#Finsubito news dalla rete – Manutentori antincendio: dichiarazione dell’esperienza e Caso 2 | Articoli



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Il chiarimento in sintesi

Per dimostrare l’esperienza richiesta per l’accesso al Caso 2 della qualificazione dei tecnici manutentori antincendio, il candidato può presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in luogo dell’attestazione di servizio dell’impresa. Deve documentare almeno tre anni di attività già maturati al 25 settembre 2022, con riferimento allo specifico presidio oggetto d’esame. Non è necessario motivare la scelta; rimangono obbligatori il curriculum vitae e la valutazione prevista dalla disciplina.

Qualificazione dei manutentori antincendio: quale problema chiariscono i Vigili del Fuoco

Come dimostrare l’esperienza professionale necessaria per accedere alla qualificazione quando non si dispone dell’attestazione rilasciata dall’impresa presso cui si è lavorato? E il candidato deve giustificare il ricorso a una propria dichiarazione?

La nota DCPREV prot. n. 22572 del 15 ottobre 2026, emanata dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, chiarisce le modalità di attestazione dell’esperienza professionale per il cosiddetto Caso 2.

Il documento è indirizzato alle Direzioni regionali e interregionale e ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, ai quali viene chiesta un’applicazione uniforme delle indicazioni nelle rispettive istruttorie.

Il punto centrale riguarda la documentazione: l’attestazione di servizio dell’impresa può essere sostituita da una dichiarazione del candidato, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, senza dover spiegare perché si utilizza questo strumento.

La nota costituisce un chiarimento tecnico-amministrativo nell’ambito del Decreto Controlli. Non modifica i requisiti di esperienza e non attribuisce automaticamente la qualifica.

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Chi può accedere al Caso 2 e beneficiare dell’esonero dal corso

La nota richiama l’allegato II, punto 1, comma 5, del DM 1° settembre 2021, come sostituito dal DM 13 settembre 2024.

La disposizione esonera dalla frequenza del corso di formazione i soggetti che, alla data del 25 settembre 2022, svolgevano attività di manutenzione o controllo periodico da almeno tre anni.

Questi candidati sono ammessi alla valutazione prevista dall’allegato II, punto 4, comma 4, secondo le istruzioni applicative della nota DCPREV n. 19631 del 3 dicembre 2024: il percorso identificato come Caso 2.

Occorre quindi distinguere due aspetti:

  • l’esonero riguarda la frequenza del corso di formazione, alle condizioni previste;
  • la valutazione per il conseguimento della qualificazione rimane necessaria.

La dichiarazione sostitutiva interviene sulla prova documentale dell’esperienza. Non consente di accedere al percorso agevolato a chi non possiede il requisito richiesto.

Il triennio deve essere già maturato al 25 settembre 2022

Il riferimento temporale è decisivo. La nota richiede di indicare i periodi lavorativi svolti entro il 25 settembre 2022, utili a dimostrare la maturazione del triennio.

Non è quindi sufficiente possedere tre anni di esperienza alla data di presentazione della domanda: il requisito richiamato dalla circolare deve risultare già soddisfatto alla data individuata dalla disciplina.

Anche il collegamento con il presidio è essenziale: l’esperienza deve essere riferibile alla specifica tipologia per la quale si richiede la qualificazione.

Attestazione dell’impresa o dichiarazione sostitutiva: quali documenti servono

In via ordinaria, ricorda la nota, l’esperienza viene comprovata attraverso il curriculum vitae corredato dell’attestazione di servizio rilasciata dall’impresa o dalle imprese presso cui l’attività è stata svolta.

I Vigili del Fuoco chiariscono che, ai sensi dell’articolo 47, commi 1 e 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il candidato può sostituire l’attestazione di servizio con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

La sostituzione riguarda esclusivamente l’attestazione dell’impresa: il curriculum vitae deve continuare a essere allegato.

Elemento Indicazione della nota DCPREV 22572/2026
Attestazione di servizio dell’impresa Può essere sostituita dalla dichiarazione del candidato
Motivazione della scelta Non è richiesta
Curriculum vitae Rimane obbligatorio
Esperienza professionale Deve consentire di comprovare il triennio maturato entro il 25 settembre 2022
Presidio antincendio Deve essere individuato quello specifico oggetto d’esame
Presentazione Dichiarazione allegata all’istanza tramite il portale
Valutazione per la qualificazione Rimane prevista
Controlli sulle dichiarazioni Sono effettuati dalle Direzioni destinatarie della nota

Non occorre dimostrare che l’impresa non possa rilasciare l’attestazione

Il chiarimento ha un effetto operativo significativo: il ricorso alla dichiarazione sostitutiva non è subordinato alla dimostrazione dell’impossibilità di ottenere l’attestazione aziendale.

