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Con accordo 28 settembre 2026 Conflavoro pmi e Fesica Confsal hanno definito alcune variazioni al Ccnl Moda Artigianato, Pelletteria, Calzaturiero, Tessile, Abbigliamento e Affini, Chimica e Ceramica (Codice Cnel D027). Le variazioni hanno effetto a decorrere dal 1º ottobre 2026. Vai al testo dell’accordo
Indennità di vacanza contrattuale
L’importo dell’indennità di vacanza contrattuale viene determinata, per ciascun livello d’inquadramento, applicando al valore del minimo tabellare una percentuale pari al tasso di inflazione dell’anno precedente.
Indennità di qualificazione
Al lavoratore in possesso o che consegua un titolo di studio pertinente alla mansione svolta, di grado superiore a quello eventualmente corrispondente al livello di inquadramento, viene corrisposta mensilmente un’indennità di qualificazione che, salvo diverso accordo tra le parti, sarà di norma pari al 10% della differenza retributiva tra il livello di inquadramento e il livello corrispondente al titolo di studio superiore. In caso di titolo di studio non pertinente alle mansioni svolte, l’importo è rimesso alla valutazione del datore di lavoro.
Indennità di cassa e maneggio di denaro
La percentuale prevista per l’indennità di cassa e maneggio denaro viene elevata al 6%.
Scatti di anzianità
Per il servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, il lavoratore ha diritto a scatti di anzianità negli importi riportati nella tabella che segue. Per il Settore Tessile, Abbigliamento e Calzaturiero sono previsti 4 scatti biennali; per gli altri settori sono previsti 5 scatti biennali.
| Settore Tessile, Abbigliamento e Calzaturiero | Settore Occhialeria | Settore Chimica, Concia, Gomma, Plastica, Vetro | Settore Ceramica, Terracotta, Gres | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Importo | Livello | Importo | Livello | Importo | Livello | Importo |
| 1/Q | € 16,00 | 2 | € 22,00 | 1/Q | € 19,00 | 1/Q | € 11,50 |
| 2 | € 13,00 | 3 | € 19,00 | 2 | € 17,50 | 2 | € 9,50 |
| 3 | € 11,00 | 4 | € 17,00 | 3 | € 16,50 | 3 | € 9,00 |
| 4 | € 10,00 | 5 | € 15,00 | 4 | € 15,00 | 4 | € 8,50 |
| 5 | € 9,00 | 6 | € 14,00 | 5S | € 14,00 | 5 | € 8,00 |
| 6 | € 8,00 | 7 | € 13,00 | 5 | € 13,00 | 6 | € 7,50 |
| 7 | € 7,50 | – | – | 6 | € 12,00 | 7 | € 7,00 |
| – | – | – | – | 7 | € 9,50 | – | – |
Per gli apprendisti, l’importo degli scatti è fissato in € 6,00 con le stesse modalità di maturazione previste per i lavoratori qualificati. In caso di passaggio in qualifica, il periodo già maturato nel biennio in corso non viene considerato utile per il conseguimento del successivo aumento periodico previsto per il livello di destinazione.
Gli scatti di anzianità, eventualmente già maturati alla data di migrazione al presente contratto, saranno conservati nel loro importo mentre gli scatti in corso di maturazione, quindi non ancora acquisiti, saranno disciplinati secondo quanto previsto dal presente rinnovo.
Il numero di scatti già maturati concorre al raggiungimento del numero massimo di scatti previsto.
Gli scatti di anzianità decorrono dalla data di entrata in vigore del rinnovo (1° ottobre 2026) per tutti i lavoratori già in forza a tale data che, fino a tale momento, non ne abbiano beneficiato.
Gratifica feriale per il settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di Piastrelle
Nel corso del mese di luglio sarà corrisposta ai lavoratori una gratifica feriale nella misura di 50 ore da calcolarsi sui minimi tabellari, in funzione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato, considerando come intere le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
Ai fini del computo dei ratei di gratifica feriale, sono utili i periodi di sospensioni delle prestazioni di lavoro dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell’ambito dei previsti periodi di conservazione del posto, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni di legge, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti.
Premio di risultato
Nelle imprese in cui non è istituito il premio di risultato, ai lavoratori è riconosciuto un elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), pari all’1% della retribuzione di fatto che sarà corrisposta solo dalle aziende che abbiano conseguito, al termine dell’esercizio, un aumento di produttività ovvero un aumento del rapporto fatturato/dipendenti, oppure valore aggiunto/dipendente. L’Egr viene corrisposto nel mese di giugno dell’anno successivo.
Assorbimenti
Gli incrementi retributivi derivanti da scatti di anzianità e da aumenti per competenza o per merito non sono assorbibili a seguito di aumenti derivanti da accordi economici o da accordi di rinnovo del Ccnl, salvo che l’assorbimento sia stato espressamente previsto all’atto della concessione.
Periodo di prova
Il periodo di prova viene modificato.
