(di Avv. Umberto Lanzo)
Una denuncia per carta clonata e quaranta minuti di attesa
Tutto comincia il 13 aprile 2016 in una stazione urbana dei Carabinieri. Una cittadina si presenta in caserma per denunciare la clonazione della propria carta di credito. Il sottufficiale in sottordine dispone che a raccogliere la denuncia sia un appuntato scelto in servizio, ma il militare – secondo quanto ricostruito dai superiori – si rifiuta. La donna resta in attesa nei locali della stazione per oltre quaranta minuti.
Quando il comandante della stazione e il sottufficiale gli chiedono conto di quel comportamento, la situazione peggiora: l’appuntato si mostra insofferente alle contestazioni e, a più riprese, invita i superiori a mettere per iscritto le mancanze che gli vengono addebitate.
Nove giorni dopo, il 22 aprile 2016, il comandante della stazione trasmette una nota di servizio al Comando Compagnia di Brescia, riferendo l’episodio. È l’atto che innesca la macchina disciplinare.
Il rimprovero e la motivazione del comando
Il 7 giugno 2016 il comandante della Compagnia comunica al militare l’avvio di un procedimento disciplinare per violazione degli articoli 715, 729 e 732 del d.P.R. 90/2010, il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. L’appuntato si difende con due memorie, depositate il 1° e il 6 agosto.
Il 25 agosto arriva la decisione: sanzione disciplinare di corpo del rimprovero. La motivazione è netta: il militare, «addetto a stazione urbana, teneva un comportamento poco consono e non confacente allo status militare e al grado rivestito rispondendo, a richiesta di chiarimenti circa la sua condotta in qualità di militare di servizio alla caserma, con tono arrogante e con voce alterata al comandante della stazione ed al sottufficiale in sottordine».
Il ricorso gerarchico al Comandante provinciale, presentato il 22 settembre, viene respinto il 13 dicembre 2016.
La battaglia al TAR: prima la cautelare, poi il merito
Il carabiniere non si arrende e porta la vicenda davanti al TAR Lombardia, sezione di Brescia. Tre i motivi di ricorso: la violazione degli articoli 1397 e 1398 del Codice dell’ordinamento militare e del giusto procedimento, il travisamento dei fatti con omessa valutazione delle memorie difensive, e il difetto di motivazione del provvedimento.
Il TAR respinge prima la domanda cautelare, con ordinanza n. 162 del 24 marzo 2017, poi il ricorso nel merito. I giudici bresciani sottolineano «la modestia dell’episodio e della sanzione irrogata», che non giustificava la pretesa di un’istruttoria complessa e articolata, ritengono adeguata la motivazione e osservano che un periodo inferiore a due mesi tra fatto e contestazione non ha certo reso difficoltosa la difesa. Il ricorrente viene condannato a 2.000 euro di spese.
L’appello: dal Codice militare fino alla CEDU
A giugno 2023 il militare impugna la sentenza davanti al Consiglio di Stato, ampliando il ventaglio delle censure. Oltre alla falsa applicazione dell’art. 1398 e all’omessa istruttoria, l’appello lamenta la violazione del diritto di difesa e arriva a invocare l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – il diritto al rispetto della vita privata e familiare, che tutelerebbe anche la «vita professionale» – e l’art. 1 del Protocollo addizionale, per le conseguenze economiche della sanzione.
Il Ministero dell’Interno e il Ministero della Difesa – Comando generale dell’Arma si costituiscono chiedendo la conferma della sentenza. La causa viene discussa all’udienza pubblica del 14 aprile 2026.
«Senza ritardo» non significa «subito»: il principio chiave
La Seconda Sezione del Consiglio di Stato respinge l’appello punto per punto, e il passaggio più rilevante riguarda i tempi dell’azione disciplinare.
L’art. 1398 del Codice dell’ordinamento militare impone che il procedimento di corpo sia avviato «senza ritardo» dalla conoscenza dell’infrazione. Ma, richiamando una giurisprudenza ormai consolidata, i giudici chiariscono che la locuzione non va letta come «immediatezza» – cioè quasi contestualità tra fatto e contestazione – bensì come «ragionevole prontezza», da valutare in relazione alla gravità della violazione e alla complessità degli accertamenti.
C’è poi un dettaglio decisivo sul calcolo dei termini: il momento da cui far partire il conteggio non è il 13 aprile, giorno dell’episodio, ma il 22 aprile, data in cui il Comando Compagnia ha effettivamente ricevuto la nota della stazione. Da quel momento all’avvio del procedimento, il 7 giugno, è trascorso un lasso di tempo che il Collegio definisce ragionevole e legittimo. Le scelte dell’amministrazione sul quando avviare l’azione disciplinare, aggiunge la sentenza, sono espressione di discrezionalità e sindacabili solo se manifestamente illogiche, arbitrarie o irragionevoli.
I criteri Engel non si applicano al disciplinare militare
Viene liquidata rapidamente anche la censura fondata sull’art. 6 CEDU. Il Consiglio di Stato ribadisce che i cosiddetti Engel criteria – i tre parametri alternativi elaborati dalla Corte di Strasburgo per qualificare una sanzione formalmente amministrativa come «accusa in materia penale» – non trovano applicazione nel procedimento disciplinare militare, come già affermato dalla stessa Sezione nelle sentenze n. 10067 e n. 3657 del 2024.
Istruttoria e motivazione: cosa basta per un rimprovero
Sul fronte dell’istruttoria, i giudici rilevano la genericità delle richieste del militare e osservano che nessuna omissione si è verificata: la contestazione degli addebiti citava le norme violate, l’interessato è stato invitato a produrre le proprie giustificazioni – cosa che ha puntualmente fatto – e queste sono state oggetto di valutazione da parte del Comando.
Quanto alla motivazione, la sentenza richiama un principio consolidato: le censure sulla qualificazione del fatto e sull’entità della sanzione sono inammissibili quando impingono direttamente nel merito delle valutazioni riservate all’autorità disciplinare. L’obbligo motivazionale, inoltre, è attenuato e si considera assolto attraverso il puntuale riferimento al fatto addebitato, specie a fronte di comportamenti contrari ai doveri di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all’Arma. Nel caso concreto, secondo il Collegio, esiste una sufficiente connessione logico-giuridica tra le responsabilità accertate e la sanzione adottata.
Il rigetto dei motivi contro il rimprovero travolge, per improcedibilità, anche l’impugnazione del provvedimento che aveva respinto il ricorso gerarchico.
Il conto finale: 3.000 euro oltre a quelli già pagati
L’appello viene respinto e il militare condannato al pagamento delle spese di giudizio per 3.000 euro, oltre accessori, che si sommano ai 2.000 euro già liquidati in primo grado. La condanna è pronunciata anche ai sensi dell’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo, con rilevanza agli eventuali effetti previsti dalla legge Pinto (art. 2, comma 2-quinquies, legge 89/2001).
Una vicenda che, nata da un rimprovero – la più lieve delle sanzioni disciplinari di corpo – si è trascinata per quasi dieci anni attraverso ricorso gerarchico, TAR e Consiglio di Stato, e che si chiude con un costo complessivo di 5.000 euro di spese legali a carico di chi aveva contestato la sanzione.
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