#Finsubito news dalla rete – Fotovoltaico, VIA in ritardo: rimborso dei diritti istruttori


Un progetto fotovoltaico che resta fermo in attesa della valutazione di impatto ambientale non diventa approvato soltanto perché scadono i termini. Il proponente può però chiedere al giudice di accertare l’inerzia e ordinare una decisione; nei casi previsti dalla legge può ottenere anche la restituzione di parte dei diritti istruttori.

La sentenza n. 12383/2026 del TAR Lazio, Roma, Sezione Terza, pubblicata il 7 luglio 2026, affronta proprio questa situazione. Il Tribunale ha dichiarato illegittimo il silenzio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e ha riconosciuto il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria. Non ha invece rilasciato una VIA favorevole né sostituito la valutazione ambientale con un assenso tacito.

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La domanda di VIA e un procedimento rimasto senza esito

La causa nasce dall’istanza presentata nel dicembre 2023 per un impianto fotovoltaico di grande taglia e le relative opere di connessione alla rete. Il progetto rientrava tra quelli sottoposti alla procedura statale con istruttoria della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

Dopo richieste di perfezionamento e integrazione, nell’aprile 2024 il Ministero ha comunicato la procedibilità della domanda e avviato la pubblicazione dei documenti per la consultazione. Ulteriori integrazioni hanno poi portato a una nuova consultazione nell’estate 2025, conclusa l’11 luglio senza osservazioni.

Secondo la cronologia ricostruita dalla pronuncia, sono trascorsi senza esito anche i termini successivi per il parere della Commissione e per l’intervento sostitutivo. Alla decisione della causa mancava ancora il provvedimento espresso che avrebbe dovuto chiudere il procedimento.

L’impresa ha quindi chiesto l’accertamento del silenzio-inadempimento, un ordine di conclusione e il rimborso previsto per il mancato rispetto dei termini. L’oggetto del ricorso era l’inerzia amministrativa, non l’annullamento di un diniego già adottato.

I termini accelerati non eliminano l’obbligo di decidere

Il riferimento principale è l’articolo 25 del decreto legislativo 152/2006. Nel quadro applicato dalla sentenza, per i progetti PNRR-PNIEC la Commissione predispone lo schema di provvedimento entro trenta giorni dalla fine della consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione. Seguono i termini per la decisione ministeriale, con il concerto del Ministero della Cultura.

La norma qualifica i termini del procedimento di VIA come perentori e disciplina l’intervento del titolare del potere sostitutivo. Il TAR accerta che, nella vicenda concreta, la soglia temporale massima era stata superata senza una conclusione espressa.

Questo non autorizza a conteggiare ogni pratica aggiungendo un numero fisso di giorni alla domanda iniziale. Pubblicazione, consultazioni, integrazioni e disciplina applicabile vanno ricostruite sul fascicolo. Qui il giudizio sul ritardo è fondato sulla sequenza degli atti esaminati dal Tribunale.

Ricorso contro il silenzio: ottenere una risposta, non un via libera

Gli articoli 31 e 117 del Codice del processo amministrativo consentono, nei rispettivi presupposti, di chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere. Il ricorso contro il silenzio può essere proposto anche senza una preventiva diffida: la mancata risposta non obbliga l’interessato ad attendere indefinitamente.

Va però rispettato il termine processuale previsto dall’articolo 31: l’azione è proponibile finché l’inadempimento perdura e, di regola, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione. Individuare correttamente quella scadenza è quindi essenziale, anche quando si inviano solleciti all’amministrazione.

Nella causa il giudice ordina al MASE di concludere il procedimento, ma non determina una valutazione ambientale positiva. L’obbligo di decidere e il contenuto della decisione restano distinti: il progetto deve ancora essere valutato secondo le regole e gli interessi coinvolti.

Le priorità della Commissione non giustificano un’attesa senza termine

Il TAR considera anche l’organizzazione dei lavori della Commissione, che riserva quote di trattazione ai progetti qualificati come prioritari e agli altri progetti. Questa pianificazione incide sul modo in cui viene definito l’ordine di conclusione, ma non cancella l’obbligo di pronunciarsi.