La nota precisa infatti che non è necessario motivare l’utilizzo di questo strumento.

La possibilità può risultare utile, ad esempio, quando il percorso lavorativo comprende più imprese o quando recuperare la documentazione del precedente datore di lavoro è difficoltoso. Si tratta, tuttavia, di possibili situazioni applicative: la circolare non limita l’utilizzo della dichiarazione a queste circostanze.

Che cosa deve contenere la dichiarazione sull’esperienza professionale

La dichiarazione deve fornire gli elementi necessari a individuare l’attività svolta e consentire la verifica del requisito.

In particolare, dalla nota emergono tre contenuti sostanziali:

  1. L’attività effettivamente svolta, riconducibile alla manutenzione o al controllo periodico.
  2. Lo specifico presidio antincendio oggetto d’esame, al quale riferire l’esperienza.
  3. I periodi lavorativi svolti entro il 25 settembre 2022, utili a comprovare il triennio richiesto per quel presidio.

Una generica indicazione di esperienza “nel settore antincendio” non permette, da sola, di ricostruire questi elementi. La dichiarazione deve rendere comprensibile il collegamento tra attività, periodi e presidio.

Come organizzare le informazioni in modo verificabile

Sul piano pratico, può essere utile ricostruire l’esperienza attraverso una tabella di supporto.

Impresa presso cui è stata svolta l’attività Periodo lavorativo, con date di inizio e fine Presidio interessato Attività di manutenzione o controllo periodico svolte
Da compilare Da compilare Da compilare Da compilare

Questa tabella è un suggerimento redazionale, non un modello ufficiale allegato alla circolare. Aiuta a predisporre informazioni ordinate e a verificare la coerenza con il curriculum vitae.

Se la richiesta riguarda più presidi, è opportuno rendere riconoscibile l’esperienza pertinente a ciascuno: l’anzianità complessiva nel settore non dimostra automaticamente il requisito per ogni tipologia oggetto d’esame.

Come presentare la dichiarazione: firma, portale e curriculum

La nota stabilisce che la dichiarazione sostitutiva deve essere:

  • sottoscritta e presentata secondo le modalità dell’articolo 38 del DPR 445/2000;
  • allegata all’istanza tramite il portale, al posto dell’attestazione di servizio;
  • accompagnata dal curriculum vitae, che resta obbligatorio.

Per la predisposizione e il caricamento del documento occorre quindi seguire le modalità applicabili alla presentazione telematica e le istruzioni disponibili nella procedura.

La circolare non allega un facsimile e non introduce, nel proprio testo, una procedura distinta per l’invio della dichiarazione.

La dichiarazione sostitutiva entra nel fascicolo della domanda di qualificazione: non costituisce un titolo autonomo che abilita a svolgere la manutenzione.

I controlli dei Vigili del Fuoco sulle dichiarazioni presentate

Alla semplificazione documentale corrisponde la possibilità di verificare quanto dichiarato.

La nota dispone che le Direzioni destinatarie effettuino i controlli previsti dall’articolo 71, comma 1, del DPR 445/2000, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e nei casi di ragionevole dubbio.

Per il candidato, l’esigenza operativa è predisporre una dichiarazione che consenta di ricostruire con chiarezza il requisito: attività concretamente svolte, periodi pertinenti e presidio interessato.

Come buona pratica, è utile conservare la documentazione disponibile a supporto dell’esperienza dichiarata. La nota, tuttavia, non introduce un elenco di ulteriori allegati obbligatori da presentare insieme alla dichiarazione e al curriculum.

Esperienza professionale e regime transitorio: attenzione alle diverse date

Il chiarimento del 15 ottobre si inserisce nel percorso di qualificazione dei manutentori, interessato anche dalle disposizioni transitorie introdotte dal DM 22 settembre 2026.

Il decreto ha inserito l’articolo 6-bis nel Decreto Controlli: i soggetti che hanno presentato regolare istanza entro il 25 settembre 2026 possono continuare a svolgere manutenzioni e controlli per le tipologie indicate nella domanda, fino alla conclusione della valutazione e comunque non oltre il 31 marzo 2027. 

È necessario tenere distinti i riferimenti temporali.

Data A che cosa si riferisce
25 settembre 2022 Data alla quale deve risultare maturata l’esperienza almeno triennale richiamata per l’esonero dal corso
25 settembre 2026 Termine di presentazione della regolare istanza richiesto dall’articolo 6-bis per beneficiare della disposizione transitoria
31 marzo 2027 Limite massimo della prosecuzione transitoria dell’attività, che termina comunque con la conclusione della valutazione

La nota 22572/2026 riguarda come attestare l’esperienza professionale. Non dispone una riapertura dei termini e non prevede che la dichiarazione sostitutiva, da sola, consenta di beneficiare del regime transitorio.

