#Finsubito news dalla rete – Riforma S.p.A. 2026 e adeguamento statuto S.r.l.


Premessa: un metodo, più che un obbligo

Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha riorganizzato le norme del Codice civile su amministrazione e controllo delle S.p.A.

Le S.r.l. non sono il destinatario diretto dell’art. 9, ma ne risentono per due ragioni:

  • il Codice civile contiene ancora rinvii alla disciplina azionaria, a partire dall’art. 2477 c.c. sull’organo di controllo;
  • molti statuti di S.r.l. ricalcano formule e numerazioni pensate per le S.p.A.

Per le S.r.l. non esiste un obbligo generalizzato di adeguamento e non serve un’assemblea straordinaria dedicata. Serve piuttosto un controllo sistematico dello statuto, che porti ogni clausola a uno di tre esiti:

  1. resta valida così com’è;
  2. va letta alla luce della nuova disciplina, senza modificarla subito;
  3. va riscritta alla prima occasione utile, o subito se incide sul funzionamento degli organi.

Il presente contributo elenca le verifiche, ordinandole per priorità. Per ciascuna area sono indicati cosa controllare, qual è il rischio e come intervenire.

1. Priorità immediata: le clausole sulle assemblee a distanza

Con il 30 settembre 2026 si chiude il regime straordinario nato con l’art. 106 del D.L. n. 18/2020 e prorogato più volte, da ultimo con il D.L. n. 200/2025. Per le S.r.l. la regola resta invariata: l’assemblea a distanza è ammessa anche se lo statuto non la prevede, purché non la vieti espressamente.

Cosa verificare: la verifica urgente riguarda quindi solo gli statuti che contengono una clausola sul tema.

Possono ricorrere i seguenti casi:

  • Statuto che non riporta nulla sul tema: non serve intervenire; l’assemblea può tenersi anche solo in via telematica; resta utile verificare che il verbale dia conto delle modalità di identificazione dei partecipanti e di voto;
  • Statuto che vieta il collegamento a distanza: occorre chiedersi se il divieto riflette ancora la volontà dei soci; con la fine del regime transitorio il divieto torna pienamente efficace; un’assemblea tenuta a distanza nonostante il divieto espone le delibere a impugnazione;
  • Clausola “mista”, che ammette il collegamento ma impone che presidente e segretario (o notaio) siano nello stesso luogo: è il caso più frequente e il più delicato; un orientamento notarile consolidato consente al presidente di collegarsi a distanza, tuttavia un’assemblea interamente virtuale, con una clausola del genere, lascia margini di contestazione: prudenzialmente conviene riscriverla;
  • Clausola che richiama l’art. 106 D.L. 18/2020 o la “normativa emergenziale”: il riferimento è superato e va eliminato; nel frattempo la clausola va interpretata alla luce della disciplina ordinaria.

Come intervenire: se i soci decidono di disciplinare l’assemblea a distanza, la clausola dovrebbe coprire almeno questi punti:

  • come si identificano i partecipanti e come si verifica la loro legittimazione;
  • come si garantiscono la possibilità di intervenire e il voto in tempo reale;
  • dove l’assemblea si considera tenuta, oppure se può svolgersi senza un luogo fisico;
  • come si verbalizza e chi la verbalizza;
  • quale piattaforma si usa, oppure quali requisiti deve avere;
  • cosa succede se il collegamento si interrompe durante la riunione.

Se invece si sceglie la sola presenza fisica, il divieto va scritto in modo espresso. Conviene anche fare salva la delega, per non comprimere la partecipazione dei soci.

2. Poteri degli amministratori e oggetto sociale

Cosa verificare: se la clausola sull’oggetto sociale o sui poteri limita gli amministratori agli atti “necessari” al conseguimento dell’oggetto.

Rischio: una formula restrittiva crea incertezza sulla legittimazione a compiere operazioni accessorie. Il tema emerge spesso nei rapporti con le banche, ad esempio per garanzie o finanziamenti infragruppo.

Come intervenire: allineare la formula agli atti anche solo “strumentali” all’oggetto sociale.

3. Deleghe e materie non delegabili

Cosa verificare: se lo statuto, in caso di consiglio di amministrazione, indica in modo espresso le materie riservate al collegio.

Rischio: un elenco incompleto, o un semplice rinvio all’art. 2381 c.c. nella vecchia formulazione, crea dubbi sul perimetro delle deleghe.

Come intervenire: elencare espressamente le materie non delegabili: redazione del progetto di bilancio, progetti di fusione e scissione, aumenti di capitale delegati, decisioni sugli strumenti di regolazione della crisi. Conviene anche richiamare il dovere di istituire assetti organizzativi adeguati e disciplinare i flussi informativi dagli organi delegati al consiglio.

4. Divieto di concorrenza e dovere di fedeltà

Cosa verificare: se lo statuto contiene autorizzazioni generiche o preventive a svolgere attività concorrenti.

Rischio: il nuovo regime è più stringente e si estende ai ruoli dirigenziali presso concorrenti. Un’autorizzazione generica rischia di non proteggere né la società né l’amministratore.

Come intervenire: sostituire le autorizzazioni generiche con un’autorizzazione specifica dei soci, riferita alla singola posizione. Valutare anche il divieto di usare informazioni e opportunità d’affari conosciute durante l’incarico.

Società 2026, Autori: AA.VV., Ed. IPSOA, 2026. Per ogni tipo di società affronta: costituzione, funzionamento, bilancio, strumenti finanziari, operazioni straordinarie, regime fiscale, aspetti penali.
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5. Decisioni dei soci su materie gestorie e diritto di veto

Cosa verificare: le clausole che riservano ai soci decisioni gestorie o attribuiscono diritti di veto.