Malattia
Periodo di comporto
Il lavoratore non in prova operante nel Settore Tessile/Moda ha diritto alla conservazione del posto per 12 mesi, elevati a 24 mesi in caso di più malattie, computando a tal fine anche gli eventi disciplinati secondo la normativa del precedente Ccnl.
Per i Settori Chimica, Gomma, Plastica, Vetro e Settore Ceramica, Terracotta, il periodo di comporto è di 9 mesi, se l’anzianità di servizio non supera 5 anni; 12 mesi se l’anzianità è superiore a 5 anni. In caso di più assenze, computando a tal fine anche gli eventi disciplinati secondo la normativa del precedente Ccnl, tali periodi si intendono riferiti a un arco temporale di 24 mesi.
Il periodo di comporto è elevato di ulteriori 90 giorni per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. 68/1999.
Il periodo di comporto è elevato di ulteriori 12 mesi, in un arco di 24 mesi consecutivi e senza oneri aggiuntivi per l’azienda, per i lavoratori affetti da patologie oncologiche o da altre patologie riconosciute come grave infermità dalle strutture ospedaliere o dalle Aziende Sanitarie Locali.
Per il solo Settore Chimica, Gomma, Plastica, Vetro: qualora un’unica malattia comporti assenza continuativa per l’intero periodo di conservazione, tale periodo è prolungato di un numero di giorni pari all’eventuale degenza ospedaliera eccedente i 5 giorni, fino a un massimo di 30 giorni aggiuntivi.
Per il solo Settore Ceramica, Terracotta, Gres: i periodi di conservazione del posto non computano, fino a un massimo di 30 giorni, gli eventuali periodi di ricovero ospedaliero, purché debitamente attestati e comunicati all’azienda entro la scadenza dei termini di conservazione.
La conservazione del posto per i lavoratori assenti con contratto a termine è limitata ad un periodo massimo pari ad 1/3 della durata del contratto iniziale, non può estendersi oltre la scadenza del termine apposto al contratto e comunque non può superare la durata prevista per i lavoratori a tempo indeterminato.
Trattamento economico
Durante il periodo di malattia il lavoratore non in prova ha diritto a percepire un’integrazione a carico dell’azienda tale da raggiungere complessivamente:
Settore Tessile/Moda – Operai
- l’80% della retribuzione dal 1° al 7º giorno di assenza, non dovuto per i primi 3 giorni se la malattia dura meno di 8 giorni di calendario;
- il 100% della retribuzione dall’8° al 180º giorno, corrisposto fin dal 1º giorno qualora la malattia superi 21 giorni di calendario.
Settore Tessile/Moda – Impiegati
- con anzianità fino a 10 anni, 100% della retribuzione per i primi 3 mesi e 50% per i successivi 3 mesi;
- con anzianità superiore a 10 anni, 100% della retribuzione per i primi 4 mesi e 50% per i successivi 6 mesi.
Settore Occhialeria – Operai
- 80% dal 1º al 20° giorno, non dovuto nei primi 3 giorni se la malattia dura meno di 8 giorni;
- 100% dal 21° al 180º giorno, corrisposto dal 1º giorno se la malattia supera 28 giorni di calendario.
Settore Occhialeria – Impiegati
- 100% della retribuzione dal 1º al 180º giorno di malattia.
Settore Chimica, Gomma, Plastica, Vetro
- il 100% della retribuzione dal 1º al 180º giorno, per malattie di durata superiore a 6 giorni;
- il 100% della retribuzione dal 4° al 180º giorno, per malattie di durata pari o inferiore a 6 giorni.
Settore Ceramica, Terracotta, Gres – Operai
- il 100% della retribuzione dal 4° al 150° giorno, per malattie di durata superiore a 6 giorni, con un’indennità pari al 65% della retribuzione per i primi 3 giorni;
- il 100% della retribuzione dal 4° al 6º giorno, per malattie di durata compresa tra 4 e 6 giorni.
Per gli impiegati si applicano, sia per la conservazione del posto sia per il trattamento economico, le disposizioni di legge vigenti.
Per gli eventi di malattia già in corso alla data di rinnovo, nonché nei casi di prosecuzione di una precedente malattia, continua ad applicarsi la disciplina contrattuale previgente.
Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario può essere prestato entro la soglia di 220 ore annuali individuali e nel rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro, innalzate a 280 ore per il settore Ceramica e Terracotta. Nei limiti di tale soglia, il lavoratore non può rifiutarsi di prestare il lavoro straordinario, se non per giustificati e comprovati motivi che impediscono la prestazione lavorativa straordinaria. Il rifiuto, opposto in mancanza di giustificati motivi, costituisce inadempienza ed è disciplinarmente sanzionabile. È legittimo il rifiuto di prestare lavoro straordinario da parte del lavoratore studente.
Può confluire (previo accordo con il lavoratore e sentita, ove presente, la RSA aziendale) nella Banca delle ore una quota pari ad 1/3 del predetto monte ore.