Che cosa interessa al professionista antincendio e a chi affida la manutenzione

Il chiarimento riguarda direttamente i candidati manutentori e le imprese che li supportano nella predisposizione delle istanze. È utile anche ai professionisti antincendio, ai responsabili della sicurezza e ai committenti che devono comprendere il significato dei documenti presentati dagli operatori.

La distinzione da mantenere è tra:

  • documentazione dell’esperienza, utile nell’istruttoria della domanda;
  • qualificazione conseguita, a seguito del percorso previsto;
  • eventuale prosecuzione dell’attività in regime transitorio, soggetta alle specifiche condizioni normative.

L’esperienza dichiarata ai fini del Caso 2 non equivale quindi a una qualifica già ottenuta. Per chi organizza o affida le manutenzioni, verificare correttamente lo stato del percorso del tecnico e le tipologie di presidio interessate rimane un passaggio essenziale.

Checklist: che cosa verificare prima di allegare la dichiarazione

Lista di controllo redazionale ricavata dai contenuti della nota; non sostituisce le istruzioni del portale.

  • Il requisito di esperienza almeno triennale risulta già maturato al 25 settembre 2022.
  • La dichiarazione individua lo specifico presidio antincendio oggetto d’esame.
  • Sono descritte le attività di manutenzione o controllo periodico effettivamente svolte.
  • Sono indicati i periodi lavorativi utili entro il 25 settembre 2022.
  • Le informazioni permettono di ricostruire e verificare il requisito.
  • La dichiarazione è sottoscritta e presentata secondo le modalità dell’articolo 38 del DPR 445/2000.
  • Il documento viene allegato all’istanza tramite il portale in luogo dell’attestazione di servizio.
  • È allegato anche il curriculum vitae.
  • Come verifica pratica, date e attività riportate nella dichiarazione sono coerenti con il curriculum.

FAQ sulla dichiarazione sostitutiva per i manutentori antincendio

Posso utilizzare la dichiarazione anche se l’impresa potrebbe rilasciare l’attestazione?

Sì. La nota ammette la sostituzione dell’attestazione di servizio senza richiedere una motivazione. Non occorre dimostrare che l’impresa abbia cessato l’attività, sia irreperibile o abbia rifiutato il documento.

Ho maturato tre anni di esperienza dopo il 25 settembre 2022: posso utilizzare questo requisito per il Caso 2?

Il requisito richiamato dalla nota deve essere già maturato al 25 settembre 2022. Il raggiungimento del triennio dopo tale data non soddisfa la condizione di esperienza qui considerata per l’esonero dal corso.

Se ho lavorato su più presidi, basta dichiarare tre anni di attività antincendio?

La dichiarazione deve consentire di verificare il triennio con riferimento allo specifico presidio oggetto d’esame. Occorre quindi rendere identificabili le attività e i periodi pertinenti alla tipologia richiesta.

Il curriculum vitae può sostituire anche la dichiarazione?

La nota mantiene espressamente l’obbligo del curriculum. Quando si utilizza la possibilità chiarita dai Vigili del Fuoco, al curriculum si affianca la dichiarazione sostitutiva che prende il posto dell’attestazione di servizio.

L’autodichiarazione consente di ottenere la qualifica senza valutazione?

No. Serve a documentare l’esperienza professionale per il percorso considerato dalla nota. Rimane necessaria la valutazione prevista per il Caso 2.

La nota del 15 ottobre riapre il termine per beneficiare del regime transitorio?

No. Il documento chiarisce le modalità di attestazione dell’esperienza e non dispone una riapertura del termine del 25 settembre 2026 previsto dalla disciplina transitoria.

Consulta la nota integrale DCPREV 22572/2026 prima di predisporre la documentazione: il passaggio decisivo è rendere verificabile il triennio di esperienza per il presidio oggetto della richiesta.

Riferimenti Normativi

  • Nota DCPREV prot. n. 22572 del 15 ottobre 2026, documento originale allegato.
  • DM 1° settembre 2021 e successive modificazioni, allegato II, punto 1, comma 5, e punto 4, comma 4.
  • DM 13 settembre 2024, richiamato dalla nota per la disposizione sull’esonero dalla formazione.
  • Nota DCPREV prot. n. 19631 del 3 dicembre 2024, richiamata per le istruzioni applicative.
  • DPR 28 dicembre 2000, n. 445: articoli 38, 47 e 71, richiamati dalla nota.
  • DM 22 settembre 2026, per il distinto inquadramento del regime transitorio.


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