Come cambia la valutazione dei rischi quando l’intelligenza artificiale incide sulle attività di cantiere? Chi assume le decisioni sul personale se l’impresa utilizza sistemi automatizzati? E quali novità attendono i professionisti tecnici sul fronte della formazione e dei compensi?
Il D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre, adegua la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act, in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione e nelle professioni.
Il provvedimento entrerà in vigore il 23 ottobre 2026, mentre alcune misure richiedono successivi interventi: gli organismi professionali dovranno adeguare i regolamenti formativi entro sei mesi, mentre l’integrazione dei parametri per la modulazione dei compensi è prevista entro dodici mesi dall’entrata in vigore.
Intelligenza artificiale e sicurezza in cantiere: valutazione dei rischi e formazione
L’articolo 42 del D.Lgs. 179/2026 collega l’impiego dell’intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro agli obblighi di tutela della salute e della sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008. Anche nel settore edilizio, quando i sistemi di IA incidono sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione delle attività o sui processi decisionali rilevanti per la sicurezza, il loro utilizzo deve essere considerato nella valutazione dei rischi prevista dall’articolo 28 del Testo unico.
Il datore di lavoro deve inoltre assicurare ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici connessi a questi sistemi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate. Il Ministero del lavoro coordina le misure di tutela e, in raccordo con l’Ispettorato nazionale del lavoro e gli altri soggetti istituzionali competenti, promuove l’utilizzo responsabile dell’IA anche come strumento per prevenire infortuni e malattie professionali.
IA e gestione del personale: la decisione finale spetta a una persona
L’articolo 41 del D.Lgs. 179/2026 introduce tutele per i lavoratori nei processi decisionali assistiti dall’intelligenza artificiale, rilevanti anche per le imprese edili. Le decisioni definitive su costituzione, modifica o cessazione del rapporto di lavoro, comprese le sanzioni disciplinari e le valutazioni delle prestazioni, non possono basarsi esclusivamente su un trattamento automatizzato: devono essere riservate a una persona fisica dotata di un potere effettivo e autonomo.
Il consenso del lavoratore non consente di derogare al divieto. Le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportano l’esclusione dalle fasi successive, non rientrano nelle decisioni finali sulla costituzione del rapporto individuate dalla disposizione; restano ferme le tutele del GDPR. L’impiego dell’IA deve rispettare dignità, riservatezza e non discriminazione, e il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi di informativa prima dell’avvio del trattamento. Il lavoratore può inoltre chiedere una motivazione comprensibile della decisione, fornita mediante l’intervento di una persona fisica, che chiarisca l’incidenza dell’IA e i principali parametri considerati. Il licenziamento e le altre decisioni adottati in violazione del comma 1 sono nulli.
Formazione sull’IA: cosa dovranno prevedere i percorsi dei professionisti
L’articolo 47 stabilisce che i corsi di formazione professionale iniziale e continua svolti dagli ordini professionali includano percorsi di alfabetizzazione e formazione all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale.
I contenuti devono comprendere tre ambiti:
- tecnico: funzionamento, tecniche di interrogazione e istruzione, potenzialità e limiti dei sistemi utilizzati nel settore professionale di riferimento;
- giuridico: disciplina dei sistemi di IA, con particolare riferimento all’AI Act e alle disposizioni nazionali di attuazione;
- deontologico: responsabilità del professionista, obblighi informativi verso il cliente e rispetto del principio antropocentrico.
Per le professioni tecniche dell’edilizia, il riferimento ai sistemi utilizzati nel settore orienta la formazione verso le applicazioni concrete dell’IA. Un percorso può quindi affrontare, ad esempio, il controllo dei risultati impiegati nella redazione di relazioni, nell’analisi di documenti o nel supporto alla progettazione, collegando le capacità dello strumento ai suoi limiti e alle responsabilità professionali.
Il decreto prevede un monte ore minimo per ciascun periodo di valutazione della formazione continua, ma non ne determina direttamente il numero.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore, i consigli nazionali degli ordini e dei collegi, ovvero gli organismi a cui sono attribuite funzioni di regolazione della formazione professionale per le rispettive categorie, devono adeguare i regolamenti o gli atti organizzativi. Saranno questi interventi a definire contenuti, modalità di erogazione e periodicità dei percorsi secondo la disciplina di ciascuna professione.
IA nei servizi per il lavoro: orientamento e incontro tra domanda e offerta
L’articolo 48 del D.Lgs. 179/2026 consente alle P.A. competenti e ai soggetti autorizzati o accreditati ai servizi per il lavoro di utilizzare l’intelligenza artificiale per l’orientamento, l’incontro tra domanda e offerta, l’individuazione delle competenze e il supporto all’inserimento lavorativo. L’impiego dell’AI deve rispettare la normativa europea e nazionale ed è subordinato alla supervisione umana, alla trasparenza delle decisioni e alla tutela dei diritti degli utenti e dei lavoratori.
Equo compenso: la modulazione terrà conto del rischio del sistema
L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista può comportare una modulazione dell’equo compenso, ai sensi della legge 49/2023. Il criterio indicato è la classificazione di rischio del sistema utilizzato secondo l’AI Act. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto, i provvedimenti che disciplinano i parametri dei compensi dovranno essere integrati per consentire tale modulazione.
Il decreto non stabilisce percentuali di aumento o riduzione e non introduce un automatismo legato al tempo risparmiato grazie allo strumento. Per quantificare la modulazione occorrerà fare riferimento ai parametri che saranno integrati.
Per le imprese edili, le nuove disposizioni richiedono attenzione agli effetti dell’IA sull’organizzazione del lavoro, sulla sicurezza e sulle decisioni che riguardano il personale, assicurando informazione, formazione e supervisione umana nei casi previsti. I professionisti tecnici dovranno invece seguire l’adeguamento dei regolamenti formativi della propria categoria e la successiva integrazione dei parametri per la modulazione dell’equo compenso.
Quando l’IA viene impiegata per leggere, confrontare e organizzare le informazioni di un appalto, il controllo dei risultati passa anche dalla disponibilità di documenti aggiornati e fonti verificabili. In questo contesto, una piattaforma per la gestione informativa digitale degli appalti pubblici può supportare l’organizzazione di documenti, ruoli, revisioni e flussi informativi in un ambiente di condivisione dati. Una base documentale strutturata facilita la verifica delle informazioni utilizzate dagli strumenti di IA e sostiene il lavoro delle persone chiamate a valutarne i risultati e ad assumere le decisioni.
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