[1] D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160. “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale”. Il secondo decreto legislativo, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026, ed ancora in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale al momento di andare in stampa, è denominato “Decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione.
[2]I temi di questo articolo sono maggiormente approfonditi nel volume (in corso di pubblicazione per i tipi di questo editore) Il notaio nel diritto dell’informatica, scritto con G. Arcella, U. Bechini, S. Chibbaro, M. Manente, che dedica all’intelligenza artificiale il capitolo 30. Alcune affermazioni qui date per presupposte sono sviluppate in modo più compiuto in tale testo.
[3]Ci sia consentito riportare uno tra i brani più significativi dell’Enciclica di Papa Leone XIV Magnifica humanitas (15 maggio 2026): “Non è l’esperienza di chi si lascia plasmare dalla vita e cresce nel tempo attraverso scelte, errori, perdono, fedeltà; è piuttosto un adattamento statistico a partire da dati e riscontri, che può essere molto efficace, ma non implica una crescita interiore”.
[4] Reg. UE 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.
[5]L’AI Act prevede un ampio ricorso ad “atti delegati” (delegated acts, art. 47 e altri) e ad “atti di esecuzione” (implementing acts, art. 41 e altri), oltre a “orientamenti, codici di buone pratiche e modelli” non vincolanti, ma rilevanti per la conformità, ad esempio per la classificazione dei sistemi ad alto rischio, il contenuto della documentazione tecnica, le modalità di valutazione di conformità, i criteri per i modelli GPAI (General Purpose Artificial Intelligence) a rischio sistemico, i template per la sorveglianza del mercato, la segnalazione incidenti gravi, ecc.). Di essi non risulta un elenco ufficiale: allo stato attuale (settembre 2026), la Commissione ha già emanato un primo pacchetto di atti e strumenti attuativi, mentre numerosi atti tecnici restano ancora da adottare entro il 2027-2028.
[6]Il Reg. UE 2026/1744 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’8 luglio 2026 che modifica i Reg. UE 2024/1689, Reg. UE 2018/1139 e Reg. UE 2023/1230 per quanto riguarda la semplificazione dell’attuazione di regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (Omnibus digitale sull’IA), ha modificato l’AI Act soprattutto sul piano temporale e di governance: tra l’altro ha posticipato l’applicazione delle regole per i sistemi ad alto rischio (da agosto 2026 a dicembre 2027 per l’Allegato III e ad agosto 2028 per l’Allegato I), ha introdotto un nuovo divieto (IA che genera materiale pedopornografico e immagini intime non consensuali, applicabile da dicembre 2026).
[7]Esso si applica in via generale dal 2 agosto 2026, ma con scaglionamenti: divieti e alfabetizzazione in IA dal 2 febbraio 2025; governance e obblighi per i modelli dal 2 agosto 2025; trasparenza e gran parte delle restanti regole dal 2 agosto 2026; regole per alto rischio (Allegato III) dal 2 dicembre 2027 e per i sistemi incorporati in prodotti regolamentati (Allegato I) dal 2 agosto 2028, come modificato dall’Omnibus.
[8]Sul punto M. Nastri – S. Chibbaro, Legge AI da oggi in vigore: prime note sull’attività del notaio, in Altalex, 10 ottobre 2025: https://www.altalex.com/documents/2025/10/10/legge-vigore-prime-note-attivita-notaio.
[9]Tra questi l’obbligo di implementare sistemi di identificazione, valutazione e mitigazione dei rischi per salute, sicurezza e diritti fondamentali durante tutto il ciclo di vita del sistema (art. 9); l’obbligo di utilizzare dataset di alta qualità, rappresentativi e privi di bias (trad. distorsioni), soprattutto quando coinvolgono dati sensibili (art. 10); l’obbligo di mantenere una documentazione dettagliata e aggiornata che descriva il funzionamento, la finalità e le modalità d’uso del sistema, per consentire la valutazione della conformità da parte delle autorità nonché registrare i log delle attività per garantire la tracciabilità dei risultati e facilitare eventuali indagini su malfunzionamenti o incidenti (art. 11 e 12); obbligo di fornire informazioni chiare e comprensibili agli utilizzatori (deployer) sul funzionamento e sui limiti del sistema, incluse istruzioni d’uso e formazione ove necessario (art. 13); obbligo di integrare nel sistema di IA misure tecniche che consentano una efficace sorveglianza umana oppure, se non possibile, identificare chiaramente quali misure di supervisione devono essere adottate dall’utilizzatore (art. 14). Dopo l’immissione sul mercato dei sistemi di intelligenza artificiale (IA) ad alto rischio, le autorità europee e nazionali assumono un ruolo centrale nella vigilanza, monitoraggio e applicazione delle norme previste dall’AI Act. Questo sistema di sorveglianza mira a garantire che tali sistemi continuino a rispettare i requisiti di sicurezza, trasparenza e tutela dei diritti fondamentali durante tutto il loro ciclo di vita. Ogni Stato membro deve designare una o più autorità nazionali competenti per la vigilanza del mercato dei sistemi di IA ad alto rischio. Le autorità devono essere indipendenti, imparziali, dotate di personale qualificato e con competenze specifiche in tecnologie IA, protezione dei dati, cybersicurezza e diritti fondamentali. Le autorità nazionali collaborano tra loro e con l’Ufficio europeo per l’IA e il Comitato europeo per l’IA per garantire un’applicazione uniforme e coordinata delle norme in tutta l’UE. Le autorità possono adottare sanzioni pecuniarie e misure amministrative contro i fornitori e operatori che violano gli obblighi dell’AI Act.
