Un collegamento elettrico destinato a un impianto fotovoltaico può attraversare un terreno privato senza che il proprietario perda il fondo. Questo, però, non significa che basti approvare il tracciato per acquisire ogni diritto sull’area, né che l’autorizzazione del cavidotto consenta automaticamente di costruire l’intero impianto. Sono passaggi diversi, con atti, effetti e possibilità di contestazione da distinguere.
La sentenza n. 15015 del TAR Lazio, Roma, Sezione Terza, pubblicata il 18 settembre 2026, affronta proprio questa differenza. Una società proprietaria di un terreno aveva contestato l’approvazione delle opere di connessione alla rete, lamentando, tra l’altro, l’assenza di un’autorizzazione definitiva del fotovoltaico, un progetto poco preciso e carenze nella partecipazione al procedimento.
Il ricorso non ha avuto successo: è stato dichiarato in parte inammissibile e, per il resto, respinto. Il punto interessante non è un generico via libera ai cavi sui terreni altrui, ma la necessità di leggere esattamente che cosa autorizza il provvedimento e quale diritto intende incidere.
Il caso: una connessione alla rete, non l’intero impianto
L’atto impugnato era una determinazione della Città Metropolitana di Roma Capitale del 16 dicembre 2025, relativa a un collegamento elettrico interrato affidato al gestore della rete. L’autorizzazione comprendeva una dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all’asservimento degli immobili interessati dal tracciato.
Il proprietario sosteneva che non fosse ragionevole approvare questo collegamento prima della conclusione dell’iter dell’impianto fotovoltaico. Secondo la sua prospettazione, si interveniva sul terreno per un’opera la cui effettiva realizzazione restava incerta. Contestava inoltre l’individuazione delle aree e lo strumento giuridico necessario per utilizzarle.
Il TAR parte da un dato decisivo: l’atto oggetto del ricorso riguardava le opere di connessione, non autorizzava l’impianto di produzione e non comprendeva le cabine di consegna del distinto progetto. Il giudizio doveva quindi verificare la legittimità di quel provvedimento, senza sovrapporlo a un’altra pratica amministrativa.
Perché la connessione può essere approvata prima del fotovoltaico
Un impianto destinato a immettere energia nella rete ha bisogno di una soluzione di collegamento concretamente realizzabile. Nel ragionamento del Tribunale, la connessione e la produzione sono funzionalmente legate, ma i relativi procedimenti conservano una propria autonomia.
Dalla ricostruzione contenuta nella sentenza emerge che i proponenti avevano acquisito una soluzione tecnica di connessione e delegato al gestore la relativa autorizzazione e realizzazione. Per il TAR, nel caso esaminato, l’approvazione dell’infrastruttura non richiedeva che l’impianto principale disponesse già di un titolo definitivo.
La motivazione richiama il quadro dell’articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 applicabile a quel procedimento: l’autorizzazione unica dell’impianto considera anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili. È il regime utilizzato per decidere questa controversia, non una descrizione delle regole da applicare indistintamente ai nuovi progetti.
L’esito non permette dunque di concludere che, approvato il cavidotto, si possa costruire anche il fotovoltaico. Per la produzione restano necessari il relativo titolo e le verifiche richieste dal procedimento che la riguarda.
La VIA favorevole ha consentito di riprendere l’iter
Il procedimento della connessione era stato sospeso nel 2023. Successivamente era intervenuta una valutazione di impatto ambientale favorevole, richiamata negli atti, e nel 2025 l’amministrazione aveva ripreso l’istruttoria.
Il TAR non vede una contraddizione tra la sospensione e l’approvazione successiva. La prima aveva carattere temporaneo e cautelativo, in attesa di ulteriori elementi, soprattutto della pronuncia ambientale: non era un diniego definitivo. Una volta cambiato il quadro istruttorio, la ragione della sospensione era venuta meno.
Anche il richiamo alla VIA viene ritenuto pertinente. L’articolo 26 del D.Lgs. 152/2006 prevede l’integrazione del provvedimento ambientale negli atti autorizzatori dei progetti sottoposti a VIA. Il suo esito favorevole aveva quindi rilievo per proseguire la pratica; non sostituiva, da solo, tutte le autorizzazioni ancora necessarie.
Servitù ed esproprio: cambia ciò che accade al terreno
La differenza più concreta per un proprietario riguarda il diritto coinvolto. Un esproprio della piena proprietà trasferisce il bene; un asservimento, invece, impone una limitazione all’uso del fondo per consentire l’opera, senza coincidere necessariamente con il trasferimento della proprietà.
Hai un problema legato a questo argomento?
Descrivi il tuo caso: ti aiutiamo a inoltrare la richiesta a professionisti e imprese del settore.
