#Finsubito news dalla rete – Incentivi fiscali per le imprese: guida a vantaggi e criticità



Le agevolazioni fiscali italiane presentano un panorama variegato che le imprese devono guardare con grande attenzione per cogliere ogni prospettiva. I principali incentivi, oggi poco calibrati invero su produttività e risultati delle aziende, quali crediti ZES e ZLS, iperammortamento, credito R&S e patent box, possono accompagnare la scelta di un territorio, di acquistare o meno un bene e di intraprendere un progetto innovativo. La loro efficacia dipende dalla possibilità dell’impresa di qualificare il progetto, rispettare tempi e condizioni, documentare le spese e misurare il beneficio effettivo dopo il cumulo. Di questo (e di molto altro) si parlerà nel corso del XV Forum FISCALE, in programma a Milano il 3 novembre 2026.

La costruzione di un nuovo stabilimento, l’ampliamento di una linea produttiva, la digitalizzazione dei processi, lo sviluppo di un progetto innovativo sono decisioni industriali che coinvolgono beni, persone e tempi differenti.

Su queste decisioni gioca un ruolo spesso determinante la leva fiscale. Le scelte politiche in questo ambito e (soprattutto) i loro impatti macroeconomici vanno quindi attentamente ponderati. L’audizione del 29 settembre alla Commissione attività produttive della Camera dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) è una buona occasione per riflettere appunto sugli impatti delle agevolazioni e meglio orientare il futuro.

Crediti di imposta e maggiorazioni di costi e ammortamenti: modelli a confronto

Le due principali forme di incentivo sono i crediti di imposta e le maggiorazioni di ammortamenti e costi.

I crediti di imposta, che raggiungono una platea più vasta di soggetti, anche nel Mezzogiorno, avvicinano il beneficio al momento dell’investimento e funzionano (di solito, il credito ZES è in parte una eccezione, essendo fruibile solo in compensazione con altre imposte) anche senza che l’impresa abbia reddito imponibile. Sono quindi immediati ma rappresentano una incertezza per i conti pubblici (l’esempio plastico è il famigerato superbonus nell’edilizia).

Le maggiorazioni di costi e ammortamenti distribuiscono invece il beneficio fiscale nel tempo e ciò consente un maggior controllo della spesa. In questa macro area insistono poi incentivi ancor più collegati alla produzione di utili per le imprese, come il “vecchio” Patent box (quello attuale è invece, anche lui, una maggiorazione di deducibilità dei costi).

Infine, agevolazioni di (potenziale) grande rilievo sistemico sono quelle che mirano a orientare il risparmio verso l’economia reale (su cui ci sarebbe tanto da fare, per uscire dal nanismo della nostra Borsa e per orientare le scelte di casse di previdenza, fondi pensione e investitori in generale).

Il primo passo: chiarire gli obiettivi

Il tema centrale, anche alla luce delle esperienze passate, è schiarirsi le idee sugli obiettivi. Se si vuole puntare nel breve a stimolare gli investimenti come componente della domanda aggregata, il quesito cui rispondere è quale incentivo generi più spesa al minor costo per il bilancio pubblico.

Al contrario, se si punta, come si dovrebbe assolutamente fare in un Paese fermo, vecchio e che cresce a ritmi irrisori, ad aumentare produttività, ricerca e innovazione, il quesito a cui rispondere è come creare le condizioni per stimolare il rischio imprenditoriale spostando gli incentivi sui risultati (un po’ come faceva il già citato “vecchio” Patent box, che consisteva in una detassazione degli utili rivenienti da attività di ricerca e sviluppo) e anche sulla patrimonializzazione delle imprese (come faceva l’ACE, Aiuto alla crescita economica, ora soppresso).

Spunti interessanti in tema di incentivi di casa nostra sono contenuti anche nel Position Paper del 13 ottobre 2026 di Assonime, la quale propone l’introduzione di crediti di imposta “duali” ancorati a logiche di incrementalità e ESG, agevolazioni per le quotazioni in borsa, investimenti nelle PMI e aggregazioni aziendali (la volontà è quella corretta che si diceva sopra di contrastare il nanismo della nostra borsa e favorire filiere e crescita dimensionale delle aziende per farle diventare più appetibili per gli investitori istituzionali).

