Un ordine di rimozione dell’amianto può essere urgente, ma deve essere rivolto a chi è realmente in condizione di eseguirlo. Essere comproprietari di un immobile non risolve, da solo, la questione: se il bene è interessato da un contenzioso e non è nella piena disponibilità dei destinatari, il Comune deve considerare anche questa circostanza.
È il punto centrale della sentenza n. 4182 del TAR Campania, Napoli, Sezione Quinta, pubblicata il 30 giugno 2026. I giudici hanno annullato un’ordinanza sindacale soltanto nella parte in cui individuava come destinatari i ricorrenti, rilevando un difetto di istruttoria sulla possibilità concreta di intervenire. La decisione non elimina il problema dell’amianto e non dichiara illegittima ogni misura urgente sulla copertura.
L’ordine di rimuovere i materiali entro sette giorni
L’ordinanza, adottata il 7 aprile 2026, chiedeva ai comproprietari di rimuovere i manufatti pericolosi contenenti amianto entro sette giorni, individuando prima una ditta specializzata idonea. L’amministrazione aveva richiamato il Testo unico degli enti locali e il Codice dell’ambiente.
Secondo il provvedimento, un fabbricato e un capannone antistante presentavano coperture in eternit dalle quali potevano liberarsi fibre nell’aria, con un rischio per la salute non limitato ai detentori dell’immobile. Il capannone era già stato interessato da un precedente ordine nel 2018.
I ricorrenti avevano acquistato una porzione del capannone nel febbraio 2023. Contestavano sia di essere responsabili della sua edificazione e delle coperture, sia di averne la materiale disponibilità. Sostenevano quindi che non fosse loro possibile adempiere all’ordine ricevuto.
Per orientarsi sul tema tecnico, senza confondere il caso giudiziario con una regola universale di rimozione immediata, è utile distinguere metodi, ruoli e controlli della bonifica:
Non bastava leggere il nome dei comproprietari
Il Comune aveva individuato i destinatari in base alla comproprietà dei manufatti. La difesa dei ricorrenti evidenziava però una situazione più articolata: il rapporto tra titolo di proprietà, possesso dell’area e disponibilità del capannone era già oggetto di un contenzioso civile.
Una decisione della Corte d’Appello del giugno 2023 aveva disposto il rilascio del fondo a favore del precedente proprietario, insieme all’arretramento o all’abbattimento di manufatti abusivi che vi insistevano. I ricorrenti, con il loro dante causa, avevano poi avviato il percorso per stabilire le modalità dell’esecuzione forzata.
Ancora nell’aprile 2026 erano in corso operazioni preparatorie all’arretramento del fabbricato, comprendenti anche la rimozione della copertura contenente amianto. Il TAR ha ricavato da questi atti che i ricorrenti non avevano il possesso integrale dell’area di loro proprietà.
Non si trattava, dunque, della semplice dichiarazione “non posso intervenire”. La questione era sostenuta da documenti del giudizio civile e del procedimento esecutivo, che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare nell’individuare chi fosse concretamente in grado di eseguire l’ordine.
Ordinanza urgente e ordine di rimozione dei rifiuti sono distinti
Prima di esaminare i destinatari, il TAR ha chiarito la natura del potere esercitato. Il provvedimento richiamava sia l’articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 sia l’articolo 192 del decreto legislativo 152/2006. Per il tribunale, la finalità di tutela dell’incolumità e l’impostazione dell’atto ne indicavano la natura contingibile e urgente, riconosciuta anche dal Comune nelle proprie difese.
La distinzione conta. L’articolo 192 disciplina il divieto di abbandono dei rifiuti e, per coinvolgere in solido il proprietario o altri titolari di diritti sull’area, richiede l’imputabilità della violazione a titolo di dolo o colpa, accertata in contraddittorio. Non consente di attribuire automaticamente ogni abbandono al proprietario del terreno.
Nel diverso ambito dell’emergenza, il TAR ha invece ricordato che l’esistenza del rimedio ordinario non esclude il ricorso a misure urgenti quando ne ricorrono i presupposti. La tutela immediata del sito può non essere compatibile con i tempi necessari a definire le responsabilità dell’inquinamento.
