fare il debitore ora
Prima dell’udienza il debitore può e deve depositare, tramite l’OCC o con i propri difensori, le repliche alle contestazioni: il confronto con l’alternativa liquidatoria, la prova della regolarità dei pagamenti correnti, la documentazione dei flussi realizzati dal deposito in avanti. Nel nostro esempio, tra dicembre e febbraio la falegnameria ha fatturato regolarmente e pagato le rate del mutuo del 31 dicembre, del 31 gennaio e di fine febbraio: sono fatti che parlano al giudice più di qualunque previsione.
Dopo la sentenza, il debitore deve preparare l’avvio dell’esecuzione: aprire, se il piano lo prevede, un conto dedicato ai pagamenti, programmare le rate, organizzare la vendita del bene non strumentale previsto nel piano, informare i creditori delle modalità di pagamento.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è arrivare all’udienza senza dati aggiornati. Il piano depositato a dicembre racconta l’impresa di novembre; il giudice decide a marzo. Se nel frattempo un cliente importante è stato perso, o un macchinario si è rotto, il giudice deve saperlo dal debitore e non scoprirlo dal creditore che contesta. Un piano che non tiene conto della realtà sopravvenuta rischia il diniego per difetto di fattibilità.
Quanto dura realmente
Tra la chiusura del voto e l’udienza passano, nella pratica, da qualche settimana a tre mesi. Il riferimento concreto di Cremona è utile: ricorso a febbraio, udienza per voto e omologa fissata a maggio. Nel nostro calendario: voto chiuso il 20 gennaio 2027, udienza il 4 marzo, sentenza l’11 marzo. Dal precetto all’omologa sono passati poco più di quattro mesi, e in tutto quel tempo i macchinari non sono mai usciti dal laboratorio.
Dopo l’omologa: gli anni dell’esecuzione con il laboratorio aperto
Cosa succede
Da questo momento in poi il calendario cambia natura. Non ci sono più udienze ravvicinate né termini di trenta giorni: c’è un piano che dura anni, con scadenze mensili. Nel nostro esempio la prima rata ai creditori del piano viene pagata venerdì 30 aprile 2027; l’ultima scade mercoledì 31 marzo 2032, al termine di sessanta mesi. Nel frattempo le rate del mutuo sul laboratorio continuano a essere pagate alle scadenze originarie, come se la crisi non ci fosse stata.
Il conto, mese per mese, è questo. Rata del mutuo strumentale: 1.126 euro. Rata ai privilegiati fiscali e contributivi: 41.960 euro diviso sessanta, cioè 699,33 euro. Rata ai chirografari: il 36% di 92.845 euro è 33.424,20 euro, diviso sessanta, 557,07 euro. Totale mensile: 2.382,40 euro, a fronte di un flusso netto disponibile stimato in 2.470 euro. Il margine è di 87,60 euro al mese: sottile, ma positivo.
La norma
L’esecuzione del concordato minore omologato è affidata al debitore, sotto la vigilanza dell’OCC (art. 81 CCII). L’OCC controlla l’esatto adempimento, riferisce al giudice, segnala le difficoltà. Il rimborso delle rate del mutuo garantito da beni strumentali alle scadenze convenute è la traduzione pratica dell’art. 75, comma 3: il contratto di mutuo prosegue, la garanzia resta, la banca riceve esattamente ciò che avrebbe ricevuto senza la procedura.
Il codice prevede inoltre la revoca dell’omologazione del concordato minore nei casi di frode e di inadempimento (art. 82 CCII), con la possibilità, a quel punto, di aprire la liquidazione controllata.
I termini che si attivano
I termini di questa fase sono quelli del piano: le scadenze delle rate, le date previste per eventuali vendite di beni non strumentali, le scadenze delle relazioni periodiche dell’OCC. Sono termini contrattuali e di piano, non processuali: la sospensione feriale non li tocca e un ritardo di agosto è un ritardo come un altro.
Un termine merita particolare attenzione: quello delle rate del mutuo strumentale. Sono la condizione di sopravvivenza del laboratorio. Un inadempimento ripetuto verso la banca garantita non solo espone alla revoca, ma riapre per la banca la strada dell’esecuzione sul bene ipotecato.
Cosa può fare il debitore ora
Durante l’esecuzione il debitore ha margini di manovra più ampi di quanto si pensi, purché li eserciti alla luce del sole.
