#Finsubito news dalla rete – cambio annullato dopo quasi 14 anni


Un impianto fotovoltaico ammesso agli incentivi nel 2011 non può essere spostato da un Conto Energia a un altro senza considerare anche i limiti temporali del potere esercitato dal GSE. Non basta chiamare l’operazione “rideterminazione” della tariffa: occorre guardare che cosa il provvedimento cambia realmente.

È il nodo della sentenza n. 14892/2026 del TAR Lazio, Roma, Sezione Terza Ter, pubblicata il 14 settembre 2026. Il Tribunale ha annullato, nei limiti della domanda, il provvedimento con cui il Gestore aveva escluso un impianto dai benefici del Secondo Conto Energia, ammettendolo contemporaneamente al Quarto. La ragione decisiva è il superamento del termine applicabile a quell’intervento, adottato quasi quattordici anni dopo il riconoscimento originario.

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Dal Secondo al Quarto Conto Energia dopo una verifica documentale

La vicenda riguarda un’impresa titolare di un impianto che aveva ottenuto le tariffe incentivanti il 17 novembre 2011. L’accesso al Secondo Conto Energia era avvenuto attraverso la proroga prevista dalla disciplina comunemente chiamata “Salva Alcoa”, non attraverso un incentivo oggi aperto a nuove domande.

Il GSE ha avviato un controllo documentale il 20 maggio 2024 e ha chiesto ulteriori osservazioni e integrazioni nel giugno 2025. Al termine dell’istruttoria, il 15 ottobre 2025, ha concluso che mancava uno dei requisiti per beneficiare della proroga: la tempestiva comunicazione di fine lavori al gestore della rete.

L’effetto non era l’azzeramento di ogni incentivo. Il provvedimento disponeva la decadenza dal Secondo Conto Energia e, nello stesso momento, l’ammissione al Quarto Conto Energia. Per l’impresa significava comunque perdere il regime tariffario originariamente riconosciuto.

Il requisito contestato: la comunicazione di fine lavori

L’articolo 1-septies del decreto-legge 105/2010, nella disciplina pertinente al caso, consentiva di mantenere l’accesso alle tariffe del Secondo Conto Energia per gli impianti la cui installazione fosse stata conclusa entro il 31 dicembre 2010. Entro la stessa data andava comunicata la fine lavori all’amministrazione competente, al gestore di rete e al GSE; l’entrata in esercizio doveva avvenire entro il 30 giugno 2011.

Secondo la ricostruzione del Gestore, la comunicazione al gestore di rete era intervenuta il 24 giugno 2011, dunque oltre il termine richiesto. Si tratta della data della comunicazione contestata, non della prova che i lavori materiali fossero stati ultimati proprio quel giorno.

Questa distinzione va mantenuta anche leggendo l’esito del processo: il TAR non ha dichiarato tempestiva quella comunicazione. Ha risolto la controversia su un profilo logicamente precedente, relativo alla possibilità di adottare nel 2025 un provvedimento di quella natura.

Decadenza, decurtazione e ricalcolo non sono la stessa cosa

Per il GSE il passaggio al nuovo Conto Energia aveva sostanzialmente l’effetto di una riduzione tariffaria. Il Tribunale respinge però l’idea che l’entità economica del taglio basti a qualificare il potere utilizzato.

La pronuncia distingue tre operazioni:

  • Decadenza: l’impianto esce dal regime incentivante cui era stato ammesso, anche se viene contestualmente inserito in un altro.
  • Decurtazione: la tariffa subisce una riduzione percentuale nell’ambito dello stesso regime.
  • Rideterminazione: viene corretta la tariffa spettante all’interno di quel regime, per esempio in relazione alla fascia o a un premio riconosciuto.

Il Secondo e il Quarto Conto Energia sono regimi giuridici ed economici distinti. Cambiare Conto non equivale quindi a correggere una voce del medesimo trattamento. Nel caso esaminato, il provvedimento resta una decadenza, anche se parte dei suoi effetti economici assomiglia a una decurtazione.

Il TAR considera anche l’articolo 11 del decreto sui controlli del 31 gennaio 2014, che contempla la rideterminazione quando determinate violazioni incidono sulla quantificazione. Quel meccanismo non consente di trattare automaticamente l’uscita da un Conto Energia come un semplice ricalcolo.