Incentivi fiscali nel panorama internazionale

La partita degli incentivi è decisiva anche nel panorama internazionale. Basti pensare alla recentissima procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea contro i nostri PIR (piani individuali di risparmio), che ha effetti rilevanti anche su Casse di Previdenza e Fondi Pensione, o ai noti limiti imposti dalla normativa europea sugli Aiuti di Stato o infine al delicato rapporto tra incentivi e Global minimum tax al 15%, che, per i soggetti di maggiore dimensione, può comportare un pericoloso effetto tagliola e un danno alla competitività. Ciò soprattutto se si pensa che le due principali potenze economiche, Stati Uniti e Cina, hanno deciso di deviare rispetto al framework delle global minimum tax che sempre più sta diventando, come ci è già capitato di definirla, non una “Global” ma una “European minimum tax“.

Ovviamente non può affermarsi che la minimum tax annulli un beneficio piuttosto che un altro, né assumere che il valore nominale dell’incentivo coincida sempre con il valore economico netto per il gruppo, occorre fare un’analisi per ogni singolo Paese e misura ma sicuramente gli Stati, compresa l’Italia, nello scegliere quali incentivi promuovere devono considerare anche questo aspetto.

La situazione italiana: un panorama variegato

Ma caliamoci nelle principali agevolazioni fiscali italiane. Troviamo un panorama variegato, con l’unico tratto comune, come si diceva, di essere poco calibrate sui risultati.

Le agevolazioni in vigore attribuiscono rilievo a presupposti applicativi, appunto, diversi. I crediti ZES Unica e ZLS guardano alla localizzazione dell’investimento produttivo; l’iperammortamento alle caratteristiche dei beni strumentali; il credito ricerca e sviluppo alle attività effettivamente svolte, così come anche il “nuovo” Patent box.

ZES Unica e ZLS: incentivi agli investimenti territoriali

Il credito per la ZES Unica trova fondamento nell’art. 16 del D.L. n. 124 del 2023, mentre il credito per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) è disciplinato dall’art. 13 del D.L. n. 60 del 2024. La legge di Bilancio 2026 ha esteso entrambe le misure agli investimenti effettuati nel triennio 2026-2028. La maggiore durata risponde all’esigenza di programmare investimenti che non si esauriscono in una sola annualità.

La ZES Unica interessa le aree ammesse del Mezzogiorno e comprende anche Marche e Umbria (per la parte di agevolazioni amministrative, il governo ha annunciato l’estensione a tutto il territorio nazionale). Le ZLS hanno un perimetro proprio, determinato dai provvedimenti istitutivi e dalle aree ammissibili agli aiuti regionali. In entrambe le ipotesi, non è decisiva la sede legale del beneficiario: occorre verificare dove si trova la struttura produttiva cui sono destinati i beni.

Cos’è un progetto di investimento iniziale

L’agevolazione si rivolge alle imprese già operative o che si insediano nell’area agevolata, fermo il rispetto delle esclusioni soggettive e settoriali previste dalla disciplina. La condizione oggettiva centrale è l’inserimento degli acquisti in un “progetto di investimento iniziale“. Può trattarsi della creazione di un nuovo stabilimento, dell’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, della diversificazione della produzione o di un cambiamento fondamentale del processo produttivo. La mera sostituzione di un bene già utilizzato non integra, da sola, una di queste fattispecie.

Beni agevolabili e limiti di spesa

Sono ammessi i nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive esistenti o di nuova realizzazione. Novità e strumentalità richiedono verifiche distinte: il bene deve appartenere alle categorie ammesse ed essere impiegato durevolmente nell’attività produttiva del beneficiario. La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 99 del 2026 mostra la rilevanza di questa distinzione, l’Agenzia esclude l’ammodernamento di mezzi marittimi già posseduti dall’ambito del credito ZLS, pur essendo i mezzi funzionali all’attività portuale.