Può sostituire un macchinario che si rompe, se l’operazione è coerente con il piano e, quando eccede l’ordinaria amministrazione, è autorizzata. Può anticipare pagamenti ai creditori, se i flussi lo consentono. Può segnalare tempestivamente all’OCC una difficoltà sopravvenuta (la perdita di un cliente, un aumento dei costi delle materie prime) per verificare le soluzioni possibili prima che la difficoltà diventi inadempimento.
Ciò che non può fare è vendere i beni strumentali che il piano destina alla continuità per far fronte a esigenze diverse, o pagare debiti anteriori al di fuori del piano. Il patto con i creditori è questo: i macchinari restano perché producono; se smettono di produrre per il piano, il patto si incrina.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è il silenzio. Il debitore che salta una rata e non dice nulla, sperando di recuperare il mese successivo, trasforma una difficoltà gestibile in un inadempimento documentato. Il secondo errore è assumere nuovi debiti strutturali (un nuovo finanziamento per un macchinario non necessario, un fido per coprire le rate) che appesantiscono i flussi su cui il piano si regge.
Quanto dura realmente
Dura quanto il piano: nel nostro esempio cinque anni dall’avvio dei pagamenti. Nella pratica i piani in continuità delle piccole imprese si collocano spesso tra tre e sette anni, in relazione alla capacità di generare flussi. È la tappa più lunga e la meno raccontata, ma è quella in cui i beni strumentali vengono davvero salvati: l’omologa li mette al riparo, l’esecuzione puntuale li conserva.
Quando il calendario si rompe: diniego, revoca e liquidazione controllata
Cosa succede
Non tutte le timeline arrivano alla fine del piano. Il calendario può rompersi in due punti: all’omologa, se il giudice la nega; durante l’esecuzione, se il piano viene revocato. In entrambi i casi la domanda per i beni strumentali diventa drammatica: cosa resta del laboratorio?
La norma
L’art. 80, comma 5, CCII stabilisce che, se il giudice non omologa il concordato minore, dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, dichiara aperta la liquidazione controllata. In caso di frode l’istanza può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero. Il decreto è reclamabile ai sensi dell’art. 50 CCII.
Nella liquidazione controllata il quadro cambia: i beni del debitore vengono liquidati. L’art. 268, comma 4, CCII esclude però dalla liquidazione alcune categorie: i crediti impignorabili, i redditi nei limiti di quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, i beni del fondo patrimoniale salvo l’art. 170 c.c., e, alla lettera d), le cose non pignorabili per legge.
Qui l’art. 515, comma 3, c.p.c. torna in gioco. Se gli strumenti indispensabili all’arte o al mestiere sono pignorabili solo entro un quinto, e solo in presenza dei presupposti visti al giorno zero, è sostenibile che la parte non pignorabile resti fuori dalla liquidazione anche nella procedura concorsuale. È un’interpretazione da costruire caso per caso, e non vale per i debitori in forma societaria né quando nell’attività prevale il capitale sul lavoro.
I termini che si attivano
Dal decreto di diniego decorrono i termini per il reclamo previsti dall’art. 50 CCII. Con l’inefficacia delle misure protettive, i creditori riacquistano la possibilità di agire individualmente: il pignoramento sospeso può riprendere, salvo che si apra la liquidazione controllata, che ha effetti propri sulle esecuzioni individuali. Il tempo tra il diniego e la mossa successiva è brevissimo: va usato per decidere subito se reclamare, se chiedere la liquidazione controllata, o se riformulare una nuova proposta su basi diverse.
Cosa può fare il debitore ora
Le strade sono tre. La prima è il reclamo, se il diniego è fondato su una valutazione contestabile della fattibilità o della convenienza. La seconda è chiedere la liquidazione controllata, che chiude la partita con una liquidazione ordinata e, alle condizioni di legge, con l’esdebitazione. La terza, se l’attività è ancora viva, è verificare se esistono i presupposti per una nuova proposta, magari con l’apporto di risorse esterne, nei limiti dell’art. 74.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è aspettare. Il debitore che ha visto negata l’omologa e non decide nulla lascia che i creditori riprendano le esecuzioni una per una, con la conseguenza di perdere i beni strumentali senza neppure la cornice ordinata di una procedura concorsuale.