[10]P. Falletta – A. Marsano, Intelligenza artificiale e protezione dei dati personali: il rapporto tra Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale e GDPR, in Rivista italiana di informatica e diritto, 1/2024, https://irinsubria.uninsubria.it/bitstream/11383/2173251/1/0155_RIID_2024_01Falletta.pdf. Oltre all’AI Act, il RBA opera nel GDPR (misure adeguate, privacy by design/by default, DPIA (Garante per la protezione dei dati personali, Relazione annuale 2024. [garanteprivacy](https://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=10149391), nel D.Lgs. n. 231/2001 (modelli organizzativi calibrati sui reati-presupposto e sulle aree sensibili), nel D.Lgs. n. 81/2008 (valutazione dei rischi per la salute e sicurezza), nel DSA (Data Servicies Act), nelle normative antiriciclaggio (adeguata verifica e controlli graduati) e nelle discipline di cybersecurity e sicurezza dei prodotti. La giurisprudenza declina il RBA (che raramente è preso in considerazione autonomamente al di fuori della disciplina antiriciclaggio ed in parte del GDPR) soprattutto attraverso i principi di accountability, proporzionalità ed effettività: Corte giustizia UE Sez. III, 14 dicembre 2023, – n. 340, https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document?source=document&text=&docid=280623&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=576757. Cfr. anche Cass. Civ., Sez. I, 7 maggio 2025, n. 12034; Cass. Civ., Sez. I, 11 ottobre 2023, n. 28385. La giurisprudenza si concentra sulla valutazione dell’idoneità delle misure adottate per valutare la responsabilità ed il suo grado. È chiaro che si tratta di uno dei casi in cui la principale difficoltà deriva dalla valutazione a posteriori, rispetto al verificarsi del danno, e dalla misurazione della proporzionalità.
[11]Per una disamina completa si rinvia a R. D’Angiolella, Legge 23 settembre 2025 n. 132, La tutela della persona nella regolazione dell’intelligenza artificiale, Napoli, 2025, passim, e in particolare 27 ss.
[12]Art. 16, che prosegue specificando criteri e limiti della delega. Altra delega, riguardante più specificamente l’adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello europeo, è contenuta nell’art. 24.
[13]Cfr. E. Fabiani, Il processo civile nell’era dell’intelligenza artificiale – Macchine intelligenti per una Giustizia civile aumentata, Napoli, 2026, 80 ss.
[14]R. D’Angiolella, Legge … cit., 83 ss. e, sull’informativa, 88.
[15]CNN, Documento programmatico sull’uso dei sistemi di intelligenza artificiale nell’ambito dell’attività notarile, e relativo fac-simile di Informativa al cliente sull’impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell’attività dello studio notarile, allegati alla circolare “A tutti i Notai”, prot. n. 0004487/2026 del 19 giugno 2026, deliberati dal CNN nella seduta del 18 giugno 2026 (circolare interna); per un resoconto pubblico, Altalex-Podcast, “Intelligenza Artificiale e Notariato: le nuove linee guida del CNN”, 7 luglio 2026: https://www.altalex.com/documents/news/2026/07/07/intelligenza-artificiale-e-notariato-le-nuove-linee-guida-del-cnn.
[16]È di questi giorni la notizia che un think tank legato al governo israeliano ha pubblicato contenuti pensati anche per essere intercettati dai sistemi di intelligenza artificiale. Questo evidentemente, in un mondo in cui le persone si rivolgono acriticamente all’intelligenza artificiale per qualunque esigenza, crea notevoli preoccupazioni, al di là del caso specifico, paradigmatico di una possibilità latente. Cfr. M. Carmignani, Chi costruisce la verità dei chatbot? Il problema delle fonti invisibili, in Agenda digitale, 2 settembre 2026, https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/chi-costruisce-la-verita-dei-chatbot-il-problema-delle-fonti-invisibili/.
[17]Per cui si rinvia al più ampio lavoro di cui alla nota 1.
[18]Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 3-2023/DI, La conservazione degli atti notarili informatici, est. S. Chibbaro e M. Nastri, del 28 luglio 2023.