Terreni e immobili possono concorrere all’investimento quando siano strumentali al progetto ed effettivamente utilizzati nella struttura produttiva. Per gli immobili, diversamente dai macchinari, la disciplina consente in determinate ipotesi anche l’acquisizione di beni già utilizzati. Il valore agevolato di terreni e immobili non può comunque superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato: un costo immobiliare superiore richiede di determinare la quota ammissibile, senza escludere automaticamente l’intero progetto.

Il costo complessivo agevolabile incontra il limite di 100 milioni di euro per progetto e la soglia minima di 200.000 euro. È il progetto, pertanto, a costituire l’unità logica dell’analisi; la scansione annuale delle comunicazioni, tuttavia, può rendere complessa la verifica quando acquisto del fabbricato e installazione dei macchinari ricadono in esercizi differenti.

Comunicazioni e adempimenti richiesti

La procedura 2026-2028 è articolata, per ciascuna annualità, in una comunicazione iniziale delle spese sostenute e previste e in una comunicazione integrativa, da inviare a pena di decadenza per attestare gli investimenti realizzati. Per l’anno 2026 la prima finestra si è chiusa il 1° giugno, in ragione del differimento del termine caduto di sabato; la comunicazione integrativa è prevista dal 3 al 18 gennaio 2027, considerato il differimento del termine finale caduto di domenica. La documentazione delle spese e la coerenza tra i dati delle due comunicazioni sono parte sostanziale della procedura.

Il credito spettante in base all’intensità massima regionale non coincide necessariamente con quello che l’impresa potrà utilizzare. Per la ZES sono stanziati 2,3 miliardi di euro nel 2026, un miliardo nel 2027 e 750 milioni nel 2028; per le ZLS, 100 milioni per ciascun anno.

ZES e ZLS sono strumenti che vanno nella direzione corretta e dovrebbero anzi portare alla creazione di vere e proprie zone franche per fare dell’Italia un hub nel Mediterraneo valorizzando la nostra posizione strategica.

Iperammortamento: come funziona la maggiorazione fiscale

L’iperammortamento, (re)introdotto dall’art. 1, commi 427-436, della legge di Bilancio 2026, opera mediante una maggiorazione del costo dei beni rilevante ai soli fini delle imposte sui redditi. La maggiore deduzione riguarda le quote di ammortamento o i canoni di leasing; non si tratta di un credito utilizzabile in F24 e la maggiorazione non rileva ai fini IRAP. Il vantaggio fiscale si manifesta lungo il periodo di deduzione del bene, con effetti sul valore attuale e sui flussi finanziari del progetto.

Gli investimenti agevolabili sono effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La misura comprende i beni materiali e immateriali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale e interconnessi, nonché determinati beni materiali destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, inclusi i sistemi di accumulo. Il vincolo originario relativo alla produzione dei beni nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo è stato eliminato con efficacia dal 1° gennaio 2026.

Come si calcola il beneficio fiscale

Per i beni materiali e gli impianti ammessi, la maggiorazione è del 180% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro, del 100% per la quota oltre 2,5 e fino a 10 milioni e del 50% oltre 10 e fino a 20 milioni. Le percentuali esprimono una deduzione aggiuntiva, non la quota del costo rimborsata all’impresa.

Un bene del costo di 250.000 euro, interamente compreso nel primo scaglione, può generare 450.000 euro di deduzione aggiuntiva. Assumendo per semplicità un’aliquota IRES del 24%, il risparmio teorico complessivo sarebbe di 108.000 euro. Questo importo non diventa disponibile al momento dell’acquisto: segue la deduzione delle maggiori quote e dipende dalla posizione fiscale dell’impresa. La stima del beneficio dovrebbe dunque considerarne anche la distribuzione temporale.

Credito di imposta per ricerca e sviluppo: requisiti

Il credito per ricerca e sviluppo riguarda l’attività svolta dall’impresa e i costi a essa imputabili, non l’acquisto del bene in quanto tale. Per le attività ammissibili di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, è previsto nella misura del 10% della base di calcolo, nel limite massimo annuale di cinque milioni di euro, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031. Innovazione tecnologica e design sono categorie distinte, con presupposti e periodi di applicazione propri.