Quanto dura realmente
Il reclamo ha tempi che dipendono dal tribunale; la liquidazione controllata è una procedura che dura anni, con l’esdebitazione di diritto per la persona fisica decorsi tre anni dall’apertura secondo l’art. 282 CCII. Ma per i beni strumentali, la partita si decide nelle settimane che seguono il diniego.
Lo stesso laboratorio, due calendari
Le due timeline che seguono sono ipotesi dimostrative costruite sugli stessi numeri dell’esempio: stessa falegnameria, stessi debiti, stesso precetto. Cambia solo il momento in cui l’imprenditore si muove.
Calendario A: l’imprenditore che agisce alle finestre giuste
- Lunedì 2 novembre 2026 – Notifica del precetto del fornitore (37.215 euro).
- Giovedì 5 novembre 2026 – Incarico all’OCC; inizia la raccolta documentale.
- Giovedì 12 novembre 2026 – Decorso il termine del precetto, il creditore può pignorare.
- Martedì 24 novembre 2026 – Pignoramento mobiliare di pantografo e sega squadratrice.
- Lunedì 30 novembre 2026 – Rata del mutuo sul laboratorio pagata regolarmente (1.126 euro).
- Giovedì 10 dicembre 2026 – Piano chiuso: attestazione OCC sul mutuo strumentale (valore laboratorio 142.300 euro, residuo 68.740 euro: credito integralmente capiente) e confronto con l’alternativa liquidatoria.
- Lunedì 14 dicembre 2026 – Deposito della domanda con istanza ex art. 78 c.2 lett. d), che indica la procedura mobiliare pendente.
- Giovedì 17 dicembre 2026 – Decreto di apertura con misure protettive: l’esecuzione mobiliare non può proseguire.
- Lunedì 21 dicembre 2026 – Comunicazione dell’OCC ai creditori.
- Giovedì 31 dicembre 2026 – Rata del mutuo pagata.
- Mercoledì 20 gennaio 2027 – Scade il termine per il voto: approvazione con il 59,9% dei crediti.
- Giovedì 4 marzo 2027 – Udienza; il fornitore contesta la convenienza, il debitore deposita il confronto (36% contro 33,7%).
- Giovedì 11 marzo 2027 – Sentenza di omologa.
- Venerdì 30 aprile 2027 – Prima rata del piano.
- Mercoledì 31 marzo 2032 – Ultima rata del piano. Il laboratorio, il pantografo, la squadratrice e il furgone sono ancora dell’impresa.
Calendario B: l’imprenditore che lascia correre
- Lunedì 2 novembre 2026 – Notifica del precetto. Nessuna reazione.
- Martedì 24 novembre 2026 – Pignoramento mobiliare di pantografo e sega squadratrice.
- Lunedì 30 novembre 2026 – Il titolare usa la rata del mutuo per versare un acconto al fornitore precettante, sperando di fermarlo. Il fornitore incassa e prosegue.
- Giovedì 31 dicembre 2026 – Seconda rata del mutuo non pagata.
- Giovedì 14 gennaio 2027 – La banca del mutuo invia una diffida per le rate arretrate.
- Martedì 16 febbraio 2027 – Viene fissata la vendita del pantografo pignorato.
- Lunedì 15 marzo 2027 – Primo incontro con l’OCC. I documenti non sono pronti; mancano due dichiarazioni IVA.
- Martedì 23 marzo 2027 – Il pantografo viene venduto. Senza la macchina, la produzione cala di oltre la metà.
- Lunedì 19 aprile 2027 – Ripresa della raccolta documentale. Il mutuo è arretrato di cinque rate: per usare l’art. 75 c.3 serve l’autorizzazione del giudice al pagamento dell’arretrato, ma le risorse per pagarlo non ci sono.
- Martedì 4 maggio 2027 – Verifica dell’OCC: con i flussi ridotti la continuità non regge; un concordato senza continuità richiederebbe risorse esterne apprezzabili (art. 74 c.2), che non ci sono.
Esito del calendario B: la strada realistica diventa la liquidazione controllata, con la perdita del laboratorio e dei beni residui, salvo la parte eventualmente non pignorabile per legge. Tra i due calendari non cambia la legge, cambiano sei settimane: quelle tra il 2 novembre e il 14 dicembre, in cui l’imprenditore A ha costruito il piano e l’imprenditore B ha pagato il creditore sbagliato con i soldi sbagliati.