Rischio: l’autonomia statutaria resta ampia, ma una formulazione ambigua può far pensare a uno spostamento della responsabilità di gestione.

Come intervenire: mantenere le clausole, ma precisare che non spostano sugli amministratori la responsabilità per scelte che non hanno potuto assumere liberamente, né li esonerano dai doveri di valutazione e segnalazione.

6. Organo di controllo e revisione legale

Cosa verificare: come lo statuto indica l’organo di controllo e quali articoli richiama per ineleggibilità, doveri e revisione.

Rischio: formule rigide come “il sindaco unico” o “il revisore” costringono a modificare lo statuto se cambiano le soglie o la scelta dei soci. I richiami a singoli articoli possono inoltre puntare a norme ormai rinumerate.

Come intervenire: usare la dicitura generica “organo di controllo o revisore, ove nominati ai sensi di legge”. Per il resto, rinviare alla “disciplina di legge vigente” invece che a singoli articoli.

7. Censimento dei rinvii normativi

Cosa verificare: tutti i richiami numerici ad articoli del Libro V in materia di amministrazione e controllo.

Rischio: clausole che rinviano a norme spostate, accorpate o abrogate diventano difficili da interpretare. È proprio sui rinvii che si concentrano i problemi applicativi degli statuti anteriori alla riforma.

Come intervenire: censire i rinvii e, alla prima modifica statutaria, sostituirli con formule “dinamiche”. Nel frattempo, per le società assistite, conviene annotare nel fascicolo quale interpretazione si adotta per ciascun rinvio superato.

8. Coordinamento con il Modello 231

La riforma rafforza la vigilanza dell’organo di controllo sugli assetti organizzativi e sul sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Per le S.r.l. che hanno adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo (c.d. M.O.G.C.) ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, il modello rientra a pieno titolo tra questi assetti. La revisione dello statuto è quindi l’occasione per allineare i due livelli.

Il D.D.L. di riforma 231: il 4 agosto 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di disegno di legge di revisione del D.Lgs. n. 231/2001. Per quanto qui rileva, il testo abroga l’art. 6 e, con esso, il comma 4-bis, senza riproporre nel nuovo art. 7 la facoltà di attribuire le funzioni di Organismo di Vigilanza (O.d.V.) all’organo di controllo. Il D.D.L. deve ancora compiere l’intero iter parlamentare e può subire modifiche: il D.Lgs. n. 231/2001 continua ad applicarsi nella formulazione vigente e non è quindi necessario riscrivere oggi il M.O.G.C.

Cosa verificare: quattro punti di contatto tra statuto e M.O.G.C.:

  • se l’organo di controllo svolge, o potrebbe svolgere, le funzioni di organismo di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 4-bis, D.Lgs. n. 231/2001, finché vigente;
  • se lo statuto riserva all’organo amministrativo nel suo insieme l’adozione e l’aggiornamento del modello;
  • se le clausole su concorrenza e conflitto di interessi sono coerenti con il codice etico e con i protocolli del M.O.G.C.;
  • se la parte generale del M.O.G.C. richiama articoli del Codice civile su amministratori e organo di controllo ora modificati o rinumerati.

Rischio: il rischio è duplice. Da un lato, il comma 4-bis menziona il collegio sindacale: con un sindaco unico, e a maggior ragione con il solo revisore, l’attribuzione delle funzioni di O.d.V. va valutata con cautela già oggi. Dall’altro, una clausola statutaria che attribuisse espressamente tali funzioni all’organo di controllo diventerebbe inattuale se la riforma fosse approvata nel testo attuale. Un M.O.G.C. che rinvia a norme superate, o che attribuisce funzioni a organi con una denominazione non più attuale, si presta inoltre a contestazioni sulla sua efficace attuazione.

Come intervenire: quattro azioni, da coordinare con la modifica statutaria:

  1. valutare di inserire tra le materie non delegabili (v. punto 3) l’adozione e le modifiche sostanziali del M.O.G.C.;
  2. se l’organo di controllo è collegiale e svolge le funzioni di O.d.V., prevedere flussi informativi distinti tra le due funzioni e verbali separati;
  3. aggiornare la parte generale del M.O.G.C. sostituendo i richiami a singoli articoli con rinvii alla disciplina vigente, come suggerito per lo statuto (v. punto 7);
  4. non inserire nello statuto clausole che attribuiscano le funzioni di O.d.V. all’organo di controllo; se già presenti, riformularle con un rinvio “nei limiti consentiti dalla legge vigente” (v. punto 7). Per le società che oggi affidano la vigilanza al collegio sindacale, conviene avviare una valutazione preliminare dei costi di un organismo distinto.

Conclusioni operative: quando intervenire

Solo le clausole assembleari richiedono un controllo immediato. Tutto il resto può attendere la prima modifica statutaria già in programma.

Sul versante 231, sia per le S.p.A. sia per le S.r.l., l’agenda si articola in quattro passaggi:

  • aggiornare nel M.O.G.C. e nei regolamenti interni i richiami agli articoli rinumerati o abrogati (v. artt. 2381, 2391, 2408 e 2409 c.c.);
  • rivedere i protocolli su conflitto di interessi, concorrenza e uso delle informazioni alla luce degli artt. 2390 e 2390-bis c.c. e, per i direttori generali, dell’art. 2396-bis c.c.;
  • formalizzare il coordinamento tra organo di controllo e O.d.V. alla luce dell’art. 2396-quinquies c.c.;
  • monitorare l’iter del D.D.L. di riforma 231 prima di modificare la composizione dell’O.d.V.

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