I docenti neoassunti che svolgono il periodo di formazione e prova nell’anno scolastico 2026/2027 devono rispettare specifici requisiti di servizio per arrivare alla conferma in ruolo. Il riferimento normativo generale resta il Decreto ministeriale n. 226 del 16 agosto 2022, che stabilisce le soglie temporali e disciplina il percorso di formazione e valutazione. Per superare l’anno di prova sono richiesti almeno 180 giorni di servizio, di cui 120 di attività didattiche, oltre alla formazione obbligatoria e alla valutazione positiva.
Anno di prova docenti 2026/27: i requisiti dei 180 e 120 giorni
Al 21 ottobre 2026, l’USR Veneto ha pubblicato prime indicazioni operative per il nuovo anno scolastico, precisando di essere in attesa della nota ministeriale. Per questo è importante distinguere i requisiti previsti dal decreto dalle questioni per le quali occorre verificare eventuali chiarimenti aggiornati del Ministero o dell’Ufficio scolastico regionale competente. L’articolo 3 del DM 226/2022 prevede due requisiti temporali distinti, che devono essere soddisfatti entrambi:
Il percorso prevede inoltre almeno 50 ore di formazione obbligatoria, il superamento del test finale e la valutazione positiva del periodo di formazione e prova.
I due conteggi non coincidono. Alcune giornate possono essere considerate utili per raggiungere i 180 giorni senza rientrare automaticamente nei 120 giorni di attività didattiche.
Quali giorni si conteggiano nei 180 giorni di servizio
Il comma 2 dell’articolo 3 del DM 226/2022 stabilisce che nei 180 giorni sono computabili le attività connesse al servizio scolastico. Tra queste rientrano:
- i giorni di effettivo insegnamento e di servizio;
- i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, come le vacanze natalizie e pasquali;
- le giornate dedicate a esami e scrutini;
- gli altri impegni di servizio;
- il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.
Il decreto esclude espressamente dal conteggio i giorni di congedo ordinario e straordinario e quelli di aspettativa fruiti a qualsiasi titolo. Per le altre tipologie di assenza, è opportuno verificare la disciplina applicabile e le indicazioni amministrative dell’Ufficio scolastico di riferimento, senza estendere automaticamente a ogni situazione le regole previste per una specifica categoria.
I 120 giorni di attività didattiche: quali attività comprendono
Per raggiungere la soglia dei 120 giorni, il DM 226/2022 considera sia i giorni effettivi di insegnamento sia quelli impiegati presso la sede di servizio per attività finalizzate al miglior svolgimento dell’azione didattica. Sono comprese le attività:
- valutative, come gli scrutini;
- progettuali, come la programmazione didattica;
- formative, secondo le condizioni previste per il percorso;
- collegiali, come i consigli di classe e i collegi dei docenti.
La giornata deve essere valutata in base alla sua effettiva riconducibilità alle attività contemplate dal decreto. Non è quindi corretto presumere che tutti i giorni conteggiabili nei 180 siano automaticamente validi anche per i 120.
Sabato, chiusure per maltempo e docenti part-time: cosa sapere nel 2026/27
Il conteggio del sabato non lavorativo nelle scuole organizzate su cinque giorni settimanali è stato oggetto di chiarimenti da parte di alcuni Uffici scolastici regionali.
Il sabato nella settimana corta si conta nei 120 giorni?
L’USR Marche, con una nota del 9 febbraio 2023, ha fornito indicazioni sul computo del giorno libero. Si tratta, tuttavia, di un chiarimento territoriale: il DM 226/2022 non disciplina espressamente tutte le situazioni relative al sabato e al giorno libero ai fini dei 120 giorni.
Per l’anno scolastico 2026/27, prima di considerare il sabato automaticamente utile per raggiungere la soglia delle attività didattiche, è quindi opportuno verificare le indicazioni aggiornate del proprio Ufficio scolastico regionale e della scuola di servizio. Un chiarimento locale non deve essere presentato come una regola nazionale valida indistintamente per tutti i docenti.
Scuola chiusa per maltempo: i giorni rientrano nel conteggio?
Quando il sindaco o il prefetto dispone la chiusura di una scuola per maltempo, occorre distinguere il conteggio dei 180 giorni di servizio da quello dei 120 giorni di attività didattiche.
L’articolo 1256 del Codice civile disciplina l’impossibilità della prestazione per cause non imputabili, ma non stabilisce direttamente come debbano essere computate queste giornate ai fini dell’anno di formazione e prova.
Per questo motivo, non è corretto affermare che ogni chiusura per maltempo venga sempre conteggiata allo stesso modo. Per i 180 giorni occorre fare riferimento alle indicazioni amministrative applicabili al caso concreto; per i 120 giorni, la giornata di chiusura non può essere considerata automaticamente utile in assenza di attività didattiche o di altre attività ammesse dal decreto.
In presenza di un’ordinanza di chiusura, è quindi consigliabile consultare le indicazioni dell’Ufficio scolastico competente, soprattutto se il conteggio delle giornate è determinante per completare il periodo di prova.
Docenti part-time o con spezzone: come cambia il conteggio
Il comma 4 dell’articolo 3 del DM 226/2022 prevede una riduzione proporzionale dei 180 giorni di servizio e dei 120 giorni di attività didattiche per i docenti con prestazione o orario inferiore a quello della cattedra o del posto intero.
Il principio riguarda quindi anche i docenti che svolgono il servizio con un orario ridotto. Per determinare il numero di giornate richieste nel singolo caso, è opportuno rivolgersi alla segreteria scolastica e verificare le indicazioni amministrative applicabili. Resta fermo l’obbligo di svolgere le attività previste dal percorso formativo, per un impegno complessivo di almeno 50 ore, secondo quanto stabilito dal DM 226/2022.
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