I binari paralleli: come cambia la timeline se si attiva un altro rimedio
Il concordato minore non è l’unico treno in partenza. Accanto a esso corrono altri binari che possono accelerarlo, rallentarlo o sostituirlo.
Il binario dell’esecuzione: l’istanza sui beni impignorabili
Mentre si prepara il concordato minore, il debitore può agire nell’esecuzione mobiliare pendente sostenendo che i beni pignorati rientrano nell’art. 515, comma 3, c.p.c. È un binario breve, che si gioca davanti al giudice dell’esecuzione, e che ha senso soprattutto per l’imprenditore individuale che lavora prevalentemente con le proprie mani. Non sostituisce il concordato: lo affianca, guadagnando tempo e riducendo il perimetro del pignoramento. Per le società e per le attività in cui prevale il capitale il binario è chiuso in partenza.
Il binario dell’opposizione
Se il precetto o il titolo presentano vizi, l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi segue i termini del codice di procedura civile, con la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto per i termini processuali ordinari. È un binario che va attivato con giudizio: un’opposizione pretestuosa non salva i macchinari e consuma risorse che servirebbero al piano.
Il binario dell’accordo con la banca del mutuo
Prima ancora del deposito, il debitore può negoziare con la banca del mutuo strumentale una moratoria o una rimodulazione. Se l’accordo riporta il mutuo in regola, la prima condizione dell’art. 75 comma 3 è soddisfatta senza bisogno di autorizzazioni. È un binario che si interseca con il concordato e lo semplifica.
Il binario della composizione negoziata
Per l’impresa che supera le soglie dell’impresa minore, o che vuole tentare una soluzione stragiudiziale prima di una procedura, esiste la composizione negoziata della crisi, nata con il D.L. 118/2021 e oggi inserita nel codice della crisi. Ha una logica temporale propria, con un esperto che affianca l’imprenditore nelle trattative e la possibilità di chiedere misure protettive. Per l’impresa minore può essere una tappa preliminare; per quella non minore, è spesso il primo strumento.
Il binario della conversione
Se la continuità non è possibile, o se l’omologa viene negata, il binario si sposta verso la liquidazione controllata. Non è necessariamente una sconfitta: è una procedura ordinata che, a differenza delle esecuzioni individuali, si chiude con l’esdebitazione alle condizioni di legge. Ma per i beni strumentali significa, in linea di principio, la vendita, salvo ciò che la legge sottrae al pignoramento.
Il binario del leasing
Se uno dei macchinari decisivi è in leasing, la sua sorte corre su un binario separato, perché il bene appartiene alla concedente. Il piano deve dire se il contratto prosegue e come si pagano i canoni; il rinvio dell’art. 74 comma 4 alle norme del concordato preventivo, in quanto compatibili, è la chiave per valutare la disciplina dei contratti pendenti. Un leasing dimenticato nel piano è un macchinario che può sparire anche dopo l’omologa.
Le 5 finestre critiche per salvare i beni strumentali
-
I giorni tra il precetto e il pignoramento. È l’unico momento in cui i beni non sono ancora vincolati. Usarli per conferire l’incarico all’OCC e iniziare la raccolta documentale significa guadagnare il vantaggio decisivo dell’intera timeline.
-
Le rate del mutuo strumentale prima del deposito. La condizione dell’art. 75 comma 3 si misura alla data della domanda. Pagare le rate fino a quel giorno, o regolarizzarle con un accordo, evita di dover chiedere autorizzazioni e di dipendere da risorse che potrebbero mancare.
-
Il giorno del deposito, con l’istanza di misure protettive. Senza istanza non c’è blocco. L’istanza deve indicare le esecuzioni pendenti, i beni coinvolti e l’impatto sulla fattibilità: è il documento che decide se il pantografo resta in laboratorio.
-
I trenta giorni del voto. Il silenzio vale assenso, ma le contestazioni pesano. È la finestra in cui preparare il confronto con l’alternativa liquidatoria e dimostrare, con i fatti dei mesi successivi al deposito, che l’impresa è viva.
-
La prima difficoltà durante l’esecuzione. È il momento in cui una segnalazione tempestiva all’OCC evita che un mese difficile diventi un inadempimento e poi una revoca. I beni strumentali si salvano all’omologa, ma si perdono durante l’esecuzione.
Le domande sul tempo
Il pignoramento dei miei macchinari è già avvenuto da tre settimane: posso ancora salvarli con il concordato minore?