Perché conta la modifica legislativa del 2020

La sentenza applica l’articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 28/2011 nel quadro successivo alla modifica introdotta nel 2020. Per la decadenza il legislatore ha richiamato i presupposti dell’articolo 21-nonies della legge 241/1990, dedicato all’annullamento d’ufficio.

Il richiamo comporta che non conti soltanto l’irregolarità riscontrata: vanno considerati anche il tempo trascorso, le ragioni dell’intervento e gli interessi del destinatario. La controversia riguarda un atto adottato il 15 ottobre 2025; il Tribunale ritiene applicabile a quell’atto il nuovo quadro normativo.

Non è pertanto una dichiarazione secondo cui il GSE non possa più controllare gli impianti incentivati. È una valutazione sui limiti di una specifica conseguenza del controllo, la decadenza, nella disciplina applicabile al provvedimento impugnato.

Il termine non riparte con l’avvio del controllo

Il TAR collega la decorrenza al riconoscimento del vantaggio economico, non alla data in cui viene aperta la verifica. Per il vecchio incentivo considera inoltre il raccordo con l’entrata in vigore della modifica del 2020.

Nella motivazione viene individuato, per la vicenda esaminata, il 17 gennaio 2022 come momento entro cui il potere poteva essere esercitato, considerando il periodo di diciotto mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge 76/2020. Il provvedimento del 15 ottobre 2025 è successivo a quel limite.

La data del 17 gennaio 2022 non è una scadenza universale da applicare indistintamente a ogni impianto. Deriva dal raccordo normativo compiuto nella causa. La disciplina dei termini è stata modificata nel tempo: per un’altra controversia occorre verificare sia l’atto sia la versione della legge pertinente.

Neppure l’avvio del controllo nel maggio 2024 consente, nella ricostruzione del Tribunale, di far partire da zero il termine. Il lungo intervallo dal riconoscimento del novembre 2011 resta centrale.

La questione delle dichiarazioni false non può essere presunta

L’articolo 21-nonies prevede una disciplina particolare per i provvedimenti ottenuti sulla base di false rappresentazioni o dichiarazioni nei termini specificati dalla norma. Questo impedisce di trasformare il decorso del tempo in una garanzia assoluta per qualunque condotta.

Nel provvedimento impugnato, tuttavia, non risultavano specificamente dedotte false rappresentazioni rilevanti per quella deroga. La contestazione della comunicazione tardiva non era stata motivata come una falsa rappresentazione idonea a superare il limite temporale.

Il lettore deve dunque tenere separati due piani: il possibile difetto del requisito originario e la concreta motivazione dell’intervento successivo. La sentenza non stabilisce che una falsità sia sempre irrilevante; stabilisce che, in questa causa, non giustificava l’intervento tardivo nei termini prospettati.

L’esito: mantenute le tariffe del Secondo Conto Energia

Il TAR ha ritenuto decisivo il primo motivo nei limiti precisati e ha assorbito le altre censure: non le ha tutte esaminate e respinte nel merito. Ha annullato il provvedimento nella parte in cui negava i benefici della legge 129/2010, con conseguente mantenimento delle tariffe del Secondo Conto Energia.

Il GSE è stato inoltre condannato a pagare 4.000 euro, oltre gli oneri di legge, per le spese di lite. È una liquidazione delle spese processuali, non un risarcimento né la quantificazione degli incentivi spettanti.

Per chi riceve un esito negativo di controllo, il primo passaggio utile è ricostruire il fascicolo: ammissione originaria, comunicazioni, richieste istruttorie e provvedimento finale. Un professionista può poi verificare quale potere sia stato realmente esercitato e quali termini risultino applicabili. Il solo titolo dell’atto, o la percentuale di riduzione economica, non esaurisce questa valutazione.

Fonti e riferimenti

I testi sono consultati nelle versioni pertinenti ai fatti: non descrivono un incentivo richiedibile oggi. L’integrale della pronuncia è disponibile soltanto nell’allegato riservato agli iscritti.

Allegato riservato

Sentenza n. 14892/2026 — copia PDF del testo ufficiale

TAR-Lazio-Roma-14892-2026-consultazione.pdf – 80,6 KB

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