Nel caso il Collegio assegna un termine tenendo conto di quell’assetto. Non afferma che ogni ricorso debba portare il progetto in testa alla lista né che la presenza di pratiche prioritarie permetta di lasciare tutte le altre prive di risposta.

Il punto utile per il proponente è la possibilità di reagire a un ritardo accertato, mantenendo distinta la tutela giudiziaria dalla gestione tecnica e organizzativa delle altre istanze.

Perché il concerto del Ministero della Cultura resta necessario

Un passaggio decisivo riguarda il Ministero della Cultura. Il Tribunale distingue il suo contributo alla fase istruttoria dall’atto di concerto necessario per la decisione statale sulla VIA.

Il parere tecnico istruttorio della Commissione costituisce lo schema sul quale deve essere reso il concerto. Finché quello schema manca, nella vicenda esaminata non può essere imputata al Ministero della Cultura l’inerzia sul concerto: non gli si può chiedere di esprimersi su un atto ancora inesistente.

La sentenza esclude inoltre, per questa VIA statale, che il concerto possa considerarsi acquisito mediante il silenzio-assenso tra amministrazioni dell’articolo 17-bis della legge 241/1990. Il comma 4 esclude quel meccanismo quando il diritto dell’Unione richiede provvedimenti espressi; il TAR collega la conclusione alla disciplina europea della valutazione ambientale.

Perciò il MASE deve chiudere il procedimento previa acquisizione del concerto. Non può trattare il ritardo come un’autorizzazione a ignorare la componente culturale e paesaggistica della valutazione. È una conclusione riferita al procedimento esaminato, non la negazione indistinta di ogni forma di assenso tra enti.

Il rimborso del 50% riguarda i diritti di istruttoria

L’articolo 25, comma 2-ter, prevede la restituzione del 50% dei diritti istruttori dell’articolo 33 quando non vengono rispettati i termini indicati per la conclusione della procedura accelerata. Il TAR accerta il diritto della ricorrente e condanna il MASE a pagare il relativo importo.

La percentuale riguarda i diritti di istruttoria, non metà del costo dell’impianto. Non comprende automaticamente progettazione, finanziamenti, mancati ricavi o ogni altra spesa sostenuta durante l’attesa.

La pronuncia non quantifica un risarcimento per il ritardo. Un’eventuale domanda di danni richiede una valutazione distinta e non va confusa con questo rimborso normativamente previsto.

Il dispositivo indica 120 giorni: attenzione alla discordanza nel testo

Nel dispositivo il TAR ordina al MASE di concludere entro 120 giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa, acquisendo il concerto del Ministero della Cultura. Anche un precedente passaggio della motivazione indica 120 giorni; un altro ne riporta invece 90.

La discordanza è presente nel testo ufficiale e non va nascosta né trasformata in una scadenza certa di calendario. Il dispositivo contiene l’ordine di 120 giorni; per gli adempimenti della singola causa resta opportuna la verifica professionale dell’intero provvedimento e delle comunicazioni ricevute.

Il Tribunale non nomina subito un commissario ad acta, riservando questa possibilità a una successiva richiesta in caso di ulteriore inerzia. Condanna inoltre il MASE a 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori, e compensa le spese tra le altre parti: un importo separato dal rimborso istruttorio.

Per un progetto fermo, il percorso concreto parte dal fascicolo: domanda, ricevute, integrazioni, consultazioni, versamenti e cronologia delle scadenze. Questi documenti consentono al professionista di valutare il rimedio contro il silenzio e l’eventuale diritto al rimborso, senza scambiare la vittoria sul ritardo per l’approvazione dell’opera.

Fonti e riferimenti

La disciplina è letta nel contesto della controversia. L’integrale della pronuncia, compresa la discordanza sui termini, è disponibile soltanto nell’allegato riservato agli iscritti.

Allegato riservato

Sentenza n. 12383/2026 — copia PDF del testo ufficiale

TAR-Lazio-Roma-12383-2026-consultazione.pdf – 68,3 KB

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