Sì, finché i beni non sono stati venduti. Le misure protettive dell’art. 78 c.2 lett. d) vietano anche di proseguire le azioni esecutive già iniziate. Il problema è il tempo: occorre arrivare al decreto di apertura prima della vendita. Nel calendario A il pignoramento è del 24 novembre e il decreto del 17 dicembre: ventitré giorni.
Ho saltato due rate del mutuo sul capannone: è troppo tardi per usare l’art. 75 comma 3?
Non necessariamente. La norma consente il rimborso delle rate a scadere anche quando il debitore non è in regola, se il giudice lo autorizza a pagare il debito scaduto per capitale e interessi alla data della domanda. Serve però che il piano indichi le risorse con cui pagare l’arretrato e che l’OCC attesti le altre condizioni.
Quanto tempo passa, in tutto, dalla crisi all’omologa?
Dipende dalla preparazione e dal tribunale. Nel calendario A poco più di quattro mesi dal precetto. Il caso di Cremona indica meno di tre mesi tra il deposito e l’udienza per voto e omologa. I tempi di preparazione prima del deposito sono quelli che variano di più.
Le misure protettive quando finiscono?
Durano fino all’omologazione definitiva. Se l’omologa viene negata, il giudice ne dichiara l’inefficacia con il decreto di diniego, e da quel momento i creditori possono riprendere le azioni individuali, salva l’apertura della liquidazione controllata.
Ho chiuso la partita IVA il mese scorso: posso ancora chiedere il concordato minore?
La Cassazione (Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026) ha ritenuto inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Per chi ha già cessato, la strada della continuità è in salita; vanno valutate le alternative, a partire dalla liquidazione controllata.
Le pronunce che scandiscono la procedura
I riferimenti che seguono sono ordinati secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. Sono riportati solo provvedimenti verificati su fonti consultate, con gli estremi come indicati dalle fonti stesse: in questa materia la giurisprudenza specifica sui beni strumentali è ancora poco numerosa, e preferiamo una rassegna più corta a una rassegna con estremi incerti.
Tappa 2 – La scelta dello strumento
Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026. Principio: l’imprenditore individuale che si è già cancellato non può accedere al concordato minore. Rilevanza: la continuità presuppone un’impresa attiva; chi chiude l’attività prima di chiedere la procedura perde la possibilità di salvare i beni strumentali attraverso il piano in continuità.
Tappa 3 – Il piano e l’attestazione sul mutuo strumentale
Tribunale di Ferrara, provvedimento del 4 luglio 2023 (commentato su EC News, 17 ottobre 2023). Principio: l’art. 75 comma 3 CCII è l’unica deroga espressa all’universalità oggettiva della procedura; il finanziamento di un’auto aziendale non assistito da garanzia reale non vi rientra; la libertà di contenuto della proposta non consente di sottrarre beni alla garanzia dei creditori; pagare integralmente un chirografario lasciando il Fisco all’alea dei redditi futuri viola l’ordine tra i creditori. Rilevanza: è la pronuncia che più direttamente disegna i confini della tutela dei beni strumentali, distinguendo il mutuo garantito da un bene strumentale dal semplice finanziamento del furgone.
Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025. Principio: anche il concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione. Rilevanza: il trattamento di favore per la banca del mutuo strumentale è ammesso solo nei limiti dell’art. 75 comma 3; per il resto, il piano che salva i beni non può alterare la graduazione tra privilegiati e chirografari.
Tappe 3 e 7 – La fattibilità dei flussi
Cass. civ., Sez. Un., n. 1521 del 23 gennaio 2013 e Cass. civ. n. 9061 del 7 aprile 2017, richiamate dalla dottrina recente sul concordato minore (Informazione Fiscale, 10 agosto 2025). Principio: la fattibilità economica si valuta secondo un criterio di verosimiglianza fondato sulla comune esperienza. Rilevanza: nel concordato in continuità i beni strumentali sono il motore dei flussi; il giudice deve poter ritenere verosimile, su dati concreti, che quei flussi si realizzino.