Lavoro notturno
Non va considerato notturno il lavoro prestato/effettuato:
- per sostituzione di lavoratori per mancato cambio turno;
- per la manutenzione, ripristino o sicurezza degli impianti;
- a seguito di spostamento eccezionale dal lavoro a giornata o dal turno diurno al notturno;
- in regime di flessibilità dell’orario di lavoro;
- per le causali di ricorso al lavoro eccedente e straordinario.
L’introduzione del lavoro notturno può essere preceduta dalla consultazione con le rappresentanze sindacali, se costituite in azienda, aderenti alle Parti firmatarie del Ccnl, o, in mancanza, con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori appartenenti alle Parti come sopra definite e per il tramite dell’Associazione cui l’azienda aderisce o conferisce mandato. La suddetta consultazione deve essere effettuata e conclusa entro 7 giorni.
Preavviso
Fatti salvi i periodi di preavviso già in corso alla data di rinnovo, ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente, i termini di preavviso sono i seguenti:
| Settore Tessile, Abbigliamento e Calzaturiero | |
| Livello | Durata (giorni) |
| 1/Q | 135 |
| 2 | 120 |
| 3 | 90 |
| 4 | 60 |
| 5 | 45 |
| 6 | 30 |
| 7 | 10 |
| Settore Occhialeria | |
| Livello | Durata (giorni) |
| 2 | 180 |
| 3 | 105 |
| 4 | 75 imp.; 60 operai |
| 5 | 60 imp.; 45 operai |
| 6 | 45 |
| 7 | 10 |
| Apprend. | 10 |
| Settore Chimica, Concia, Gomma, Plastica, Vetro | |||||
| Anzianità | Durata (giorni) | ||||
| 1°/Q | 2° e 3° | 5S e 4° | 5°, 6° e 7° | Operai | |
| Fino a 5 anni | 120 | 90 | 45 | 30 | 10 |
| 6-10 anni | 150 | 120 | 75 | 45 | 15 |
| Oltre 10 anni | 180 | 150 | 90 | 60 | 20 |
| Settore Ceramica, Terracotta, Gres | ||||
| Anzianità | Durata (giorni) | |||
| 1°/Q, 2° e 3° | 4° | 5°, 6° e 7° | Operai | |
| Fino a 5 anni | 90 | 45 | 30 | 10 |
| 6-10 anni | 120 | 75 | 45 | 15 |
| Oltre 10 anni | 150 | 90 | 60 | 20 |
Per tale settore, in caso di licenziamento di un operaio inquadrato nel 7º livello, il preavviso è fissato in 10 giorni.
I suddetti periodi di preavviso si intendono di calendario e decorrono da qualsiasi giorno della settimana.
Trattamento di fine rapporto
Il t.f.r. deve essere corrisposto non oltre i 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Gli istituti esclusi dalla quota annua di retribuzione utile ai fini del calcolo del t.f.r. sono:
- rimborsi spese;
- somme concesse occasionalmente a titolo di “una tantum”, gratificazioni straordinarie non contrattuali;
- compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
- d. l’indennità sostitutiva del preavviso;
- indennità sostitutiva per ferie;
- indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo;
- prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore.
Anticipazione
La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalla necessità di:
- eventuali spese sanitarie per terapie, protesi e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
- spese da sostenere durante i periodi di fruizione di congedi parentali e per formazione del lavoratore.
Le richieste potranno essere accolte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi diritto di cui sopra e del 4 % del numero totale dei dipendenti.
Contratto a tempo determinato
Possono essere stipulati contratti di durata superiore a 12 mesi, in ogni caso non superiore a 24 mesi, solo quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni (c.d. causali):
- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- incrementi di produttività, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all’esecuzione di commesse particolari;
- lavoratori di età superiore a 50 anni;
- sostituzione di lavoratori assenti, anche per gravi patologie, soggetti ad un periodo di comporto esteso.
Qualora il contratto superi la durata di 12 mesi e non indichi la causale, salvo che si tratti di lavoro stagionale, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento dei 12 mesi.
In caso di contratto a termine motivato con la sostituzione di lavoratore assente:
- il lavoratore assunto a tempo determinato per ragioni sostitutive non deve necessariamente essere destinato alle stesse mansioni o allo stesso posto del lavoratore assente;
- il datore di lavoro può sostituire anche un lavoratore a termine, costretto ad assentarsi per infortunio o malattia o altre ragioni;
- in presenza di circostanze che consentono di provare la diretta correlazione tra l’assenza del dipendente e l’assunzione del lavoratore a termine che lo sostituisce, nel contratto può essere omesso il nominativo del lavoratore che viene sostituito.
Contratto di reinserimento
Il contratto di reinserimento e l’Appendice “Accordo sul tempo determinato” vengono soppressi.
Per maggiori dettagli vai a “Rinnovi CCNL“
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