Per questo la sola assenza di colpa non era il passaggio decisivo della sentenza. Il nodo accolto dai giudici era un altro: anche un ordine urgente deve poter essere eseguito dal soggetto al quale viene indirizzato.
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La disponibilità materiale rende l’ordine concretamente eseguibile
Il tribunale ha richiamato il presupposto soggettivo del potere di emergenza: deve esistere un rapporto con il bene o con la fonte del pericolo che consenta al destinatario di eliminare il rischio. Altrimenti l’ordine sarebbe rivolto a qualcuno che, concretamente, non può attuarlo.
La sentenza non impone al Comune di risolvere ogni complessa disputa sulla proprietà prima di proteggere la salute pubblica. Precisa però che l’amministrazione non può ignorare la materiale disponibilità dei beni, individuando i destinatari esclusivamente attraverso il titolo formale quando dagli atti emergono ostacoli all’intervento.
Nel caso esaminato, la comproprietà non coincideva con un pieno possesso dell’area. L’esecuzione civile ancora in corso dimostrava una situazione che richiedeva un’istruttoria specifica sulla posizione dei ricorrenti.
La conclusione va mantenuta entro questi limiti: non significa che un proprietario possa sottrarsi all’ordine semplicemente indicando che l’immobile è utilizzato da altri. Occorre verificare la situazione concreta e documentare quali parti siano disponibili, quali interventi siano possibili e quali ostacoli risultino dagli atti.
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Perché l’annullamento riguarda soltanto i ricorrenti
Il TAR ha accolto la censura relativa alla carenza di istruttoria sull’individuazione dei destinatari. Questa ragione è stata ritenuta assorbente: non è corretto attribuire alla sentenza una decisione su tutte le ulteriori contestazioni, compresa quella relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento.
Il dispositivo annulla l’ordinanza limitatamente alla parte in cui individua come destinatari i ricorrenti. Non cancella indistintamente l’atto nei confronti degli altri soggetti e non accerta che la copertura sia innocua o che non siano necessari interventi.
Il risultato riguarda quindi la correttezza dell’ordine rivolto a quei comproprietari. Non è una pronuncia di esenzione generale dalla gestione dei materiali contenenti amianto, né un’autorizzazione a lasciare senza controllo una possibile fonte di rischio.
L’urgenza non autorizza una rimozione fai da te
Il termine di sette giorni era quello indicato nell’ordinanza comunale: non è un termine generale applicabile a tutte le coperture in amianto. Anche la scelta della ditta e l’organizzazione dell’intervento devono seguire le regole pertinenti, non essere sostituite da iniziative improvvisate.
Come riferimento tecnico distinto dalle ragioni dell’annullamento, l’articolo 256 del decreto legislativo 81/2008 prevede imprese con i requisiti richiesti per i lavori di demolizione o rimozione e un piano di lavoro predisposto prima dell’inizio. Nei casi di urgenza non si applica il preavviso ordinario di trenta giorni, ma questo non equivale alla scomparsa del piano e delle misure di protezione.
Per gli adempimenti operativi è disponibile la guida sul piano di lavoro amianto, sui contenuti e sulla procedura. È un approfondimento generale: il TAR non ha approvato un progetto di bonifica né scelto una tecnica per questa copertura.
Documenti decisivi e spese di giudizio
La vicenda mostra perché, davanti a un ordine urgente, non bastino il rogito o una contestazione generica. Per valutare il rapporto con la fonte di pericolo servono anche gli atti che descrivono possesso, disponibilità dell’area ed eventuali esecuzioni in corso, da esaminare con un professionista.
Il Comune è stato condannato a rifondere 1.500 euro di spese di lite, oltre agli accessori di legge, con rifusione del contributo unificato. Non è un risarcimento per danni né il prezzo della bonifica. L’esito favorevole ai ricorrenti resta legato alla mancata valutazione della loro possibilità concreta di eseguire l’ordine, senza eliminare le esigenze di tutela della salute.
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