Tappe 4 e 5 – Le misure protettive
Tribunale di Cremona, decreto del 23 febbraio 2026, R.G. 18/2026. Principio: aperto il concordato minore di un professionista che intende proseguire l’attività, il giudice dispone che fino al passaggio in giudicato dell’omologazione non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore né sui beni e diritti con cui esercita l’attività, motivando con il rischio che le esecuzioni in corso compromettano la fattibilità; contestualmente assegna trenta giorni per le adesioni, nomina il commissario giudiziale e fissa l’udienza per voto e omologa. Rilevanza: mostra in concreto la formula delle misure dell’art. 78 c.2 lett. d) e i tempi reali della procedura (ricorso 19 febbraio, decreto 23 febbraio, udienza 7 maggio 2026).
Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa
Interveniamo alla tappa in cui ti trovi. Se sei al giorno zero, lavoriamo per guadagnare le settimane che servono; se il pignoramento è già avvenuto, lavoriamo per arrivare al decreto prima dell’asta; se sei in esecuzione del piano, lavoriamo perché i beni restino dove sono.
- Analizziamo il precetto e il titolo entro pochi giorni dalla notifica, verificando importi, interessi e notifica e valutando se un’opposizione abbia fondamento.
- Verifichiamo la pignorabilità dei beni strumentali alla luce dell’art. 515 comma 3 c.p.c., distinguendo strumenti indispensabili, attività a prevalenza di lavoro o di capitale, forma individuale o societaria.
- Controlliamo i requisiti dell’impresa minore sui tre esercizi (attivo, ricavi, debiti) e la reale possibilità di continuità.
- Costruiamo la mappa dei beni strumentali: proprietà, garanzie, leasing, beni indispensabili e beni vendibili senza danno per l’attività.
- Impostiamo con l’OCC il trattamento del mutuo garantito da beni strumentali ex art. 75 comma 3, verificando la regolarità delle rate alla data della domanda e predisponendo, se serve, la richiesta di autorizzazione al pagamento dell’arretrato.
- Redigiamo il confronto con l’alternativa liquidatoria con i numeri del caso, pronto per le contestazioni dei creditori.
- Predisponiamo l’istanza di misure protettive ex art. 78 comma 2 lett. d), indicando le esecuzioni pendenti, i beni coinvolti, le date delle vendite e l’impatto sulla fattibilità.
- Comunichiamo il decreto di apertura al giudice dell’esecuzione e seguiamo il fascicolo esecutivo perché il blocco produca effetti.
- Seguiamo la fase del voto e l’udienza di omologa, depositando repliche e documentazione aggiornata sui flussi.
- Affianchiamo l’impresa durante l’esecuzione del piano, segnalando per tempo all’OCC le difficoltà e valutando i rimedi prima che diventino inadempimento.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un concordato minore che deve salvare i beni strumentali pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento: conoscere dall’interno il lavoro dell’OCC, le attestazioni sul valore di mercato dei beni e il giudizio sulla non lesività del rimborso delle rate significa impostare il piano sapendo già quali domande verranno poste. La qualifica di Esperto Negoziatore completa il quadro quando l’impresa supera le soglie dell’impresa minore o quando conviene un percorso di composizione negoziata.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: un’unica linea difensiva, seguita dallo stesso professionista, dal reclamo contro un diniego alle impugnazioni successive. E lavoriamo con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: i commercialisti sui bilanci, sui flussi e sulle stime, gli avvocati sulle esecuzioni, sulle misure protettive e sul contenzioso.
Chiusura: il calendario che decide la sorte dei macchinari
Il concordato minore può salvare i beni strumentali dell’impresa: il laboratorio ipotecato, grazie al rimborso delle rate ex art. 75 comma 3; i macchinari pignorati, grazie alle misure protettive dell’art. 78; il furgone e l’attrezzatura, perché il piano in continuità li destina alla produzione dei flussi che pagano i creditori. Ma non lo fa da solo e non lo fa in qualunque momento. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, ed è anche la più sprecata. Tra il calendario dell’imprenditore che conserva il laboratorio e quello dell’imprenditore che lo perde ci sono poche settimane, non leggi diverse.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia perché il concordato minore passa per l’OCC, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC; e perché la conservazione dei beni strumentali è una questione di continuità aziendale, su cui opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa. Analizzeremo la tua timeline, verificheremo a quale tappa ti trovi e costruiremo la strategia per la finestra che è ancora aperta.
📩 Ogni giorno conta per i tuoi macchinari: contatta lo Studio Monardo oggi stesso, trovi tutti i riferimenti al termine di questo articolo.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link















