Svolgere all’interno di casa propria un’attività “home restaurant” significa fare ristorazione a pagamento in abitazione privata a poche persone senza un vero ristorante, ma non resta estraneo alla disciplina della somministrazione di alimenti e bevande.
Il punto nodale è come l’attività viene concretamente organizzata, perchè in base alla continuità, apertura a clienti indeterminati, promozione al pubblico e corrispettivo economico l’home restaurant potrebbe qualificare invece ristorante vero e proprio, rientrando nell’ambito della legge n. 287/1991 (attività di somministrazione alimenti e bevande). Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, con sentenza n. 983/2026 ha esaminato il rispetto delle norme edilizie, urbanistiche e sulla destinazione d’uso dei locali per gli home restaurant. La disciplina di questo settore è affidata soprattutto alle legislazioni regionali, e infine alla disciplina regolamentare del Comune; chiaramente, come sempre, considerate anche i vincoli e norme speciali, soprattutto la sicurezza e acustica.
Punti chiave
- l’attività ricondotta alla legge n. 287/1991 deve rispettare anche norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e destinazione d’uso;
- la sentenza non accerta però uno specifico abuso edilizio nell’immobile e non afferma in via generale che ogni home restaurant comporti cambio di destinazione d’uso.
Il caso: attività di ristoro esercitata nell’abitazione
Il ricorrente svolgeva presso la propria abitazione un’attività di preparazione e somministrazione di alimenti, e in base agli atti risultava che avveniva nei giorni di venerdì, sabato e domenica, ed era pubblicizzata online con indicazioni utili a raggiungere il luogo. Per svolgere questa attività nel proprio domicilio è necessaria la SCIA commerciale per inizio attività, al pari di un qualsiasi ristorante o attività produttiva, e il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie. Sennonché, a seguito degli accertamenti, era emersa anche l’assenza della SCIA per l’esercizio dell’attività e il mancato adempimento alla registrazione sanitaria prescritta. Nel corso degli accertamenti era stato richiesto anche un sopralluogo finalizzato alla verifica di eventuali abusi edilizi nell’abitazione, sopralluogo che non era stato eseguito per il mancato accesso ai locali, tuttavia non formante parte di causa di questa sentenza. Il Comune aveva quindi disposto la chiusura dell’attività e la rimozione dell’insegna.
Attività privata oppure somministrazione al pubblico?
La tesi difensiva del ricorrente era che l’attività, svolta in ambito domestico e ritenuta occasionale, non possedesse i caratteri propri della somministrazione al pubblico; il TAR invece ha esaminato le modalità concrete di esercizio. In particolare, la previsione dell’attività durante tutti i fine settimana è stata ritenuta incompatibile con il carattere meramente occasionale o episodico, ammessa per gli home restaurant. Inoltre, anche la promozione attraverso i social network e la possibilità di accesso da parte di persone estranee alla cerchia privata hanno assunto rilievo. Finché l’home restaurant risulta circoscritto a pochi avventori rimane tale, con l’aumento dell’afflusso dei clienti si configura attività di ristorazione propria.
Secondo il TAR, questi elementi dimostravano che l’attività era rivolta a una collettività indifferenziata di potenziali clienti e aveva carattere economico, di natura stabile e continuata. La sentenza afferma in modo netto: «La circostanza secondo cui il luogo in cui si svolge detta attività coincida con una privata dimora non è sufficiente ad escludere il carattere economico dell’attività esercitata e l’apertura al pubblico».
Rapporto con conformità edilizia, urbanistica e destinazione d’uso
Una volta superato il perimetro dell’home restaurant, l’attività viene ricondotta in quelle tipiche di somministrazione di alimenti e bevande, e pertanto il TAR, nel respingere il ricorso del ristoratore casalingo, richiama l’applicazione dell’articolo 3, comma 7, della legge n. 287/1991, e riprende il principio già affermato dal Consiglio di Stato n. 2437/2023:
«L’art. 3 comma 7, l. 25 agosto 1991 n. 287, nel disporre che le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, richiede ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni che l’autorità amministrativa verifichi non solo la presenza dei presupposti e requisiti in materia di attività commerciale, ma accerti anche la conformità dei locali, da utilizzare per l’autorizzanda attività, alle norme predette sotto il profilo sia edilizio-urbanistico che igienico-sanitario» (vedi anche Consiglio di Stato n. 3262/2009).
Intanto evitiamo di attribuire alla pronuncia una portata maggiore di quella effettiva: il TAR non ha stabilito che l’esercizio di qualunque home restaurant determini automaticamente un mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso. La questione semmai riguarda l’assoggettamento dell’attività concretamente esercitata alla disciplina della somministrazione e, conseguentemente, l’obbligo di rispettare anche i requisiti urbanistico-edilizi applicabili ai locali.
Però bisogna porsi il problema: fintanto che rimane davvero home restaurant è un discorso, ma quando supera (facilmente) quella soglia, si dovrà verificare il rispetto della destinazione d’uso, delle varie norme di settore e vincoli, e anche a livello condominiale. In sostanza si rischia di aprire un ristorante aperto due giorni a settimana, con tutti gli effetti e impatti del caso.
Conclusioni e consigli utili
La sentenza TAR Lazio n. 983/2026 conferma un principio operativo importante: qualificare un’attività di ristorazione come domestica non basta per sottrarla dalla disciplina amministrativa L. 287/1991, quando le sue modalità concrete mostrano continuità, apertura al pubblico e carattere economico. Nel momento in cui viene pure pubblicizzata in giro sui social, e si offre al pubblico la possibilità di accedervi pagando, si rischia di instaurare una vera e propria attività di ristorazione. In tal caso, si apre pure il problema del mutamento di destinazione d’uso tra categorie rilevanti, in regime promisquo.
Per proprietari e professionisti è opportuno verificare preventivamente non soltanto gli adempimenti commerciali e sanitari, ma anche la regolarità urbanistico-edilizia dei locali e la compatibilità della destinazione d’uso, perchè siamo di fronte a una destinazione d’uso promiscua a giorni alterni. Si tratta di una cautela operativa, perchè la sentenza si è limitata a confermare l’assoggettamento alla disciplina della somministrazione alimenti e bevande.
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Riferimenti normativi
- Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, articolo 6, comma 7.
- Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004, articolo 6.
- Legge 25 agosto 1991, n. 287, articolo 1; articolo 3, comma 7.
Giurisprudenza citata
- TAR Lazio, Roma, Sezione II-quater, 22 giugno 2026, n. 11388.
- Consiglio di Stato, 8 marzo 2023, n. 2437.
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