Per qualificare il progetto occorre documentarne obiettivi, attività, contenuti tecnici e risultati. Un macchinario tecnologicamente avanzato può essere agevolabile con l’iperammortamento senza dimostrare, per ciò solo, l’esistenza di ricerca e sviluppo. Viceversa, in un progetto di ricerca possono assumere rilievo, nei limiti previsti, costi di personale, contratti di ricerca e quote relative ai beni impiegati nelle attività. La legge richiede la certificazione delle spese e una relazione tecnica asseverata.

Patent box: dal sostegno ai redditi al sostegno ai costi

Il Patent box mostra bene come la scelta del meccanismo agevolativo possa cambiare la finalità dell’incentivo.

Il vecchio regime detassava il 50% della quota agevolabile dei redditi derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali, premiando la capacità dell’innovazione di generare risultati economici.

Il nuovo Patent box, disciplinato dall’art. 6 del D.L. n. 146/2021, riconosce invece una maggiorazione del 110% dei costi delle attività rilevanti riferibili a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli giuridicamente tutelati, utilizzati nell’attività d’impresa. La maggiore deduzione opera ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e vi si accede con un’opzione quinquennale, irrevocabile e rinnovabile. Il meccanismo premiale consente inoltre, all’ottenimento della privativa, di recuperare le spese che hanno contribuito alla creazione del bene negli otto periodi d’imposta precedenti; per il software rileva la registrazione presso la SIAE o un organismo pubblico equivalente.
Il beneficio si sposta quindi dai redditi prodotti ai costi sostenuti, ma la sua effettiva fruizione resta legata alla posizione fiscale dell’impresa. Lo dimostra anche il cumulo con il credito ricerca e sviluppo, la cui base deve essere rideterminata al netto del beneficio fiscale da Patent box, restituendo l’eventuale eccedenza già fruita senza sanzioni e interessi. Secondo la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 102 del 2026, la restituzione va effettuata in relazione al periodo della variazione in diminuzione, anche in assenza di capienza fiscale.

Un’impostazione criticata da Assonime, perché può comportare un esborso immediato a fronte di un risparmio differito o, per l’IRAP incapiente, non realizzato: un ulteriore esempio di quanto contino, oltre alla misura nominale dell’incentivo, i tempi e le condizioni del suo utilizzo.

Cumulo e valore effettivo dei benefici

Un medesimo progetto industriale può presentare i requisiti di più agevolazioni (ad esempio ZES e iperammortamento), ma la somma dei benefici teorici non rappresenta il vantaggio effettivamente spettante. Occorre separare le spese immobiliari, il costo dei singoli beni e le attività di ricerca; applicare a ciascuna voce la sua disciplina; verificare i massimali di intensità degli aiuti e il divieto di doppio finanziamento. L’eventuale contributo riferito ai medesimi costi può incidere sulla base della maggiorazione o del credito calcolato secondo altre regole.

Per un’impresa che realizzi un nuovo stabilimento e vi installi beni digitali, il calcolo dovrebbe partire da un prospetto che riconcili contratti, fatture, consegne, valori iscritti in contabilità, altri contributi e comunicazioni trasmesse. È questo prospetto, verificabile bene per bene e progetto per progetto, a consentire la stima della liquidità derivante dai crediti e del risparmio fiscale prodotto negli anni dalla maggiore deduzione.

Incentivi fiscali: quali sfide per imprese e legislatore?

I crediti ZES e ZLS, l’iperammortamento, il credito per ricerca e sviluppo e il patent box possono accompagnare la scelta di un territorio, di acquistare o meno un bene e di intraprendere un progetto innovativo. La loro efficacia dipende tuttavia dalla possibilità dell’impresa di qualificare il progetto, rispettare tempi e condizioni, documentare le spese e misurare il beneficio effettivo dopo il cumulo.

Occorre senz’altro migliorare la politica degli incentivi e delle semplificazioni, anche se ci avviamo a chiudere il PNRR e sul fronte risorse occorrerà più coraggio. Ciò, come si diceva nell’incipit, alla luce di una riflessione sul quadro generale e sugli impatti macroeconomici delle politiche di incentivazione, posto che tali politiche devono soprattutto essere attente a contribuire alla produttività, alla innovazione e alla crescita delle nostre aziende e (quindi) del nostro Paese.

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