#Finsubito news dalla rete – rischio stangata nel prossimo 730


I dipendenti pubblici che sono stati stabilizzati in seguito a concorsi tenutesi nel 2026 rischiano seriamente una stangata notevole nel prossimo modello 730/2027, ecco perché e come evitarla

Nel corso di quest’anno in Italia sono stati stabilizzati migliaia di dipendenti pubblici che:

  • sono entrati in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, grazie al superamento di un concorso pubblico finanziato dal PNRR in era Covid;
  • sono stati “stabilizzati” con contratti di lavoro a tempo indeterminato grazie al superamento di un concorso pubblico ulteriore, tenutosi nei mesi scorsi.

Non ci sono numeri complessivi ufficiali, che saranno pubblicati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’ARAN nella relazione annuale sul conto annuale del personale PA.

Al momento però ci sono già i numeri del Ministero della Giustizia che nel corso di quest’anno ha stabilizzato 9.119 lavoratrici e lavoratori precari del PNRR con decorrenza dallo scorso 1° luglio.

Per tutte queste persone – e per tutte/i coloro che si trovano nella medesima situazione in altri ministeri – quest’anno fiscale avrà una particolarità inedita per un dipendente pubblico: doppio contratto di lavoro, ovvero il “vecchio” più il “nuovo”, e di conseguenza due certificazioni uniche da ricevere nel 2027.

Dove sorge la questione? La problematica nasce dal fatto che il nuovo contratto, attivato in corso d’anno, non tiene conto della retribuzione lorda annuale effettiva ma della retribuzione lorda che si avrà dalla data di attivazione del nuovo contratto alla fine dell’anno. E questo, di conseguenza, determinerà l’applicazione di:

La combinazione di questi tre punti sopra determinerà un netto più alto in busta paga. Ma questo netto non sarà effettivo: per i dipendenti pubblici stabilizzati con RAL maggiore di 30.000 euro le somme percepite a titolo di trattamento integrativo per redditi fino a 15.000 euro e di bonus L. 207/2024 per redditi fino a 20.000 euro andranno poi restituite nel modello 730/2027!

Si rischia una vera e propria stangata che può arrivare fino a 1.300 euro di debito fiscale in più il prossimo anno!

Come risolvere per rendere il netto in busta paga effettivo e non fittizio ed evitare una restituzione monstre il prossimo anno?

Il sistema fiscale in una situazione come questa dimostra tutta la sua complessità.

Peraltro anche la burocrazia degli enti pubblici non è da meno, visto che comunque molti dipendenti pubblici interessati – e iscritti alla newsletter di Informazione Fiscale – ci hanno segnalato di non aver ricevuto informative in tal senso.

Ad ogni modo, è possibile risolvere questa questione in modo comodo e veloce grazie a NoiPa, la piattaforma digitale realizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) – tramite il Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi (DAG) – per la gestione centralizzata del personale della Pubblica Amministrazione italiana.

I dipendenti pubblici interessati possono, infatti, accedere e comunicare la rinuncia alla percezione di quei bonus che sono stati caricati in busta paga dalla stabilizzazione in poi, evitando che si accumulino somme che poi andranno restituite tutte d’un colpo con il modello 730/2027.

La procedura è molto semplice: una volta fatto l’accesso a NoiPa si dovrà andare nella sezione dedicata alle comunicazioni in busta paga e fleggare i punti corrispondenti ai bonus cui rinunciare:



Cos’è il trattamento integrativo in busta paga?

Il trattamento integrativo in busta paga viene applicato come segue:

  • 1.200 euro è il trattamento integrativo pieno e viene erogato ai lavoratori dipendenti con reddito annuo lordo imponibile fino a 15.000 euro, quando l’imposta lorda determinata sulla base dei redditi di lavoro dipendente e assimilati è superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR, diminuita di 75 euro in rapporto al periodo di lavoro nell’anno;
  • una cifra pari alla differenza tra le detrazioni fiscali cui il lavoratore ha diritto (su questo punto si veda il paragrafo dedicato sotto) e l’IRPEF lorda a carico del lavoratore medesimo, per un importo che, in ogni caso, sarà al massimo di 1.200 euro viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti con reddito annuo lordo imponibile compreso tra 15.000 euro e 28.000 euro;
  • chi supera i 28.000 euro non ha diritto ad alcun trattamento integrativo sul reddito.

Per sapere a chi spetta il trattamento integrativo, si può fare riferimento a quanto riportato nella tabella riassuntiva.

Reddito lordo imponibile IRPEF lavoratrice/lavoratore Trattamento integrativo
Da 0 a 15.000 euro 1.200 euro, quando l’imposta lorda determinata sulla base dei redditi di lavoro dipendente e assimilati è superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR, diminuita di 75 euro in rapporto al periodo di lavoro nell’anno
Da 15.000 a 28.000 euro Importo pari alla differenza tra detrazioni fiscali ed IRPEF lorda fino ad un massimo di 1.200 euro
Superiore a 28.000 euro Non viene riconosciuto il trattamento integrativo

Questa agevolazione spetta a lavoratrici e lavoratori che siano:

  • titolari di redditi di lavoro dipendente, pensioni di ogni genere e assegni a queste equiparati;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente previste dal testo unico in materia di imposte sui redditi (TUIR) ovvero:
    • i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
    • le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
    • le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
    • le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente.

Proprio la platea di soggetti beneficiari è uno degli aspetti di maggiore distinzione con il bonus Renzi.

In effetti, il trattamento integrativo è esteso a diverse categorie di cittadini prima escluse dal bonus Renzi, come lavoratori atipici (e purtroppo precari) e disoccupati: il trattamento integrativo può essere richiesto anche da chi si trova in NASpI e in cassa integrazione, ma anche durante stage e borse studio lavoro.

Cos’è il bonus di cui al comma 1 della Legge 207/2024 (Legge di Bilancio per il 2025)?

Il bonus di cui al comma 1 della Legge 207/2024 è previsto in termini di importo netto in favore di coloro che si trovano nella fascia di reddito inferiore ad euro 20.000.

In alcune buste paga sarà presente la voce Somma Integrativa Legge 207/2024.

L’importo è variabile in questo caso a seconda del livello effettivo di reddito annuo (ad esempio per un reddito di circa 18.000 euro si tratta di un importo medio di circa 60 euro).

I bonus in busta paga introdotti dal 2025 Soggetti beneficiari Importo del beneficio
Indennità articolo 1 comma 4 Legge 207/2024 Lavoratrici e lavoratori con reddito fino a 20.000 euro Variabile ma indicato al netto
Ulteriore Detrazione Lavoratrici e lavoratori con reddito compreso tra 20.000 e 40.000 euro Variabile ma non indicata al netto
Fringe benefit art. 1 comma 386 Legge 207/2024 Lavoratrici e lavoratori con reddito fino a 35.000 euro 5.000 euro


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