[19]U. Bechini, L’intelligence artificielle, les notaires et Maître Schwartz, La semaine juridique édition notariale, Paris, 17 novembre 2023, 23; U. Bechini, AI e notai: una Road Map per l’estate 2026, in SPECIALE Intelligenza artificiale e diritto di Giustizia Civile, 8 maggio 2026, https://www.giustiziacivile.com/soggetti-e-nuove-tecnologie/articoli/ai-e-notai-una-road-map-lestate-2026.
[20]Richiede sicuramente una riflessione specifica (senza nascondere però l’orientamento positivo di chi scrive) il tema dell’applicabilità a tali basi dati (o archivi) dei notai della Dir. 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, che riconosce al costitutore di una banca di dati un diritto sui generis a prescindere dalla tutelabilità dei singoli contenuti in base al diritto d’autore: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31996L0009. Sul piano interno, art. 102- bis , L. 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d’autore).
[21]G. Finocchiaro, Intelligenza Artificiale. Quali regole, Bologna, 2024; 87 ss.; M. Del Mastro – A. Nicita, Big Data, come stanno cambiando il nostro mondo, Bologna, 2019, 35 ss. Si segnala al riguardo la relazione tenuta dal notaio M. Manente all’incontro di studio tenutosi presso il Consiglio Notarile di Treviso il 27 gennaio 2025, dal titolo “L’intelligenza artificiale negli studi notarili: creazione di assistenti digitali o valorizzazione degli assistenti umani?”, inedita, di cui si riporta, per gentile concessione dell’autore il seguente brano, relativo all’archivio di studio del singolo notaio: “Si tratta di materiale accumulato nel tempo grazie all’attività e all’esperienza del notaio: il frutto di un “investimento” in termini di tempo, studio e risorse intellettuali. Proprio questa caratteristica fa sì che tale archivio sia protetto anche dal diritto d’autore e dalla disciplina sui database. In particolare, l’ordinamento riconosce al creatore di una banca dati (anche non creativa) il diritto sui generis di vietare estrazione e reimpiego di parti sostanziali della stessa (art. 102-bis L. 633/1941). Ebbene, l’archivio notarile riservato soddisfa i requisiti del database protetto, poiché è una raccolta sistematica di documenti realizzata attraverso un notevole impiego organizzativo. Conseguentemente, il notaio ha il diritto esclusivo di opporsi a che terzi estraggano o riutilizzino porzioni significative del suo archivio senza autorizzazione.”.
[22]Cfr. V. Rinaldi, Chi possiede i dati governa l’AI: la battaglia tra Cina, Usa ed Europa, in Agenda digitale, 2 settembre 2026, https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/chi-possiede-i-dati-governa-lai-la-battaglia-tra-cina-usa-ed-europa/.
[23]CNN, Documento programmatico, cit. supra.
[24]Il comma 2 prevede “I notai, quali soggetti obbligati di cui all’articolo 3, comma 4, lettera c), del presente decreto, sono tenuti a inserire nella banca dati:
a) (le copie autentiche, i dati e le informazioni individuati ai sensi del comma 8, lettera b), a qualunque titolo derivanti o relativi agli atti da essi ricevuti o autenticati, anche avvalendosi del Sistema di conservazione del notariato;)
b) (i dati e le informazioni di cui all’articolo 31 utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo riferiti agli atti di cui alla lettera a);
c) (i dati raccolti ai fini dell’assolvimento degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette trasmesse nell’esercizio dell’attività professionale da parte di ciascun notaio, ai sensi del capo III del presente titolo.)”.
[25]Si rinvia al più ampio lavoro di cui alla nota 1.
[26]Sul ritiro della proposta di direttiva AILD (COM(2022) 496), annunciato l’11 febbraio 2025 nel Programma di lavoro della Commissione europea per il 2025: ANSA, https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2025/02/12/la-commissione-ue-ritira-la-direttiva-sulla-responsabilita-da-intelligenza-artificiale_d929ebe1-e344-415f-ae82-c49dda2fd230.html; Euractiv, https://euractiv.it/section/digitale/news/la-commissione-ritira-la-direttiva-sulla-responsabilita-dellia-dopo-gli-attacchi-di-vance/.
[27] Dir. UE 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che ha sostituito la Dir. 85/374/CEE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2853. Sui profili applicativi ai sistemi di intelligenza artificiale, AgendaDigitale, https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/responsabilita-per-prodotti-difettosi-lapproccio-dellue-ai-sistemi-di-ia/.
[28] Art. 4 del Reg. UE 2024/1689, in vigore dal 2 febbraio 2025.
[29]CNN, Documento programmatico, cit. supra, (“Non si può sorvegliare ciò che non si comprende”).
[30]Si rinvia al più ampio lavoro di cui alla nota 1.
[31]CNN, Documento programmatico, cit. supra.
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