In questa controversia il TAR osserva che la determinazione indicava espressamente la finalità: asservire il fondo all’uso pubblico, non espropriarne la proprietà. L’atto richiamava anche l’articolo 52-quater del D.P.R. 327/2001, relativo ai passaggi autorizzativi e di pubblica utilità delle infrastrutture lineari energetiche.
Attenzione, però, alla fase procedurale. La sentenza parla del procedimento di asservimento che sarebbe stato avviato: non afferma che l’approvazione del collegamento avesse già costituito definitivamente la servitù. La dichiarazione di pubblica utilità e l’acquisizione del diritto necessario sull’immobile non vanno presentate come un unico passaggio già concluso.
La partecipazione del proprietario è stata verificata sugli atti
La società ricorrente lamentava di non avere ricevuto comunicazioni adeguate e di essere stata privata delle garanzie partecipative. La documentazione depositata, però, mostrava una situazione diversa.
Secondo il TAR, l’amministrazione aveva pubblicato l’avviso e comunicato l’avvio ai proprietari interessati. La società aveva chiesto e ottenuto accesso agli atti e aveva presentato osservazioni, poi trasmesse al gestore per le controdeduzioni. Dopo la riapertura del procedimento nel 2025 era stato pubblicato un nuovo avviso.
Per questo la censura è stata respinta. Non si tratta di affermare che un avviso pubblico basti sempre: il Tribunale ha valutato le comunicazioni e l’effettiva partecipazione documentate in quel fascicolo. La determinazione spiegava anche perché le osservazioni dei proprietari non impedissero la conclusione dell’iter.
GCerca guide, sentenze e aggiornamenti edilizi
Suggerimento
Vuoi ritrovare più facilmente Edilizia.com su Google?
Aggiungi Edilizia.com alle fonti preferite e rendi più semplice recuperare guide, norme, sentenze e aggiornamenti quando cerchi su Google.
È gratis e ti aiuta a trovarci prima nei risultati di ricerca.
Un progetto generico? Il TAR trova tracciato e particelle
Neppure la contestazione sull’incompletezza del progetto è stata accolta. Il provvedimento richiamava il Piano Tecnico delle Opere, il piano particellare, i pareri, le osservazioni e le risposte della proponente. Individuava il tracciato e gli immobili interessati dalla dichiarazione di pubblica utilità.
Per il giudice, quindi, non mancavano né l’identificazione delle aree né la spiegazione dello strumento da utilizzare. È un passaggio utile anche al di fuori di questa vicenda: la verifica deve confrontare il testo dell’autorizzazione con gli elaborati richiamati, non fermarsi al nome del progetto o a una comunicazione sintetica.
Indennità e spese di causa non sono la stessa cosa
La pronuncia non determina l’indennità per la servitù e non stabilisce un importo al metro quadrato. Non dice neppure che una limitazione permanente del fondo sia necessariamente gratuita.
Il Testo unico contempla nell’articolo 44 un’indennità per l’imposizione di servitù o determinate diminuzioni permanenti del valore del bene, ma prevede anche limiti ed eccezioni, fra cui il rinvio alle leggi speciali. Per un’infrastruttura elettrica occorre dunque verificare la disciplina effettivamente applicabile e i diritti acquisiti: questa sentenza non risolve quella quantificazione.
I 5.000 euro indicati nel dispositivo, oltre agli accessori di legge se dovuti, sono invece le spese di lite poste a carico della società ricorrente in favore dell’amministrazione. Non sono un’indennità, un risarcimento al proprietario o una sanzione per avere presentato ricorso.
Cosa controllare prima di contestare un cavidotto
Il primo controllo è individuare l’oggetto dell’atto ricevuto: autorizza la connessione, l’impianto di produzione oppure riguarda già il diritto sul terreno? Occorre poi confrontare tracciato, particelle, fasce interessate e progetto approvato con la situazione reale, conservando comunicazioni, riscontri all’accesso e osservazioni inviate.
La distinzione conta anche per il ricorso. In questa vicenda, le censure rivolte al diverso procedimento dell’impianto sono state dichiarate inammissibili, anche perché non erano stati coinvolti in giudizio i relativi soggetti controinteressati. Le altre contestazioni sono state esaminate e respinte nel merito: non è stata pronunciata un’approvazione generale di ogni aspetto del progetto fotovoltaico.
Per valutare effetti sul fondo, indennità e rimedi serve quindi leggere il fascicolo concreto con un tecnico e un legale. È lì che si verifica quale limitazione sia prevista, quale fase sia stata raggiunta e quale atto eventualmente contestare, rispettando le scadenze pertinenti.
Fonti e riferimenti
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link







